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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 04903/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza del 24/09/2020 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili del reato di furto aggravato.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen. 3.

È pervenuta rinuncia al ricorso recante la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], autenticata dal difensore.

4. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.

5. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 6.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione della sopravvenuta rinuncia, si ritiene equo determinare in euro 5CI0,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] n Palla [OSCURATO:PERSONA] ,SEZIONE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 24/09/2020 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen. 3. È pervenuta rinuncia al ricorso recante la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], autenticata dal difensore. 4. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. 5. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione della sopravvenuta rinuncia, si ritiene equo determinare in euro 5CI0,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] n Palla [OSCURATO:PERSONA] ,SEZIONE
Sentenza Cassazione n. 04903/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris