CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 1994
Cassazione n. 36770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1971 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti pervenute in data 26 maggio 2023 che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 maggio 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino in composizione monocratica dell'8 gennaio 2021 nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena di giustizia condizionalmente sospesa, per il reato di lesioni in concorso aggravate dalla circostanza delle più persone riunite in danno di [OSCURATO:PERSONA] giudicate guaribili in giorni trenta salvo complicazioni, commesse in data 18 gennaio 2017 (artt.110,582,585 comma primo cod. pen.) 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati con un unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo i motivi comuni di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle modalità di escussione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Lamentano i ricorrenti che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] è stata a sua volta destinataria della denunzia querela dagli stessi presentata in data 23 luglio 2017 in relazione ad un episodio di lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA] il giorno precedente i fatti in esame (17 gennaio 2017) ed in relazione alle minacce e lesioni subite contestualmente alla persona offesa in data 18 gennaio 2017. Siffatta denunzia querela è stata presentata all'udienza del 1° febbraio 2019 (erroneamente il ricorso indica la data del 19 aprile 2019) prima che si procedesse all'esame testimoniale della persona offesa per valutare la sua eventuale escussione ai sensi dell'art.197 bis cod. proc. pen., ricoprendo la stessa la veste di indagato di reato probatoriamente collegato ai sensi dell'art. 371 comma secondo lett. B) cod. proc. pen. Il collegamento interprobatorio, sottolinea la difesa, risulta dalla medesima sentenza impugnata che ha espressamente operato un riferimento agli accadimenti del 17 gennaio 2017 (lite intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il parcheggio dell'auto) ai fini della condanna degli imputati che il giorno successivo avevano organizzato una "spedizione punitiva" contro il [OSCURATO:PERSONA]. A fronte della eccezione difensiva che precedeva l'escussione dibattimentale, il Tribunale non ha in alcun modo approfondito lo stato soggettivo del dichiarante al fine di decidere quali sarebbero state le modalità di ascolto dello stesso. La eccezione, a seguito dell'acquisizione documentale della denunzia querela, è stata riproposta in sede di conclusioni e con l'atto di appello. La necessità di una preliminare verifica da parte del giudicante delle condizioni soggettive del dichiarante, oltre che espressamente richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n.39498 del 25/06/2021), non è preclusa dalla circostanza che all'epoca dell'assunzione della testimonianza della persona offesa non fosse dimostrata la sua iscrizione nel registro degli indagati. Al riguardo, sempre questa Corte ha chiarito che l'applicabilità delle garanzie ex art. 350 cod. proc. pen. non postula la formale iscrizione nel registro degli indagati, ma richiede la esistenza di elementi concreti di colpevolezza che possano far sospettare la responsabilità nel compimento di un reato (Sez.4, n.48778 del 19/11/2019). Le sentenze di merito hanno omesso di fornire qualsivoglia motivazione sulla specifica eccezione. Secondo la difesa va, infine, sottolineata la decisività della dichiarazione della persona offesa ai fini dell'accertamento della penale responsabilità (cd. prova di resistenza) atteso che nei momenti iniziali dello scontro erano presenti solo gli imputati e la persona offesa, essendo i testimoni accorsi successivamente. 2.2.Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del contributo concorsuale fornito dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, secondo la difesa, la Corte territoriale a fronte dello specifico motivo di impugnazione, non avrebbe adeguatamente risposto alle censure mosse in relazione alla individuazione del contributo concorsuale fornito dal figlio Jay alla condotta del padre [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata si è limitata a considerare la circostanza che il figlio Jay abbia "[..] di buon grado accettato di accompagnare il padre alla resa dei conti nei confronti di colui con cui aveva litigato il giorno precedente. [..]" Seppure la compartecipazione rilevante possa individuarsi attraverso forme indifferenziate e atipiche della condotta criminosa (Sez.1, n.7643 del 28/11/2014), nondimeno siffatta atipicità non esime dalla individuazione della condotta concretamente posta in essere e della sussistenza di un idoneo rapporto di causalità con le attività realizzate dagli altri concorrenti. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ravvisato l'apporto concorsuale del figlio nella mera presenza accanto al padre, fornisce una motivazione carente ed apparente. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza della invocata circostanza attenuante sulla base di due ragioni: - la mancata prova della consumazione dell'aggressione del giorno precedente; - il lasso di tempo trascorso dalla supposta precedente aggressione rispetto alla reazione. In tal modo la Corte territoriale ha parcellizzato le risultanze probatorie, dimenticando peraltro gli insegnamenti di questa Corte (Sez.1, n.53387 del 19/09/2018) secondo cui deve essere valutata unitariamente la capacità di generare e far permanere lo stato di ira anche a distanza temporale del fatto ingiusto. [OSCURATO:PERSONA]"O I ricorsi sono inammissibili. 1.11 primo motivo risulta manifestamente infondato. Nel caso di specie, ad avviso del collegio, sarebbe stato necessario procedere, prima dell'escussione della persona offesa, ai necessari avvertimenti in ragione del collegamento inteprobatorio tra il processo in corso e quello che vedeva indagata la persona offesa. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ad avviso del Collegio, il contributo dichiarativo della persona offesa non appare decisivo ai fini dell'accertamento della penale responsabilità del soggetto. 1.1. Quanto alla sussistenza del collegamento interprobatorio ex art.371 comma secondo lett. B) cod. proc. pen. la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. - che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone prevista dall'art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. - ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento. (Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Rv. 279319). La persona offesa imputata a sua volta in altro procedimento, ancora pendente, di un reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di quello rispetto al quale riveste la qualità di vittima deve essere considerata persona indagata in procedimento collegato, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., e quindi la sua escussione dovrà essere preceduta dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., la cui mancanza determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nei confronti dei terzi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabile la deposizione resa in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 64 cod. proc. pen. dalla vittima di lesioni, a sua volta indagata per lo stesso reato, commesso nelle medesime circostanze di tempo e luogo, nei confronti della moglie dell'imputato). (Sez. 5, n. 13267 del 15/01/2020, Rv. 278987). Questa Corte ha altresì ribadito l'irrilevanza in siffatta verifica della formale iscrizione nel registro degli indagati del dichiarante affermando che in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità. (Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Rv. 282030; Sez. 4, n. 48778 del 19/11/2019, Rv. 277401). Ha infine questa Corte individuato il termine entro il quale far valere la eventuale incompatibilità a testimoniare evidenziando che in tema di prova dichiarativa, l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'inutilizzabilità dell'esame testimoniale di una persona della quale, soltanto in udienze successive a quella di assunzione della prova, era stata documentata la qualità di imputato in un procedimento per reato cd. reciproco). (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Rv. 275624). 1.2. Nel caso in esame le sentenze di merito, nell'escludere la sussistenza del collegamento ex art.371 comma 2 lett. B) cod. proc. pen., non hanno operato buon governo dei principi indicati dal momento che: - in data 17 gennaio 2017 tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] è nato un violento diverbio per l'occupazione di un posto auto in un centro commerciale sfociato in un'aggressione fisica dalla quale sarebbero derivate lesioni in danno dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (oggetto della denuncia sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]); - il giorno successivo, 18 gennaio 2017, avendo [OSCURATO:PERSONA] appreso quanto accaduto al figlio Jay, sarebbe scattata la "spedizione punitiva" in danno del [OSCURATO:PERSONA] ad opera dei due attuali ricorrenti unitamente ad altri soggetti. Le circostanze di fatto indicate in sentenza e riportate in questa sede al solo fine di valutare l'eccezione di inutilizzabilità consentono di ritenere sussistente il collegamento interprobatorio tra i due procedimenti secondo i canoni interpretativi suggeriti da questa Corte, risultando peraltro dal verbale di udienza del 10 febbraio 2019 che la difesa degli imputati ha espressamente sollecitato il Tribunale a individuare lo status dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. La riconosciuta inutilizzabilità della dichiarazione testimoniale della persona offesa, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso non appare essenziale ai fini dell'accertamento della penale responsabilità dei ricorrenti. Sul punto il motivo si rivela a specifico dal momento che secondo questa Corte nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, (2017), Rv. 269218). Risulta dalla sentenza impugnata che (p.3): - I testi terzi estranei (Filipponi e Borgonovo) hanno concordemente dichiarato che i due hanno immediatamente aggredito la vittima partendo subito con calci e pugni e proseguendo con veemenza quando la vittima era crollata a terra; - Il teste Borgonovo ha confermato che erano stati gli imputati ad avviare lo scontro colpendo [OSCURATO:PERSONA] con calci e pugni; - - in sede di esame [OSCURATO:PERSONA] ha confermato di avere iniziato a picchiare la persona offesa, riconoscendo appieno l'addebito sia pure tentando di escludere la responsabilità a carico del figlio Jay. Appare evidente che le conclusioni cui giunge la sentenza impugnata siano identiche anche "eliminando" la narrazione della persona offesa. 2.Manifestamente infondato appare il secondo motivo non confrontandosi con quanto indicato nella sentenza impugnata. La Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici, in quanto tale non censurabile in sede di legittimità, ha riconosciuto il contributo concorsuale fornito dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] valorizzando che quest'ultimo aveva accompagnato il padre alla "resa dei conti" nei confronti di colui con il quale aveva litigato il giorno prima e ha escluso la valenza probatoria delle dichiarazioni eteroprotettive rese dal padre nei confronti del figlio in quanto prive di qualsivoglia riscontro. La sentenza ha operato buon governo del principio di questa Corte secondo cui l'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo. (Sez.5, n. 35274 del 14/07/2022, Rv. 283648). 3.Manifestamente infondato il terzo motivo. Secondo questa Corte in tema di provocazione, il dato temporale deve essere interpretato con elasticità, non essendo necessaria una reazione istantanea. Tuttavia, l'immediatezza della reazione rispetto al fatto ingiusto altrui rende più evidente la sussistenza dei presupposti di tale circostanza attenuante, mentre il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore a lungo provato. (Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il tempo di dieci minuti, intercorso tra il fatto ingiusto e la reazione, rappresentasse un'evidente contiguità cronologica e non comportasse la trasformazione dello stato d'ira in un diverso sentimento collegato alla freddezza d'animo). (Sez. 1 n. 16790 del 08/04/2008, Rv. 240283). La sentenza impugnata ha correttamente escluso la invocata attenuante con motivazione in fatto immune da vizi logici e coerente con le indicazioni sopra richiamate: il comportamento asseritamente aggressivo del [OSCURATO:PERSONA] appare elemento lontano nel tempo che non giustifica una reazione sopraggiunta nelle 24 ore successive. 4.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila.