CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31510/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; fr [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Verona con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. b) e co. 2-sexies Cod. str., e condannato alla pena di due mesi di arresto e 1.200 euro di ammenda, condizionalmente sospesa, con altre statuizioni accessorie. 2. Avverso la sentenza il Gasparini ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione per aver ritenuto la Corte di appello che non sussistono ragionevoli dubbi in ordine al corretto funzionamento dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione su strada d& tasso alcolemico del Gasperini; motivazione insufficiente perché ciò sarebbe stato corretto solo se agli atti vi fosse stata tutta la documentazione attestante la rispondenza dell'etilometro ai requisiti stabiliti e le verifiche e prove previste. Nel caso di specie è risultato mancante il certificato di revisione dello strumento. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 379 e ss. del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, per l'assenza di due scontrini intermedi alle prove che hanno restituito i valori alcolemici posti a base dell'imputazione. 2.3. Motivazione apparente, per aver ritenuto la Corte di appello la sussistenza dello stato di ebbrezza anche se assente la sua ordinaria sintomatologia. All'inverso, la presenza della sintomatologia tipica è condizione prioritaria e necessaria dell'accertamento dello stato di ebbrezza. Sul tema la corte territoriale ha omesso di esporre il percorso logico giuridico che l'ha condotta a ritenere diversamente. 2.4. Motivazione apparente in ordine al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.5. [OSCURATO:PERSONA] di replica datata 17.:3.2023, la difesa del ricorrente ha ribadito le proprie considerazioni a fronte delle conclusioni rese dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Con riferimento al primo e al secondo motivo, che possono essere trattati unitariamente, va considerato che la giurisprudenza di questa Corte ha adottato da tempo una interpretazione del dettato normativo secondo la quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (ex multis, Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659). Alcune isolate pronunce hanno ritenuto, all'inverso, che allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omolooazione e della sua sottoposizione a revisione (Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Rv. 277189). Ma si tratta di interpretazione che risulta oramai superata. In sostanza, l'accertamento dello stato di ebbrezza non si sottrae alle ordinarie regole probatorie: non ha spazio alcuna prova legale, tale non essendo l'esame strumentale, sicchè l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire anche sulla base di una sola misurazione, pur se le disposizioni regolamentari prevedono l'esecuzione di due prove; e persino sulla base dei soli elementi sintomatici e per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 cod. strada. Ovviamente, con una progressiva accentuazione dell'onere motivazionale (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278291; Sez. 4, n. 35933 del 24/04/2019, Rv. 276674). Ne deriva che, specie se, come nel caso che occupa, l'apparecchio ha eseguito le due prove in termini non palesemente incongrui, la prova del cattivo funzionamento - ma anche il mero dubbio dello stesso - non può poggiare sulla sola non integralità della documentazione relativa all'omologazione o alle prove di funzionamento previste dalla disciplina, che di per sé nulla dice dell'efficienza dello strumento al momento del controllo su strada. Appare pertanto corretta in diritto e priva di vizi motivazionali la sentenza impugnata, che sul punto si è richiamata proprio al principio espresso dalla pronuncia n. 46841/2021 ed ha esposto che, mentre la difesa non aveva introdotto alcun elemento che faceva dubitare dell'affidabilità dell'apparecchio per malfunzionamento, il teste dell'accusa aveva dichiarato che esso era stato sottoposto a revisione entro l'anno precedente al controllo, e che le parti avevano richiesto in sede dibattimentale l'acquisizione del certificato di omologazione ma non di quello di revisione. In conclusione, i primi due motivi sono infondati. 1.2. Sono, invece, manifestamente infondati i restanti motivi. Quanto all'assunto di una indefettibilità della sintomatologia perché possa affermarsi lo stato di ebbrezza, quanto si è sopra esposto costituisce replica ad esso. Come già affermato dalla Corte di appello, se la sintomatologia può costituire prova positiva dell'ebbrezza, la sua assenza non dimostra che il 3 (1 soggetto non versi in tale stato, tanto più quando le prove strumentali depongano in senso opposto. L'affermazione difensiva è priva di qualsiasi ancoraggio al dato normativo. Quanto alla motivazione con la quale si è negato il riconoscimento della attenuanti generiche, va rammentato il principio del tutto consolidato per il quale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, 259899; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). Sic:chè, a fronte della motivazione che segnala la assenza di elementi valutabili positivamente - tale non essendo l'incensuratezza dell'imputato, da sola considerata - e la presenza di un fattore negativo, che la Corte distrettuale ha indicato nell'elevatezza del tasso alcolemico, il motivo è manifestamente infondato. 2. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de