CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 18563/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11821/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito inUdine, via Dante , 16 -ricorrente - contro Ministero della Giustizia - intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 7149 depositata il 15 aprile 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 15 aprile 2022 che ha respinto la sua opposizione al decreto di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato; Oggetto:patrocinio a spese dello Stato -revoca - il Tribunale ha riferito che l’opposto decreto di revoca era stato emanato sul fondamento della manifesta infondatezza del ricorso proposto exartt. 27 Reg. UE n. 604/2013 e 3, comma 3 bis e ss., d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25,proposto dal ricorrente; -ha, quindi, condiviso la valutazione del giudice che aveva disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, evidenziando che erano manifestamente insussistenti le asserite violazioni procedurali che avevano preceduto l’impugnato provvedimento d i trasferimento adottato dall’[OSCURATO:PERSONA] e che manifestamente infondata era la doglianza relativ a al la mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dal ricorrente, atteso che ciò non aveva impedito al ricorrente di impugnare tempestivamente il predetto provvedimento ditrasferimento; -il ricorso è affidato a tre motivi; -parte intimata non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.96 cod. proc. civ., 136 t.u. spese giust., 35 bis , comma17, d.lgs. n. 25 del 2008 e 4 e 5 Reg. UE n. 604/2013, per aver l’ordinanza impugnata ritenuto manifestamente inammissibili i vizi procedurali dedotti– in particolare, le carenze informative – benché sul punto l’orientamento giurisprudenziale del Tribunale decidente non fosse univoco; -con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 96 cod. proc. civ., 136 t.u. spese giust., 3 3 C onvenzione di Ginevra, 5, sesto comma, e 19, primo comma, t.u. imm., 2, lett. e) e g), e 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n.251, 2697 cod. civ., e 8 d.lgs. n. 25 del 2008, per aver il Tribunale omesso di considerare che nel giudizio di impugnazione del provvedimento dell’Unità di Dublino era stata contestata la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria gravante sul giudice in relazione alla dedotta situazione di pericolo e di conflitto nelle aree limitrofe aquelle di provenienza dello straniero; -i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -l’art. 35 bis, comma 17, d.lgs, n. 25 del 2008, dispone che quando il ricorrenteè ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dallaCommissione territoriale ai sensi degli artt.29 e 32, primo comma, lett . b - bis), il giudice, qu ando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'art. 82 t.u. spese giust., le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamenteinfondate ai fini di cui all'art.74, secondo comma, del predetto decreto ; - una siffatta disposizione, nella parte in cui prev ede la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domandeè pienamente compatibile con il dettato costituzionale (cfr. Cass. 27 settembre 2019, n. 24109), spettando al giudice dimerito che procede stabilire motivatamente se la manifestainfondatezza vi sia oppure no; - la stessa risulta, inoltre, coerente con quanto disposto sia dall’art. 122 t.u. spese giust., che, subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla valutazione di non manifesta infondatezza dellapretesa che si intende far valere, sia dal successivo art. 136, secondo comma, in base al quale il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato haagito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (cfr. Cass. 24 settembre 2020, n. 20002; Cass. 17 o ttobre 2018, n. 26060); - orbene, nel caso in esame, il Tribunale ha motivatamente argomentato la manifesta infondatezza del ricorso , mentre l’impugnazione in esame risulta essere privadella deduzione di specifici elementi idonei a infirmare siffatta valutazione , risolvendosi nell’allegazione della generica controvertibilità delle questioni decise e nella contestazione della relativa decisione; - con l’ultimo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di compensi del difensore del ricorrente per l'attività svolta nel giudizio di opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al beneficio al patrocinio a spese dello Stato; - il motivo è inammissibile per vio lazione del criterio dell'autosufficienza; - infatti, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravamepostula che gli stessi siano ivi compiutamente riportati, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass. 20 agosto 2015, n. 17049); -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor