CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 25984/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Decidendo -sul ricorso proposto -nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen.. Rilevato che con memoria ed allegati in data 3 maggio 2024, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il reato contestato per intervenuta rimessione di querela; Rilevato altresì che il difensore e procuratore speciale della parte civile (legale rapp.te p.t. della [OSCURATO:SOCIETA].) in data 14 maggio 2024 ha trasmesso a mezzo p.e.c. atto di rimessione di querela (in data 13 maggio 2024) con pedissequa accettazione dell'imputato; Ritenuto che il reato per cui è stato proposto ricorso è estinto per intervenuta rimessione di querela. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La rimessione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per rimessione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]