CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00967/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Assise di Appello di Cagliari, con sentenza del 22 marzo 2024 confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dodici e mesi otto di reclusione per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato tramite il difensore, articolando due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 62 n. 2 cod. pen. Il ricorrente lamentava che nel provvedimento impugnato non sia stato adeguatamente valorizzato lo stato d’animo in cui si trovava l’imputato, vittima di vessazioni di natura economica da parte della famiglia Pisu, nel momento in cui ricevette la visita della vittima e del figlio. Non condivide poi la conclusione cui è giunta la Corte di Assise di Appello che non aveva ritenuta provata nè la circostanza della provocazione, né l’attenuante del fatto ingiusto altrui. 2.2 Con il secondo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 132 cod. pen. Lamentava il ricorrente come la pena base fosse stata determinata in un’entità discosta, seppure di poco, dal minimo edittale sulla scorta di ragioni ritenute illogiche e inconferenti, relative all’intensità del dolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta come non sia stata ritenuta sussistente l’attenuante della provocazione, sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio e delle conclusioni cui sul punto è giunta la Corte di Assise di Appello, operazione non ammessa nel giudizio di legittimità; anche sotto il profilo della insussistenza del fatto ingiusto altrui l’impugnato provvedimento ha dato congrua motivazione e dunque anche sotto questo aspetto il ricorrente sollecita una rivalutazione degli elementi di fatto da parte del giudice di legittimità. 1.2 Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Le ragioni poste dalla Corte di Assise di Appello per fondare la dosimetria sanzionatoria sono del tutto corrette e nel rispetto dei parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. fra i quali sono indicati intensità del dolo e della colpa. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 2