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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37992/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a 1( TURCHIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe lE COrte d e.poello di Bologna dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui a l'art. :.2, c3mma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in concorso con altro sogge::to 57ià giudicato con sentenza divenuta irrevocabile, per aver compiuto - a: fine d :rane profitto - atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Sta:3 viclazione delle norme in materia di immigrazione di tre cittadini turcti, inchiiiliaido i soggetti che intendevano immigrare clandestinamente in Italia organ zzando materialmente il viaggio, inviando materialmente il denaro r eces5ario e, una volta giunti in Italia li prelevava presso il luogo di arrivo, ferniva loro jna sistemazione abitativa ed un impiego lavorativo trattenendo &prime supe -io-i a quelle anticipate dai compensi derivati dal lavoro svolto.

Detta sentenza lo condannava, ritenuta l'equivalenza delle attenuanti generiche con la C:ci-i:e:stata aggravante, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 45.000 di multa.

2. L'imputato ricorre per cass.azic ne, con I ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il .-Lorreite deduce la violazione di legge in riferimento agli artt. 546, COMMa. 1, h?":1:. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con vizio della motivazione, in relazione alla violazione delle rorme :i cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, all'art. 43 cod. pen., 521 cc d. pen. e all'art. 6 CEDU, lamentando la mancanza del fine di profitto e (Jell'elemen:o soggettivo quale dolo specifico unitamente alla violazione del princi cwrelazione tra accusa e sentenza.

2.2. Con il secondo motivo, H r c:or. -erre lamenta la violazione di legge in riferimento agli artt. 546, comma i , 1,t1: e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 606, comma 1, lett. b) ed e), cod, proc. pen., con vizio della motivazione, in relazione alla violazione delle nonne di cui all'art. 133 cod. pen.

CON3IDERATO IN DIRITTO

3. I motivi proposti sono infondat i ,

4. Quanto al primo motivo, va premesso come "in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabi e ia violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione 'giuridica ciel fatto appaia, conformemente all'art.111 Cost. e all'art. 6 CEDU, corre uno de? pos.;s bili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assclucamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abgiare avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenJto Cell' hp JtE zione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione" (Cass Se2., 2, n. 46786 del 24/10/2014, Rv. n. 261052).

Dalla lettura della sentenza mougnata CTE richiama anche quella di primo grado, è possibile verificare cone sia stata ciimostrata la sussistenza del dolo specifico di trarre profitto dati', rr mgraziore clandestina dei soggetti indicati, trattenendo le somme - già a lo -o ar ticipate :er consentire l'ingresso illegale in Italia - dalla retribuzione prevista per I'd-npie:d lavorativo che forniva loro una volta giunti ad Imperia.

Il profitto, cc me dettagliatamente esplicato dalla decisione impugnata, derivava dalla loro cond zone di lavoratori "in nero".

Non sussiste quindi alcuna \,i3lazioTe del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo rinvenibili, gi dai prime grado, tutti gli elementi di fatto oggetto dell'imputazione riconosziLita sussis:ente, anche sotto il profilo del dolo specifico, come sopra individuati.

5. Rispetto al secondo mdtivo ra.ati rc alla necessità di una specifica motivazione in ordine ai criteri soggett v: ed oggettivi elencati nell'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenerci° .....orito ce la funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, giova preT ettere che secondo questa Corte (Cass. Sez. 1, n. 14654 del 29/11/2016, Rv. 265)538) 'in tema di disciplina dell'immigrazione, le fattispecie disciplinate dall'arU (:omrn3 terzo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 costituiscono circostanze aggravalt dettto di cui all'art. 12, comma primo, del medesimo d.lgs. e non figure autonome di reato. (In motivazione la Corte ha affermato che, rispetto all'ipotesi ideAttuosa 'base", le fattispecie di cui all'art. 12, comma terzo, del d.lgs. n. 286 del 1598 s pongono in rapporto di specialità "per aggiunta", prevedendo un trattarrento sanzi)ratorio più severo con riferimento a fatti che accentuano la lesività della undo:tal)" Ciò detto, si rileva che al puntd 3.5 cel pr:Aveclimento impugnato si rinviene un'esauriente motivazione sulla comnisuraziore della pena irrogata che trova la sua giustificazione nel numero dei cittad,n; turchi di cui ha favorito l'ingresso illegale in Italia (almeno tre quel i de -itil'icat ), nelle circostanze del fatto ritenute indicative di preordinazione e di L o'apprezzabils Drofessionalità della condotta non occasionale, bensì ben collaudata grazie a vecedenti esperienze ed a consolidati collegamenti con gli organizzaton del viac;gic dalla Turchia.

6. Dalle considerazioni esposte d,?..liva il ri,:etto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

IP., Q. M .Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 28 settembre. 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a 1( TURCHIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe lE COrte d e.poello di Bologna dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui a l'art. :.2, c3mma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in concorso con altro sogge::to 57ià giudicato con sentenza divenuta irrevocabile, per aver compiuto - a: fine d :rane profitto - atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Sta:3 viclazione delle norme in materia di immigrazione di tre cittadini turcti, inchiiiliaido i soggetti che intendevano immigrare clandestinamente in Italia organ zzando materialmente il viaggio, inviando materialmente il denaro r eces5ario e, una volta giunti in Italia li prelevava presso il luogo di arrivo, ferniva loro jna sistemazione abitativa ed un impiego lavorativo trattenendo &prime supe -io-i a quelle anticipate dai compensi derivati dal lavoro svolto. Detta sentenza lo condannava, ritenuta l'equivalenza delle attenuanti generiche con la C:ci-i:e:stata aggravante, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 45.000 di multa. 2. L'imputato ricorre per cass.azic ne, con I ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il .-Lorreite deduce la violazione di legge in riferimento agli artt. 546, COMMa. 1, h?":1:. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con vizio della motivazione, in relazione alla violazione delle rorme :i cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, all'art. 43 cod. pen., 521 cc d. pen. e all'art. 6 CEDU, lamentando la mancanza del fine di profitto e (Jell'elemen:o soggettivo quale dolo specifico unitamente alla violazione del princi cwrelazione tra accusa e sentenza. 2.2. Con il secondo motivo, H r c:or. -erre lamenta la violazione di legge in riferimento agli artt. 546, comma i , 1,t1: e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 606, comma 1, lett. b) ed e), cod, proc. pen., con vizio della motivazione, in relazione alla violazione delle nonne di cui all'art. 133 cod. pen. CON3IDERATO IN DIRITTO 3. I motivi proposti sono infondat i , 4. Quanto al primo motivo, va premesso come "in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabi e ia violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione 'giuridica ciel fatto appaia, conformemente all'art.111 Cost. e all'art. 6 CEDU, corre uno de? pos.;s bili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assclucamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abgiare avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenJto Cell' hp JtE zione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione" (Cass Se2., 2, n. 46786 del 24/10/2014, Rv. n. 261052). Dalla lettura della sentenza mougnata CTE richiama anche quella di primo grado, è possibile verificare cone sia stata ciimostrata la sussistenza del dolo specifico di trarre profitto dati', rr mgraziore clandestina dei soggetti indicati, trattenendo le somme - già a lo -o ar ticipate :er consentire l'ingresso illegale in Italia - dalla retribuzione prevista per I'd-npie:d lavorativo che forniva loro una volta giunti ad Imperia. Il profitto, cc me dettagliatamente esplicato dalla decisione impugnata, derivava dalla loro cond zone di lavoratori "in nero". Non sussiste quindi alcuna \,i3lazioTe del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo rinvenibili, gi dai prime grado, tutti gli elementi di fatto oggetto dell'imputazione riconosziLita sussis:ente, anche sotto il profilo del dolo specifico, come sopra individuati. 5. Rispetto al secondo mdtivo ra.ati rc alla necessità di una specifica motivazione in ordine ai criteri soggett v: ed oggettivi elencati nell'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenerci° .....orito ce la funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, giova preT ettere che secondo questa Corte (Cass. Sez. 1, n. 14654 del 29/11/2016, Rv. 265)538) 'in tema di disciplina dell'immigrazione, le fattispecie disciplinate dall'arU (:omrn3 terzo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 costituiscono circostanze aggravalt dettto di cui all'art. 12, comma primo, del medesimo d.lgs. e non figure autonome di reato. (In motivazione la Corte ha affermato che, rispetto all'ipotesi ideAttuosa 'base", le fattispecie di cui all'art. 12, comma terzo, del d.lgs. n. 286 del 1598 s pongono in rapporto di specialità "per aggiunta", prevedendo un trattarrento sanzi)ratorio più severo con riferimento a fatti che accentuano la lesività della undo:tal)" Ciò detto, si rileva che al puntd 3.5 cel pr:Aveclimento impugnato si rinviene un'esauriente motivazione sulla comnisuraziore della pena irrogata che trova la sua giustificazione nel numero dei cittad,n; turchi di cui ha favorito l'ingresso illegale in Italia (almeno tre quel i de -itil'icat ), nelle circostanze del fatto ritenute indicative di preordinazione e di L o'apprezzabils Drofessionalità della condotta non occasionale, bensì ben collaudata grazie a vecedenti esperienze ed a consolidati collegamenti con gli organizzaton del viac;gic dalla Turchia. 6. Dalle considerazioni esposte d,?..liva il ri,:etto del ricorso e la condanna alle spese processuali. IP., Q. M .Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 28 settembre. 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37992/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris