Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 12905/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31721-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]', 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 484/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 31721 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -2- RG 31721/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza n. 484/2020, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pescara che aveva respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza n. 328/2018 emessa dall'[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Chieti e Pescara con la quale era stato ingiunto il pagamento di euro 11.852,00 a titolo di sanzioni amministrative per somministrazione illecita di lavoratori, assunti dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ma utilizzati nel periodo dal marzo al maggio 2013 presso la società [OSCURATO:PERSONA] srl di cui il citato Benenati era amministratore.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) la non conclusione del procedimento amministrativo nel termine quinquennale dalla data di cessazione della violazione ex art. 28 legge n. 689/81 non comportava la decadenza del diritto all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, trattandosi di termine prescrizionale che era stato interrotto dalla notifica del verbale di accertamento; b) correttamente, dalle risultanze istruttorie, era stata rilevata la fattispecie della somministrazione illecita di manodopera e non quella del distacco ex art. 30 D.Igs. n. 276/2003; c) condivisibile era anche la individuazione del periodo di utilizzazione illecita del personale [OSCURATO:SOCIETA].

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Chieti e Pescara ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 28 legge n. 689/1981, in relazione all'art. 2 legge n. 241/1990 e in relazione all'art. 2934 cc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere ritenuto la Corte di merito che il termine quinquennale, invocato da esso Benenati, fosse unicamente un termine di prescrizione e non anche di decadenza in relazione al richiamo di cui all'art. 2 legge n. 241/1990.RG 31721/2020

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 D.Igs. n. 276/2003 e s.m.i., in relazione all'art. 2967 cc, all'art.115 cpc, all'art. 18 legge n. 689/81, all'art. 3 legge n. 241/90 e all'art. 111 Cost., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere i giudici di merito, con una motivazione apparente, erroneamente escluso i presupposti dell'istituto del distacco, senza che l'ordinanza-ingiunzione fosse sul punto motivata e desumendo, invece, profili di illiceità da altre presunte violazioni non contestate.

4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1615 e ss, 2561 e 2562 cc, in relazione all'art. 115 e 132 cpc, all'art. 118 disp att. cpc, all'art. 22 legge n. 689/1991, art. 111 Cost., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per non avere i giudici del merito correttamente quantificato il periodo di utilizzazione della manodopera dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] e ciò in virtù della stipula, avvenuta tra le società il 18.4.2013, del contratto di affitto del ramo di azienda industria della [OSCURATO:PERSONA] srl.

5. Il primo motivo non è fondato.

6. In primo luogo, infatti, deve sottolinearsi che la disposizione di cui alla legge n. 241/1990 è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge n. 689/1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (Cass. n. 9551/2006; Cass. n. 24436/2006).

7. In secondo luogo, va ribadito che il termine quinquennale, di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, mancando una espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, ha solo natura di termine di prescrizione (Cass. n. 18448/2006; Cass. n. 21706/2018) e, in quanto tale, può essere interrotto come è avvenuto, nel caso di specie, con la notifica del verbale ispettivo che aveva valenza di messa in mora.

8. Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

Ai RG 31721/2020

9. Da un lato, infatti, deve rilevarsi che il ricorrente, nella articolazione della censura, non ha riportato il testo del provvedimento amministrativo di cui lamenta l'omessa motivazione, così incorrendo nel vizio di genericità e di difetto di autosufficienza del motivo che determina la sua inammissibilità.

10. Dall'altro, va richiamato il principio di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo il quale l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione, ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. n. 8649/2006; Cass. n. 16136/2020).

11. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con una motivazione chiara e da cui è possibile evincere l'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione, sul presupposto che la questione riguardasse l'utilizzo di personale, formalmente in forza alla società HUB, da parte della società [OSCURATO:PERSONA] srl, nel periodo in cui l'amministratore unico di quest'ultima società era il Benenati (dal 28.3.2013 al 31.5.2013), hanno rilevato dagli accertamenti svolti dagli ispettori che non fosse ravvisabile un distacco lecito ex art. 30 D.Igs. n. 276/2003, così come invocato dall'originario opponente, ma una somministrazione illecita di manodopera.

12. Il terzo motivo è, infine, inammissibile perché, al di là delle denunziate violazioni di legge, esso è diretto ad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda e una differente valutazione delle prove, che sono attività non consentite in sede di legittimità a fronte, peraltro, di una ipotesi di cd.

"doppia conforme", sullo specifico punto denunciato (rilevanza del contratto di affitto del ramo di azienda intercorso tra le due società), tra le pronunce di primo e di secondo grado, qualora le doglianze formulate si interpretassero ex art. 360 n. 5 cpc, nuova formulazione.

13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

14. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo.RG 31721/2020

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31721-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]', 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 484/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31721 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- RG 31721/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza n. 484/2020, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pescara che aveva respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza n. 328/2018 emessa dall'[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Chieti e Pescara con la quale era stato ingiunto il pagamento di euro 11.852,00 a titolo di sanzioni amministrative per somministrazione illecita di lavoratori, assunti dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ma utilizzati nel periodo dal marzo al maggio 2013 presso la società [OSCURATO:PERSONA] srl di cui il citato Benenati era amministratore. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) la non conclusione del procedimento amministrativo nel termine quinquennale dalla data di cessazione della violazione ex art. 28 legge n. 689/81 non comportava la decadenza del diritto all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, trattandosi di termine prescrizionale che era stato interrotto dalla notifica del verbale di accertamento; b) correttamente, dalle risultanze istruttorie, era stata rilevata la fattispecie della somministrazione illecita di manodopera e non quella del distacco ex art. 30 D.Igs. n. 276/2003; c) condivisibile era anche la individuazione del periodo di utilizzazione illecita del personale [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Chieti e Pescara ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 28 legge n. 689/1981, in relazione all'art. 2 legge n. 241/1990 e in relazione all'art. 2934 cc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere ritenuto la Corte di merito che il termine quinquennale, invocato da esso Benenati, fosse unicamente un termine di prescrizione e non anche di decadenza in relazione al richiamo di cui all'art. 2 legge n. 241/1990.RG 31721/2020 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 D.Igs. n. 276/2003 e s.m.i., in relazione all'art. 2967 cc, all'art.115 cpc, all'art. 18 legge n. 689/81, all'art. 3 legge n. 241/90 e all'art. 111 Cost., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere i giudici di merito, con una motivazione apparente, erroneamente escluso i presupposti dell'istituto del distacco, senza che l'ordinanza-ingiunzione fosse sul punto motivata e desumendo, invece, profili di illiceità da altre presunte violazioni non contestate. 4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1615 e ss, 2561 e 2562 cc, in relazione all'art. 115 e 132 cpc, all'art. 118 disp att. cpc, all'art. 22 legge n. 689/1991, art. 111 Cost., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per non avere i giudici del merito correttamente quantificato il periodo di utilizzazione della manodopera dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] e ciò in virtù della stipula, avvenuta tra le società il 18.4.2013, del contratto di affitto del ramo di azienda industria della [OSCURATO:PERSONA] srl. 5. Il primo motivo non è fondato. 6. In primo luogo, infatti, deve sottolinearsi che la disposizione di cui alla legge n. 241/1990 è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge n. 689/1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (Cass. n. 9551/2006; Cass. n. 24436/2006). 7. In secondo luogo, va ribadito che il termine quinquennale, di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, mancando una espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, ha solo natura di termine di prescrizione (Cass. n. 18448/2006; Cass. n. 21706/2018) e, in quanto tale, può essere interrotto come è avvenuto, nel caso di specie, con la notifica del verbale ispettivo che aveva valenza di messa in mora. 8. Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. Ai RG 31721/2020 9. Da un lato, infatti, deve rilevarsi che il ricorrente, nella articolazione della censura, non ha riportato il testo del provvedimento amministrativo di cui lamenta l'omessa motivazione, così incorrendo nel vizio di genericità e di difetto di autosufficienza del motivo che determina la sua inammissibilità. 10. Dall'altro, va richiamato il principio di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo il quale l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione, ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. n. 8649/2006; Cass. n. 16136/2020). 11. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con una motivazione chiara e da cui è possibile evincere l'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione, sul presupposto che la questione riguardasse l'utilizzo di personale, formalmente in forza alla società HUB, da parte della società [OSCURATO:PERSONA] srl, nel periodo in cui l'amministratore unico di quest'ultima società era il Benenati (dal 28.3.2013 al 31.5.2013), hanno rilevato dagli accertamenti svolti dagli ispettori che non fosse ravvisabile un distacco lecito ex art. 30 D.Igs. n. 276/2003, così come invocato dall'originario opponente, ma una somministrazione illecita di manodopera. 12. Il terzo motivo è, infine, inammissibile perché, al di là delle denunziate violazioni di legge, esso è diretto ad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda e una differente valutazione delle prove, che sono attività non consentite in sede di legittimità a fronte, peraltro, di una ipotesi di cd. "doppia conforme", sullo specifico punto denunciato (rilevanza del contratto di affitto del ramo di azienda intercorso tra le due società), tra le pronunce di primo e di secondo grado, qualora le doglianze formulate si interpretassero ex art. 360 n. 5 cpc, nuova formulazione. 13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 14. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo.RG 31721/2020 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella cam
Sentenza Cassazione n. 12905/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris