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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 38835/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 590-bis, commi 1 e 8, cod. pen. (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Ritenuto che i motivi dedotti (vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento delle dichiarazioni rese dal teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], dei rilievi planimetrici e delle foto effettuate dalla p.g. immediatamente dopo il sinistro; illogicità della motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avente ad oggetto perizia sulla ricostruzione del sinistro e delle relative responsabilità; vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, all'aumento di cui al comma 8 dell'art. 590-bis cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida; utilizzo di circostanze non provate; mancata valutazione del concorso di colpa della persona offesa Screnci) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, nonché volti a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, non ravvisandosi nel caso di specie specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 590-bis, commi 1 e 8, cod. pen. (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ritenuto che i motivi dedotti (vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento delle dichiarazioni rese dal teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], dei rilievi planimetrici e delle foto effettuate dalla p.g. immediatamente dopo il sinistro; illogicità della motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avente ad oggetto perizia sulla ricostruzione del sinistro e delle relative responsabilità; vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, all'aumento di cui al comma 8 dell'art. 590-bis cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida; utilizzo di circostanze non provate; mancata valutazione del concorso di colpa della persona offesa Screnci) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, nonché volti a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, non ravvisandosi nel caso di specie specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]