Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2021
ECLI:EU:T:2021:163
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0193_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 24 marzo 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:SOCIETA] (Combinazione dei colori grigio e arancione)
(causa T-193/18)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea consistente in una combinazione dei colori arancione e grigio – Impedimento alla registrazione assoluto – Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Rappresentazione grafica sufficientemente chiara e precisa – Necessità di una disposizione sistematica che associa i colori in maniera predeterminata e costante»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni idonei a costituire un marchio – Rappresentazione grafica di un marchio presentato sotto forma figurativa – Presupposti per la registrazione – Rappresentazione grafica sufficientemente chiara e precisa
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, articoli 4 e 7, § 1, a), e 51, § 1, a)]
(v. punti 28-30)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni idonei a costituire un marchio – Colori o combinazioni cromatiche – Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, articoli 4 e 7 § 1, a) e 51 § 1, a); Regolamento della Commissione n. 2868/95, articolo 1, regola 3 § 3)
(v. punti 31-33)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni idonei a costituire un marchio – Colori o combinazioni cromatiche – Marchio consistente in una combinazione dei colori arancione e grigio
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, articoli 4 e 7, § 1, a), e 51, § 1, a)]
(v. punti 38-42)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 gennaio 2018 (procedimento R 200/2017-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 gennaio 2018 (procedimento R 200/2017-2) è annullata.
2)
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] AG & Co. KG.
3)
[OSCURATO:PERSONA] SRL sopporterà le proprie spese.