CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 21267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel processo a carico di 1) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 aprile 2021, il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, non accogliendo la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, avanzata dal pubblico ministero in procedimento iscritto per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione ad opere eseguite in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. ha disposto che entro dieci giorni fosse formulata l'imputazione nei riguardi degli indagati. 2. Avverso l'ordinanza, il Procurakdella Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, lamentandone la manifesta contraddittorietà per aver la stessa prospettato la ricorrenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, senza tuttavia consentire al pubblico ministero di valutare la possibilità di richiedere l'archiviazione per tale causa e disponendo invece l'imputazione coatta. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto contro provvedimento non impugnabile, e deve procedersi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. Ed invero, è assolutamente pacifico - ed il ricorrente non si pone in alcun modo il problema, limitandosi a dedurre un vizio di contraddittorietà della motivazione - che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione (ovvero nuove indagini), essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità oggi previsti dall'art. 410, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, Toiler, Rv. 273578). Trattandosi di provvedimento non impugnabile, il ricorso per cassazione è in simili casi ammissibile soltanto laddove se ne ravvisi l'abnormità (cfr., di recente, Sez. 5, n. 44926 del 28/09/2021, Piantedosi, Rv. 282251; Sez. 3, n. 418 del 23/11/2020, dep. 2021, Pmt c/ignoti, Rv. 280191; Sez. 5, n. 31612 del 12/10/2020, P., Rv. 279719), ipotesi nella specie non dedotta dal ricorrente, né ravvisabile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio del 7 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]