CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 36255/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9670-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1267/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI , depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.9670/2021 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] domanda la cassazione della pronuncia della Corte d'Appello di Bari recante il n. 1267 del 2020 e pubblicata in data 1.10.2020, la quale ha rigettato la domanda diretta a sentir accertare l'illegittimità della cancellazione, da parte dell'INPS, del ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; [OSCURATO:PERSONA] affida le sue ragioni a quattro motivi di ricorso; l'INPS è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: la cancelleria della Sezione Sesta di questa Corte, in data 29 settembre 2022, ha attestato che, dagli atti del fascicolo d'ufficio, il provvedimento della Corte d'Appello di Bari di cui si chiede la cassazione non risulta essere stato depositato dall'odierno ricorrente; il ricorso è, pertanto, improcedibile; in materia d'impugnazione per cassazione, l'art. 369, co. 2, n. 2 cod. proc. civ. esige, a pena d'improcedibilità, che con il ricorso venga depositata copia autentica della sentenza impugnata; la norma trova costante applicazione presso la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha finanche escluso che al mancato deposito possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo e, in particolare, dalla copia depositata dalla controparte o dall'esistenza della sentenza nel fascicolo d'ufficio (ex plurimis, Cass. n. 14207 del 2015, Cass. n. 16498 del 2016); in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, rimasto intimato; in considerazione dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Ad