CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09768/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 22/E ed elettivamente domiciliato inRoma, via Crescenzio n. 20 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-controAGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 1529/2021, depositata il 15/12/2021.Numero registro generale 5443/2022Numero sezionale 699/2025Numero di raccolta generale 9768/2026Data pubblicazione 16/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMauro Vitiello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Uditi, per il ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega scritta dell'AvvocatoLuca Giannini - che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.Udito, per l’Agenzia delle Entrate controricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.1. Con avviso di accertamento n. THU01C100328/2019, l’Agenzia delleEntrate di Rimini accertava in capo al ricorrente redditi diversi relativiall’anno 2011 per un ammontare di € 4.960.287,88, provvedendo alrecupero a tassazione di una maggiore IRPEF pari ad € 1.933.187,70,della addizionale regionale IRPEF per € 75.003,30 e dell’addizionalecomunale per € 13.006,80, oltre interessi, addizionali e sanzioni, come perlegge.2. Il ricorrente impugnava detto atto dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Rimini, deducendo la nullità dell’avviso diaccertamento e la mancata valutazione delle osservazioni al PVC,l’infondatezza della presunzione di illiceità civile e penale dei pagamentieffettuati da [OSCURATO:SOCIETA]. e l’erronea applicazione del metodo inferenzialepresuntivo.3. La predetta [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.247/02/2020, respingeva il ricorso.4. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi appello avverso la citata decisionedinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna che, consentenza n. 1529/2021, pubblicata il 12 novembre 2021, lo rigettava.5. Avverso la sentenza d’appello, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione con un unico motivo cui resiste, con controricorso,l’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 5443/2022Numero sezionale 699/2025Numero di raccolta generale 9768/2026Data pubblicazione 16/04/20266. La causa è stata trattata nell’udienza pubblica del 6 novembre2025, per la quale la Sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazionedell’art. 6, commi 1 e 67, del d.P.R. n.917/1986 in relazione all’art. 14,comma 4, della legge n. 537/1993. Premette di essere legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e che, nell’anno 2010, l’attivitàimprenditoriale della sua famiglia, a causa dell’inserimento dello Stato diSan Marino nella “black list” adottata dal Ministero delle Finanze italiano,veniva trasferita dal predetto Stato all’Italia. In particolare, la famigliaBaldinini cedeva i beni della sammarinese Titanbagno s.a. alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]. Il prezzo di acquisizione veniva finanziato da un pooldi banche italiane (Unicredit, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per la parteitaliana e da Banca agricola sammarinese per quella sammarinese e lesomme finanziate venivano garantite da ipoteca immobiliare, con il vincolodi “canalizzazione” diretta sui conti correnti sammarinesi della alienanteTitan Bagno S.a.1.1. La predetta Make veniva poi dichiarata fallita e il ricorrenteaccusato di “bancarotta preferenziale” patteggiando poi la pena previstaper tale reato. L’Agenzia delle entrate notificava, quindi, al Sig. [OSCURATO:PERSONA] ilcitato avviso di accertamento facendo rientrare la somma ricevuta dallaTitanbagno fra i “redditi diversi” ascrivibili all’odierno ricorrente.1.2. Tanto premesso, deduce l’errata applicazione dell’art. 14, comma4, l. n. 537/1993, per difetto delle condizioni previste dal legislatore, ossiala classificazione dei proventi in questione nell’ambito di una dellecategorie reddituali previste dal sistema delle imposte dei redditi e lamancata soggezione dei proventi illeciti a sequestro o confisca penale. Ilricorrente contesta, in particolare, per difetto di elementi probatori, laNumero registro generale 5443/2022Numero sezionale 699/2025Numero di raccolta generale 9768/2026Data pubblicazione 16/04/2026ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale le sommeerogate dalle Banche a titolo di finanziamento sarebbero in realtà confluitenelle mani del Sig. [OSCURATO:PERSONA] che se ne sarebbe poi appropriato. Rileva,inoltre, di essere stato accusato di bancarotta preferenziale e nondistrattiva, chiedendo, in conclusione, di riformare ed annullare lasentenza impugnata e l’avviso di accertamento in contestazione.2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Appare opportuno rammentare che questa Corte ha da tempo chiarito cheil ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, ex art. 366, comma 1,n. 4 cod. proc. civ., i motivi, aventi carattere di specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, per i quali si richiede la cassazionedella stessa; ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronunciaimpugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile edesauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero lecarenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazionequalsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata(Cass. 21/07/2020, n. 15517).2.1. Il diritto d'impugnazione è, infatti, esercitato in modo idoneosoltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una criticadella decisione impugnata e, quindi, nell'espressa e specifica indicazionedelle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali,debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e daesse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che nonrispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimentodello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità,risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamentesanzionata con l'inammissibilità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21296).Ed ancora, il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni diviolazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmenoNumero registro generale 5443/2022Numero sezionale 699/2025Numero di raccolta generale 9768/2026Data pubblicazione 16/04/2026enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che lasostengono, né quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chiedal'annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere dichiaratoinammissibile (Cass. 08/01/2014 n. 187).2.2. Il giudizio di cassazione è d’altra parte un giudizio a criticavincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzioneidentificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimentoalle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che ilmotivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri dellatassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modoche il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603).2.3. E’ poi consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il qualequando la censura è intesa a dimostrare il vizio di violazione di leggeapprezzato, oltre ad essere estranea al paradigma logico sotteso dal n. 3dell’art. 360 c.p.c., “trasmoda in una critica di puro merito, come taleeccedente i limiti che l’ordinamento fissa per il giudizio di cassazione”(Cass. 06/02/2025 n. 2961).In sostanza è inammissibile il motivo che miri a realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758), ciò che accade quandosi voglia demandare a questa Corte non l’analisi e l’applicazione dellenorme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione delgiudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n.3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/2017, n. 24155; Cass.04/04/2013, n. 8315) e sottratto al sindacato di legittimità, nel cui ambitonon è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzaNumero registro generale 5443/2022Numero sezionale 699/2025Numero di raccolta generale 9768/2026Data pubblicazione 16/04/2026giuridica, la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017 n. 9097).3. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non deduce nemmenoformalmente un vizio della sentenza impugnata, omettendo tanto nellaforma, quanto nella sostanza, di fare riferimento ad alcuna delle ipotesi dicui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. limitandosi di fatto a denunciareuna errata valutazione delle operazioni finanziarie poste in essere tra laTitanbagno s.a. e [OSCURATO:SOCIETA]Manca, infatti, nel ricorso qualsivoglia riferimento alla decisione impugnatae alle ragioni per cui la stessa debba essere considerata illegittima: ilricorrente lamenta, invece, diffusamente l’erroneità della condottadell’Agenzia delle entrate e dell’avviso di accertamento.Nei paragrafi 1.1., 1.2. e 1.3., il Sig. [OSCURATO:PERSONA] imputa l’erratainterpretazione del citato art. 14, comma 4, l. 537/1993 all’Agenzia eall’avviso di accertamento poi adottato; è sempre l’Agenzia ad avereerrato ad interpretare l’operazione finanziaria posta in essere e ad avereadottato un avviso di accertamento in assenza di elementi probatori asostegno delle conclusioni raggiunte.In nessuna parte del ricorso, pertanto, ad esclusione della richiestaconclusiva di riforma della pronuncia impugnata, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] fariferimento all’erroneità in sé della sentenza o di alcune parti di essa in cuisarebbero cristallizzati gli errori, né sono richiamate le motivazioni delladecisione sottoposte a critica, quasi che il ricorrente, tramite le doglianzerivolte alla interpretazione degli elementi fattuali esposti effettuatadall’Agenzia delle Entrate, intenda in realtà semplicemente sollecitare unanuova valutazione di essi da pate di questa Corte, trasformando però intal modo inammissibilmente il giudizio di legittimità in un nuovo, nonNumero registro generale 5443/2022Numero sezionale 699/2025Numero di raccolta generale 9768/2026Data pubblicazione 16/04/2026consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere sia i fatti già acclaratinei giudizi di primo e secondo grado, sia, nello specifico, gli apprezzamentiespressi dal giudice di appello ed evidentemente non condivisi, anche senon espressamente censurati, al solo fine di ottenerne la sostituzione conaltri più consoni ai propri desiderata (V. Cass., SS.UU., 27/12/2019 n.34476).3.1. La nuova valutazione dei fatti che il ricorrente mira ad ottenere èperaltro inammissibile anche tenendo conto del fatto che essi riguardanol’asserita legittimità delle operazioni finanziarie che hanno vistoprotagoniste la Titanbagno s.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA] edunque la stessa questione posta all’attenzione dei giudici di primo esecondo grado e risolta negativamente per il ricorrente in entrambi i gradidi giudizio.In presenza di una c.d. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter,quinto comma, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitarel’inammissibilità del motivo – è onerato di indicare le ragioni di fatto postea base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra letante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass.,Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n.11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2024, n. 17782;Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11109).Ciò non è accaduto nel caso di specie, poiché come già evidenziato, afronte della soccombenza nel doppio grado di merito, il ricorrente non solonon ha indicato le ragioni poste a base delle due sentenze, dimostrandonela diversità, ma ha anche proposto un ricorso per cassazione generico eprivo di contestazioni alla sentenza d’appello, sottoponendo alla Corte laNumero registro generale 5443/2022Numero sezionale 699/2025Numero di raccolta generale 9768/2026Data pubblicazione 16/04/2026sola necessità di rivalutare la funzione dei movimenti finanziari posti inessere tra le società sopra ricordate.4. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per tutti i profili appenaevidenziati.5. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo in considerazione della natura delle questioniesaminate e del valore della controversia. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente allarifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di lite, liquidate in€ 10.000,00, oltre a spese prenotate a debito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/11/2025.Il relatore est. Il PresidenteOlimpia [OSCURATO:PERSONA]