CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 marzo 1969; avverso la sentenza del 16 aprile 2021 della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di',violenza privata e minaccia, entrambi aggravati dall'uso di un'arma. Avvero tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputata, articolando cinque motivi di censura. In particolare: 1. con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 610 cod. pen., 125, 192 e 546 cod. proc. pen.), si deduce che la Corte territoriale avrebbe fondato la responsabilità della ricorrente, in relazione al reato di violenza privata di cui al capo A) della rubrica, sulla base della sola analogia con il fatto, avvenuto successivamente, contestato al secondo capo d'imputazione (B), attraverso un reciproco nesso di strumentalità tra le due imputazioni. E ciò senza adeguatamente valutare l'attendibilità del teste d'accusa; 2. con il secondo, anche questo formulato sotto i medesimi profili di censura, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel ritenere la responsabilità della ricorrente in relazione al capo B) della rubrica, avrebbe travisato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], teste che avrebbe assistito alla condotta tenuta dalla Parentela e che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, avrebbe dichiarato di non avere, in realtà, visto alcuna pistola. La corte di merito, peraltro, avrebbe ritenuto il tempo trascorso prima dell'intervento della polizia sufficiente affinché la stessa Parentela riponesse l'arma all'interno della cassaforte, ove poi è stata rinvenuta. Cosicché, si sostiene, non poteva ritenersi raggiunta con sufficiente certezza la prova dell'utilizzo dell'arma e, quindi, dell'aggravante contestata; 3. con il terzo, sempre formulato in relazione ai medesimi profili di censura, il ricorrente lamenta, invece, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la condotta tenuta dalla ricorrente fosse, in realtà, giustificata dall'esigenza di impedire una condotta illecita delle persone offese, rappresentata non già dalla violazione del codice della strada, bensì dall'esigenza di evitare che fosse ostruito iI passaggio carrabile di accesso alla propria abitazione; 4. con il quarto, che la corte territoriale, traslando in un tempo posteriore la condotta, non avrebbe valutato, erroneamente, che questa potesse essere qualificata in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai sensi dell'art.393 cod. pen., con conseguente improcedibilità dell'azione per mancanza di querela; 5. con il quinto, in ultimo, si censura il diniego del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione e delle circostanze attenuanti generiche, in termini prevalenti rispetto alle contestate aggravanti. Con memoria del 17 giugno 2022, la ricorrente, replicando alle conclusioni offerte dal procuratore generale, insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità, atteso che la responsabilità della ricorrente, in relazione al capo A) della rubrica è stata fondata sulle chiare ed esplicite dichiarazioni rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e non già alla luce della sola analogia con il fatto successivamente contestato al capo B). La sostanziale sovrapponibilità delle condotte dell'imputata ha rappresentato solo un elemento, razionalmente utilizzato dalla Corte territoriale per corroborare la valutazione di attendibilità della persona offesa dal reato di cui al capo A). Per il resto, le doglianze si risolvono in una mera, atomistica e generica rivalutazione del tema dell'attendibilità della persona offesa, attraverso la valorizzazione di dettagli di secondario rilievo e destinati a non costituire necessariamente oggetto di percezione precisa, alla luce della gravità del pericolo percepita dal destinatario dell'esibizione dell'arma. 2. Con il secondo motivo, afferente al capo B), la ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe travisato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], teste che avrebbe assistito ai fatti in contestazione, e che non avrebbe correttamente valutato il tempo trascorso prima dell'intervento della polizia. Il motivo è inammissibile, sotto plurimi profili. In primo luogo, si scontra con la duplice coerente valutazione dei medesimi dati istruttori da parte dei giudici di primo e secondo grado (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269906). In secondo luogo, la valutazione delle dichiarazioni rese dal teste presuppone l'esame integrale delle stesse e non solo di singole parziali riproduzioni che, estrapolate dal loro complessivo contesto ed isolatamente considerate, perdono di rilevanza e significato. In ultimo, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362), che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica. Il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche (circostanza neanche prospettata e comunque non sussistente in concreto), si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.Ma soprattutto, non è esatto che la deposizione della Carnir sia elemento insuperabile di conferma delle dichiarazioni della persone offesa. Come sopra rilevato ciò che viene dedotto come travisamento è una interpretazione del significato della prova. Inoltre, non si comprende come dalla dichiarazione della teste di avere visto riporre ciò che, per lei, era una pistola, si dovrebbe trarre la dimostrazione della veridicità della tesi dell'esibizione del tesserino. Né si intende, sul piano logivo, perché ciò intaccherebbe l'attendibilità della persona offesa, che avrebbe poi esattamente immaginato l'esistenza di un'arma la cui disponibilità non rappresenta una ineluttabile conseguenza del titolo abilitativo del porto. Del tutto generici sono i cenni agli altri testimoni e comunque si tratta, come detto, di mera rivalutazione. 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. A prescindere dalla qualificazione della condotta assunta dalla persona offesa (pur sempre mera infrazione al codice della strada, stante la presenza della stessa e la tempestiva rimozione dell'autovettura), ciò che rileva, per come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, è l'oggettiva sproporzione della reazione avuta della ricorrente che, a fronte dell'occlusione momentanea del passo carrabile, ha puntato la pistola al petto della vittima. E ciò senza dire che, secondo il razionale accertamento operato dai giudici di merito, l'azione, in entrambi gli episodi, si è collocata in epoca successiva alla pretesa condotta illecita, che dunque era cessata. Del tutto infondatamente, infine, si evoca la violenza privata delle due persone offese, omettendo qualunque considerazione sull'immediatamente percepibile assenza di dolo. 4. Il quarto motivo attiene alla prospettata qualificazione dei fatti in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.). Anche questo motivo è manifestamente infondato. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di cui all'art. 610 c.p., che contiene egualmente l'elemento della violenza o della minaccia alla persona, non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Nel reato di ragion fattasi, l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che tale pretesa sia realmente fondata, ma bastando che di ciò egli abbia ragionevole opinione. Il reato di violenza privata invece è generico e sussidiario rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, in base al principio di specialità, esso resta escluso allorché la violenza sia usata per uno dei fini particolari previsti per la "ragion fattasi", sempre che non si eccedano macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione di eccezionale gravità. In concreto, a prescindere dalla già evidenziata macroscopica sproporzione tra la condotta assunta dalla persona offesa e la reazione avuta dalla ricorrente, dirimente è la circostanza per cui la condotta contestata è stata posta in essere dopo che le autovetture erano state spostate e, quindi, in assenza dell'ipotetico presupposto fondante l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta che la Corte avrebbe, erroneamente, escluso l'attenuante della provocazione e ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti (e non prevalenti) rispetto all'aggravante contestata. Quanto alla provocazione, è sufficiente richiamare la già evidenziata sproporzione tra la condotta della Banchetti e la reazione della ricorrente (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823: la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente ribadire il principio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). In concreto, l'esclusione della prevalenza è stata giustificata in ragione proprio della particolare intensità della reazione avuta dalla ricorrente e dalle circostanze, evidenziate in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio, del particolare "allarme sociale determinato dalla disinvolta esibizione di una pistola nel contesto di un ordinario mezzogiorno urbano solo per effetto di un così banale diverbio per motivi di viabilità". Circostanze logiche e sufficienti a fondare la decisione assunta.6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s