CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 23622/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4403/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Agrigento, con studio in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, e domiciliato presso il suo indirizzo pec come in atti, in virtù di procura speciale in calce al ricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della C.T.R. Sicilia, n. 7852/2021,depositata il 13.9.2021e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20.6.2024 dal ConsigliereCecilia Bernardo; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto:IRPEF -Accertamento -Costi inerentiall’attività imprenditoriale-Requisito dell’inerenza -Onere della prova a carico del contribuente.Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento,con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il reddito d’impresa relativo all’anno 2009, ritenendo indebita la deduzione di spese per servizi di trasporto, poiché le fatture descrivevano le prestazioni in modo incompleto ed erano state emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], che non svolgeva l’attività di autotrasporto, ma quella di commercio itinerante di alimentari. A fronte di fatture contestate per € 70.000, l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione il minor importo di € 35.000. La sentenza di primo annullava l’avviso di accertamento impugnato, non risultando sottoscritto da un funzionario in possesso della delega del Direttore dell’Ufficio. Tale decisione veniva confermata in appello, ma sulla base di diversa motivazione, poiché la CTR riteneva che l’avviso di accertamento, seppur correttamente sottoscritto, risultava intrinsecamente contraddittorio, laddove, a fronte di una asserita incompletezza e genericità di tutte le fatture portate in deduzione, aveva recuperato a tassazione solo la metà degli importi in esse indicati, così implicitamente riconoscendo la inerenza dei costi in questione. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per c assazione l’Agenzia delle entrate, sulla base un solo motivo.Il contribuente ha resistito, depositando controricorsoe una memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo di doglianza , l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR, dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697 e 2704 c.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., poiché il contribuente non avrebbe assolto all’onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, non essendo sufficiente, a tale scopo, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili. Evidenzia, p eraltro, che tra le stesse parti , ma con riferimento all’anno di imposta 2008, la Suprema Corte, con ordinanza n. 13484 del 27.2.2019, aveva cassato con rinvio la decisione di merito favorevole al Colletti, poiché priva di motivazione in ordine alla mancanza di data certa del contrattoda lui stipulato il 31.3.2007 con la ditta [OSCURATO:PERSONA], che aveva emesso le fatture aventi ad oggetto i servizi contestati. Quanto alla contraddittorietà dell’accertamento fiscale, infine, sostiene che la riduzione degli importi recuperati a tassazione risponderebbe esclusivamente a finalità deflattive. 2. Il motivo è infondato. Ed invero, le argomentazioni dell’Agenzia delle entrate, oltre a non fornire una spiegazione comprensibile in ordine al minor importo recuperato a tassazione ed alla intrinseca contraddittorietà dell’avviso impugnato, si scontrano con le risultanze dell’accertamento in fatto compiuto in sede di rinvio nell’ambito del già menzionato giudizio avente ad oggetto l’accertamento relativo all’anno di imposta 2008. E’ vero, infatti, che, con l’ordinanza n. 13484 del 2019, questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza della CTR, che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la rideterminazione dell’imposta dovuta con riferimento all’anno 2008. Tuttavia, il giudizio di rinvio si è concluso in senso favorevole al contribuente. In particolare, con la sentenza n. 10077/2022,la Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia ha riscontrato, sulla base del timbro dell’ufficio postale, la prova della data certa del contratto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e la ditta Savona. Di conseguenza, tuttii costi relativi ai servizi di trasporto forniti dalla ditta Savona e portati in deduzione dal contribuente per l’anno 2008 sono stati ritenuti inerenti alla sua attività imprenditoriale.Pur non essendovi prova del passaggio in giudicato di tale decisione, non risulta che essa sia stata fatta ulteriormente oggetto di ricorso per cassazione. Tale accertamento in fatto, intervenuto tra le medesime parti, si riverbera anche sulla dimostrazione dell’inerenza dei costi relativi al successivo anno d’imposta 2009, essendo riferiti ad analoghi servizi di trasporto erogati dalla medesima ditta Savona, sulla base dello stesso contratto. 3. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso va, pertanto, rigettato e la parte ricorrente va condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidanocome in dispositivo Rilevato che la parte soccombenteè ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrateal pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.500 ,00, oltre accessori come per legge. Così d