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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21186/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18411/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] " DAVIDE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 0,3 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cesee- LUCIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DESTE CLAUtff0, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di DomenicoI3ono, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di Domenicd'hono, [OSCURATO:PERSONA], quale erede [OSCURATO:PERSONA], FRANCHINI" GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MICCICHE' ANTONINO, [OSCURATO:PERSONA], MODENA - t i - Att-TON-1-0,\/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], PIETRAGALLA MATTE0,<L7quale eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di " „ : )- --e, [OSCURATO:PERSONA],\[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via G. Avezzana n. 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO, DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la medesima Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso il decreto della Corte di appello di Venezia n. 4223 depositata il 28 novembre 2018.

Udita la relzione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato di parte ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2018 presso la Corte d'appello di.

Venezia, [OSCURATO:PERSONA] ed altri 72 chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata della procedura 2 "\u'- concernente il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società di cui i ricorrenti erano dipendenti, iniziata con dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Venezia in data 20 febbraio 1992 e concluso con decreto di chiusura del 5/6 luglio 2017, mai comunicato, divenuto definitivo ex art. 327 c.p.c. il 6 settembre 2018.

Il magistrato designato presso la Corte di appello di Venezia, con decreto del 26 aprile 2018, comunicato il 2 maggio 2018, rigettava la domanda, ritenendo insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto per avere le parto conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuti, per essere state in detti periodi superiori ai sei anni soddisfatte integralmente le ragioni creditorie dei lavoratori subordinati con l'esecuzione del quarto progetto di riparto parziale, dichiarato esecutivo in data 24.10.2006.

Il collegio della Corte d'Appello respingeva poi l'opposizione ex art. 5 ter, legge n. 89/2001, evidenziando come ostava all'accoglimento dell'opposizione il preliminare rilievo officioso della decadenza dalla possibilità di proporre l'azione indennitaria ex art. 4 legge n. 89 del 2001 per avere i ricorrenti proposto la domanda oltre il semestre rispetto alla dichiarazione di esecutività del decreto del 24.10.2006 che aveva consentito l'integrale soddisfacimento delle ragioni di credito vantate dai ricorrenti nella procedura concorsuale, che per loro costituiva "la decisione che conclude il procedimento" avendo conseguito il bene della vita dedotto in quel procedimento giurisdizionale.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso i medesimi originari ricorrenti, sulla base di due motivi.

L'intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Il ricorso - previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta - 2 sezione civile.

All'esito dell'adunanza camerale fissata al 22.10.2020, con ordinanza interlocutoria n. 29245 del 2020 depositata il 22.12.2020, il procedimento è stato rimesso dal Collegio alla pubblica udienza dinanzi alla seconda sezione in mancanza dell'evidenza decisoria, previo deposito dalla sola parte ricorrente di memoria illustrativa.

Il ricorso veniva nuovamente posto in discussione per la decisione allo stato degli atti all'udienza pubblica del 20 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020.

In prossimità della udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell'accoglimento del ricorso.

Parte ricorrente ha curato il deposito di ulteriore memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] E' prioritario l'esame del secondo motivo per ragioni di ordine logico, con il quale i ricorrenti prospettano una questione processuale, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 101, comma 2 c.p.c., con nullità del decreto decisorio ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per essere stata la decisione sull'affermata tardività della domanda di equa riparazione adottata dalla corte distrettuale senza la previa sottoposizione alle parti della questione rilevata d'ufficio.

La censura è infondata deducendosi con la stessa che il Tribunale avrebbe rilevato d'ufficio l'inammissibilità della domanda per tardività senza assegnare un termine alle parti per poter controdedurre al riguardo, con conseguente violazione del diritto di difesa della parte ricorrente.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità della domanda derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte evocata, oltre che rilevabile d'ufficio.

Questa Corte ha già affermato che in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale e a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della legge n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (cfr. Cass. n. 19372 del 2015).

Errano dunque i ricorrenti nel dolersi della rilevazione senza contraddittorio di questione di natura processuale, qui relativa all'ammissibilità della domanda.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, interpreta l'art. 101, secondo comma, c.p.c. come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. n. 10062 del 2010; Cass. n. 11928 del 2012; Cass. n. 11453 del 2014).

La data di definizione del giudizio presupposto, del resto, costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, per cui non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive.

In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. n. 15019 del 2016).

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque ribadito il principio di diritto secondo cui «Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività della domanda o dell'intervenuta decadenza dalla medesima.

Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono ... essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) ovvero avviate le cause costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini» (v.

Cass. n. 29803 del 2019).

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001 in relazione all'art. 6, paragrafo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], all'art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Costituzione, oltre a violazione dell'art. 327 c.p.c., dell'art. 119 L.F., dell'art. 58 legge n. 69 del 2009 e art. 150, comma 1 d.lgs. n. 5 del 2006, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.

Ad avviso dei ricorrenti, avrebbe errato la Corte distrettuale nel considerare il dies a quo del termine di sei mesi per la proposizione del ricorso ex legge n. 89 del 2011 dalla data della ripartizione parziale del fallimento e/o del soddisfacimento del credito e non, invece, la data di chiusura del fallimento stesso.

Il motivo è fondato.

Come chiarito da questa Corte (Cass. n. 21349 del 2017), anche le procedure fallimentari sono soggette al principio di ragionevole durata del processo non solo nel caso in cui si abbia riguardo alla posizione del fallito, ma anche nel caso in cui venga in rilievo la posizione dei creditori insinuati al passivo, per cui va ribadito il principio, con specifico riferimento alle procedure fallimentari, secondo cui "in tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, la decisione che conclude il procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione, la quale segna il dies a quo del termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda, può essere considerata "definitiva" se insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice, chiamato a provvedere in grado successivo.

Tanto chiarito, in ipotesi di domanda di indennizzo ex

I. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui, come quello in esame, non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della

I. n. 89 del 2001 (il quale ha riguardo al "momento in cui la decisione è divenuta definitiva", e dunque fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento) decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento (e cioè dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione proponibili avverso esso), da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., ossia dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello, tanto per il fallito quanto per gli altri soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali (nella specie, sentenza dichiarativa di fallimento del 20 febbraio 1992, decreto di chiusura del 6 luglio 2017, non comunicato, divenuto perciò definitivo il 6 settembre 2018, ) (Cass. n. 8088 del 2019; Cass. n. 221 del 2017; Cass. n. 21777 del 2016; Cass. n. 1091 del 2015; Cass. n. 15251 del 2011).

Con la conseguenza che, al tempo del deposito del ricorso per indennizzo da equa riparazione, il 20 febbraio 2018, il termine, di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001, non era ancora perento.

Si appalesa, dunque, fondata la pretesa dei ricorrenti.Il ricorso va perciò accolto, respinto il primo motivo.

All'accoglimento del ricorso discende la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio alla Corte di appello di Venezia affinchè, in diversa composizione, pronunci nuovamente sulla controversia, valutandone il merito.

Al giudice del rinvio viene rimessa ex art. 385 c.p.c. anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18411/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] " DAVIDE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 0,3 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cesee- LUCIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DESTE CLAUtff0, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di DomenicoI3ono, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di Domenicd'hono, [OSCURATO:PERSONA], quale erede [OSCURATO:PERSONA], FRANCHINI" GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MICCICHE' ANTONINO, [OSCURATO:PERSONA], MODENA - t i - Att-TON-1-0,\/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], PIETRAGALLA MATTE0,<L7quale eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di " „ : )- --e, [OSCURATO:PERSONA],\[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via G. Avezzana n. 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO, DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la medesima Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso il decreto della Corte di appello di Venezia n. 4223 depositata il 28 novembre 2018. Udita la relzione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato di parte ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2018 presso la Corte d'appello di. Venezia, [OSCURATO:PERSONA] ed altri 72 chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata della procedura 2 "\u'- concernente il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società di cui i ricorrenti erano dipendenti, iniziata con dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Venezia in data 20 febbraio 1992 e concluso con decreto di chiusura del 5/6 luglio 2017, mai comunicato, divenuto definitivo ex art. 327 c.p.c. il 6 settembre 2018. Il magistrato designato presso la Corte di appello di Venezia, con decreto del 26 aprile 2018, comunicato il 2 maggio 2018, rigettava la domanda, ritenendo insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto per avere le parto conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuti, per essere state in detti periodi superiori ai sei anni soddisfatte integralmente le ragioni creditorie dei lavoratori subordinati con l'esecuzione del quarto progetto di riparto parziale, dichiarato esecutivo in data 24.10.2006. Il collegio della Corte d'Appello respingeva poi l'opposizione ex art. 5 ter, legge n. 89/2001, evidenziando come ostava all'accoglimento dell'opposizione il preliminare rilievo officioso della decadenza dalla possibilità di proporre l'azione indennitaria ex art. 4 legge n. 89 del 2001 per avere i ricorrenti proposto la domanda oltre il semestre rispetto alla dichiarazione di esecutività del decreto del 24.10.2006 che aveva consentito l'integrale soddisfacimento delle ragioni di credito vantate dai ricorrenti nella procedura concorsuale, che per loro costituiva "la decisione che conclude il procedimento" avendo conseguito il bene della vita dedotto in quel procedimento giurisdizionale. Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso i medesimi originari ricorrenti, sulla base di due motivi. L'intimato Ministero ha resistito con controricorso. Il ricorso - previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta - 2 sezione civile. All'esito dell'adunanza camerale fissata al 22.10.2020, con ordinanza interlocutoria n. 29245 del 2020 depositata il 22.12.2020, il procedimento è stato rimesso dal Collegio alla pubblica udienza dinanzi alla seconda sezione in mancanza dell'evidenza decisoria, previo deposito dalla sola parte ricorrente di memoria illustrativa. Il ricorso veniva nuovamente posto in discussione per la decisione allo stato degli atti all'udienza pubblica del 20 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020. In prossimità della udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell'accoglimento del ricorso. Parte ricorrente ha curato il deposito di ulteriore memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] E' prioritario l'esame del secondo motivo per ragioni di ordine logico, con il quale i ricorrenti prospettano una questione processuale, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 101, comma 2 c.p.c., con nullità del decreto decisorio ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per essere stata la decisione sull'affermata tardività della domanda di equa riparazione adottata dalla corte distrettuale senza la previa sottoposizione alle parti della questione rilevata d'ufficio. La censura è infondata deducendosi con la stessa che il Tribunale avrebbe rilevato d'ufficio l'inammissibilità della domanda per tardività senza assegnare un termine alle parti per poter controdedurre al riguardo, con conseguente violazione del diritto di difesa della parte ricorrente. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità della domanda derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte evocata, oltre che rilevabile d'ufficio. Questa Corte ha già affermato che in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale e a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della legge n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (cfr. Cass. n. 19372 del 2015). Errano dunque i ricorrenti nel dolersi della rilevazione senza contraddittorio di questione di natura processuale, qui relativa all'ammissibilità della domanda. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, interpreta l'art. 101, secondo comma, c.p.c. come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. n. 10062 del 2010; Cass. n. 11928 del 2012; Cass. n. 11453 del 2014). La data di definizione del giudizio presupposto, del resto, costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, per cui non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. n. 15019 del 2016). Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque ribadito il principio di diritto secondo cui «Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività della domanda o dell'intervenuta decadenza dalla medesima. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono ... essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) ovvero avviate le cause costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini» (v. Cass. n. 29803 del 2019). Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001 in relazione all'art. 6, paragrafo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], all'art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Costituzione, oltre a violazione dell'art. 327 c.p.c., dell'art. 119 L.F., dell'art. 58 legge n. 69 del 2009 e art. 150, comma 1 d.lgs. n. 5 del 2006, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Ad avviso dei ricorrenti, avrebbe errato la Corte distrettuale nel considerare il dies a quo del termine di sei mesi per la proposizione del ricorso ex legge n. 89 del 2011 dalla data della ripartizione parziale del fallimento e/o del soddisfacimento del credito e non, invece, la data di chiusura del fallimento stesso. Il motivo è fondato. Come chiarito da questa Corte (Cass. n. 21349 del 2017), anche le procedure fallimentari sono soggette al principio di ragionevole durata del processo non solo nel caso in cui si abbia riguardo alla posizione del fallito, ma anche nel caso in cui venga in rilievo la posizione dei creditori insinuati al passivo, per cui va ribadito il principio, con specifico riferimento alle procedure fallimentari, secondo cui "in tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, la decisione che conclude il procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione, la quale segna il dies a quo del termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda, può essere considerata "definitiva" se insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice, chiamato a provvedere in grado successivo. Tanto chiarito, in ipotesi di domanda di indennizzo ex I. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui, come quello in esame, non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della I. n. 89 del 2001 (il quale ha riguardo al "momento in cui la decisione è divenuta definitiva", e dunque fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento) decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento (e cioè dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione proponibili avverso esso), da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., ossia dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello, tanto per il fallito quanto per gli altri soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali (nella specie, sentenza dichiarativa di fallimento del 20 febbraio 1992, decreto di chiusura del 6 luglio 2017, non comunicato, divenuto perciò definitivo il 6 settembre 2018, ) (Cass. n. 8088 del 2019; Cass. n. 221 del 2017; Cass. n. 21777 del 2016; Cass. n. 1091 del 2015; Cass. n. 15251 del 2011). Con la conseguenza che, al tempo del deposito del ricorso per indennizzo da equa riparazione, il 20 febbraio 2018, il termine, di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001, non era ancora perento. Si appalesa, dunque, fondata la pretesa dei ricorrenti.Il ricorso va perciò accolto, respinto il primo motivo. All'accoglimento del ricorso discende la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio alla Corte di appello di Venezia affinchè, in diversa composizione, pronunci nuovamente sulla controversia, valutandone il merito. Al giudice del rinvio viene rimessa ex art. 385 c.p.c. anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla
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