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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 26500/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che h chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza, in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta contro l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina/crack e marijuana, in concorso con il fratello Fausto.

2. Tre i motivi a sostegno del ricorso:

2.1. Violazione di legge, in relazione alla qualificazione giuridica della condotta, in riferimento al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Al riguardo, la difesa osserva che la motivazione non ha tenuto conto dell'originaria ordinanza cautelare che aveva evidenziato l'uso personale della dose di 2.1 grammi di marijuana rinvenuta presso la camera da letto dell'indagato; che il Tribunale non si sarebbe confrontato con la giurisprudenza di legittimità; e che non avrebbe tenuto conto della modifica apportata dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123 all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; né avrebbe considerato i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione;

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione alla scelta della misura, con riferimento alla esclusione degli arresti donniciliari.

La difesa sostiene che non sarebbe dato sapere quale sia l'inserimento in un ambiente dedito al narcotraffico dei due fratelli incensurati, trovati in possesso di un quantitativo risibile di cocaina, senza che siano noti gli asseriti fornitori e la presunta rete di acquirenti.

L'ordinanza impugnata non spiega per quale motivo non sarebbe prospettabile la concessione della sospensione condizionale della pena o, comunque, l'irrogazione di una condanna inferiore ai tre anni di reclusione, né perché l'abitazione non sarebbe idonea a contenere le eventuali esigenze cautelari.

La motivazione sul punto apparirebbe anche illogica;

2.3. Erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione al rigetto della questione, nel ricorso riproposta, di legittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché a seguito dell'introduzione nel codice penale dell'istituto della pena sostitutiva, applicabile per le condanne sino a quattro anni di reclusione, il limite di pena indicato nella norma processuale andrebbe elevato a quattro anni, anche in riferimento all'analogo parametro di cui all'articolo 656, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. L'ordinanza impugnata ha dato atto di un quadro indiziario incompatibile con l'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 citato: con motivazione non manifestamente illogica i Giudici della cautela hanno invero ritenuto che i fratelli Bevilacqua avessero il compito di custodire e confezionare lo stupefacente che successivamente gli Spinelli cedevano agli acquirenti.

Elementi tutti che escludono, a detta del Tribunale, quella ridotta offensività, che giustifica la sottrazione al severo regime sanzionatorio previsto dalle altre norme incriminatrici contenute nell'art. 73 T. U. stu p.

Giova precisare che, come ricordato dalle Sezioni Unite (nella sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), rimangono attuali i principi affermati in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui, per l'appunto, la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».

Nel caso di specie ciò che rileva, come si è detto, è la circostanza che i fratelli Bevilacqua avessero il compito di custodire e confezionare lo stupefacente che gli Spinelli cedevano agli acquirenti, in tal modo rientrando la condotta dell'indagato in un ambito più ampio e rilevando una professionalità dell'agire criminale.

Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, a:un:n coerente rispetto ai principi indicati dalle Sezioni Unite Murolo , ,h3d2j2)(Aro,c.0 Quanto alla modifica apportata alla norma invocata dal ricorrente, con l'introduzione dell'aggravante della condotta non occasionale, la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che, in tema di stupefacenti, l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante speciale di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ricorre nel caso in cui l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi ascritta in fatto ove sia contestata la recidiva specifica (Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287441).

Nel caso di specie, quindi, la modifica normativa non ha una diretta incidenza sull'ambito applicativo della fattispecie principale.2.1.

Con riferimento alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, va rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

Delimitato nei predetti termini l'ambito di scrutinio del Giudice di legittimità, il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto delle ragioni che l'hanno determinata.

A fronte di un consolidato quadro di gravità indiziaria, il Tribunale ha desunto dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative della professionalità dell'indagato e del suo inserimento in un ambiente dedito al narcotraffico, il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati analoghi a quelli in contestazione.

Ha osservato che le stesse circostanze del fatto dimostrano come l'indagato fosse in contatto con fornitori ed avesse una rete di acquirenti.

Ha ritenuto che la misura custodiale in carcere sia l'unica in grado di assicurare la necessaria cesura con l'ambiente nel quale è maturato il fatto addebitato, atteso che i rapporti con i fornitori e gli acquirenti sarebbero difficilmente rescindibili e potrebbero essere mantenuti anche in regime di arresti domiciliari, come risulta evidente dal fatto che i due Spinelli si trovavano nei pressi dell'abitazione dei Bevilacqua.

Quanto alla scelta della misura, il Tribunale ha reputato che l'abitazione ove l'indagato vorrebbe essere posto in regime autocustodiale non è idonea ad evitare il perpetrarsi del reato, essendo questo il luogo in cui veniva custodito e preparato lo stupefacente, nonché quello in cui i Bevilacqua intrattenevano i rapporti con i loro acquirenti all'ingrosso, quindi la base logistica, «sicuramente conosciuta dalla rete dei loro contatti».

2.2. Correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella presente sede riproposta, anche tenuto conto che all'indagato non viene contestato il comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/90.

L'ulteriore argomento circa l'inidoneità in concreto del domicilio proposto, alla luce del quale la questione è stata ritenuta irrilevante, è in ogni caso assorbente.3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che h chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza, in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta contro l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina/crack e marijuana, in concorso con il fratello Fausto. 2. Tre i motivi a sostegno del ricorso: 2.1. Violazione di legge, in relazione alla qualificazione giuridica della condotta, in riferimento al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Al riguardo, la difesa osserva che la motivazione non ha tenuto conto dell'originaria ordinanza cautelare che aveva evidenziato l'uso personale della dose di 2.1 grammi di marijuana rinvenuta presso la camera da letto dell'indagato; che il Tribunale non si sarebbe confrontato con la giurisprudenza di legittimità; e che non avrebbe tenuto conto della modifica apportata dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123 all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; né avrebbe considerato i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione; 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione alla scelta della misura, con riferimento alla esclusione degli arresti donniciliari. La difesa sostiene che non sarebbe dato sapere quale sia l'inserimento in un ambiente dedito al narcotraffico dei due fratelli incensurati, trovati in possesso di un quantitativo risibile di cocaina, senza che siano noti gli asseriti fornitori e la presunta rete di acquirenti. L'ordinanza impugnata non spiega per quale motivo non sarebbe prospettabile la concessione della sospensione condizionale della pena o, comunque, l'irrogazione di una condanna inferiore ai tre anni di reclusione, né perché l'abitazione non sarebbe idonea a contenere le eventuali esigenze cautelari. La motivazione sul punto apparirebbe anche illogica; 2.3. Erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione al rigetto della questione, nel ricorso riproposta, di legittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché a seguito dell'introduzione nel codice penale dell'istituto della pena sostitutiva, applicabile per le condanne sino a quattro anni di reclusione, il limite di pena indicato nella norma processuale andrebbe elevato a quattro anni, anche in riferimento all'analogo parametro di cui all'articolo 656, comma 4, cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'ordinanza impugnata ha dato atto di un quadro indiziario incompatibile con l'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 citato: con motivazione non manifestamente illogica i Giudici della cautela hanno invero ritenuto che i fratelli Bevilacqua avessero il compito di custodire e confezionare lo stupefacente che successivamente gli Spinelli cedevano agli acquirenti. Elementi tutti che escludono, a detta del Tribunale, quella ridotta offensività, che giustifica la sottrazione al severo regime sanzionatorio previsto dalle altre norme incriminatrici contenute nell'art. 73 T. U. stu p. Giova precisare che, come ricordato dalle Sezioni Unite (nella sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), rimangono attuali i principi affermati in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui, per l'appunto, la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Nel caso di specie ciò che rileva, come si è detto, è la circostanza che i fratelli Bevilacqua avessero il compito di custodire e confezionare lo stupefacente che gli Spinelli cedevano agli acquirenti, in tal modo rientrando la condotta dell'indagato in un ambito più ampio e rilevando una professionalità dell'agire criminale. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, a:un:n coerente rispetto ai principi indicati dalle Sezioni Unite Murolo , ,h3d2j2)(Aro,c.0 Quanto alla modifica apportata alla norma invocata dal ricorrente, con l'introduzione dell'aggravante della condotta non occasionale, la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che, in tema di stupefacenti, l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante speciale di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ricorre nel caso in cui l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi ascritta in fatto ove sia contestata la recidiva specifica (Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287441). Nel caso di specie, quindi, la modifica normativa non ha una diretta incidenza sull'ambito applicativo della fattispecie principale.2.1. Con riferimento alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, va rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Delimitato nei predetti termini l'ambito di scrutinio del Giudice di legittimità, il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto delle ragioni che l'hanno determinata. A fronte di un consolidato quadro di gravità indiziaria, il Tribunale ha desunto dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative della professionalità dell'indagato e del suo inserimento in un ambiente dedito al narcotraffico, il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati analoghi a quelli in contestazione. Ha osservato che le stesse circostanze del fatto dimostrano come l'indagato fosse in contatto con fornitori ed avesse una rete di acquirenti. Ha ritenuto che la misura custodiale in carcere sia l'unica in grado di assicurare la necessaria cesura con l'ambiente nel quale è maturato il fatto addebitato, atteso che i rapporti con i fornitori e gli acquirenti sarebbero difficilmente rescindibili e potrebbero essere mantenuti anche in regime di arresti domiciliari, come risulta evidente dal fatto che i due Spinelli si trovavano nei pressi dell'abitazione dei Bevilacqua. Quanto alla scelta della misura, il Tribunale ha reputato che l'abitazione ove l'indagato vorrebbe essere posto in regime autocustodiale non è idonea ad evitare il perpetrarsi del reato, essendo questo il luogo in cui veniva custodito e preparato lo stupefacente, nonché quello in cui i Bevilacqua intrattenevano i rapporti con i loro acquirenti all'ingrosso, quindi la base logistica, «sicuramente conosciuta dalla rete dei loro contatti». 2.2. Correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella presente sede riproposta, anche tenuto conto che all'indagato non viene contestato il comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/90. L'ulteriore argomento circa l'inidoneità in concreto del domicilio proposto, alla luce del quale la questione è stata ritenuta irrilevante, è in ogni caso assorbente.3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94
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