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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 27034/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.17794-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Messina, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procure in calce alricorso, con indicazione della pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la Cancelleria dlla Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del controricorso, con indicazione della pec; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 17794 sez.

S2 -ud. 08-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] (nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati - avverso la sentenza n. 435/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, pubblicata in data19/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la notifica del ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contumace nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza impugnata, è stata effettuata presso il suo difensore in primo grado, avv. [OSCURATO:PERSONA], invece che allo stesso personalmente; ritenuto che « l a notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell'art.330, commi primo e terzo, cod. proc. civ., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto» (Sez.

U, Ordinanza interlocutoria n. 10817 del 29/04/2008) e che,conseguentemente, possa e ssere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ.; rilevato altresì che la notifica a [OSCURATO:PERSONA] (nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) effettuata a mezzo posta, non si è perfezionata, atteso che, come risulta dall’avviso di ricevimento depositato, l’addetto al recapito non ha provveduto alla consegna perché “esiste [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA]”; Ric. 2017 n. 17794 sez.

S2 -ud. 08-06-2022 -3- ritenuto in conseguenza debba provvedersi alla rinnovazione della notifica anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); p.q.m. dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso a EMANUELE BASILIOe a [OSCURATO:PERSONA] (nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]),nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.17794-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Messina, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procure in calce alricorso, con indicazione della pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la Cancelleria dlla Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del controricorso, con indicazione della pec; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 17794 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] (nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati - avverso la sentenza n. 435/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, pubblicata in data19/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la notifica del ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contumace nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza impugnata, è stata effettuata presso il suo difensore in primo grado, avv. [OSCURATO:PERSONA], invece che allo stesso personalmente; ritenuto che « l a notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell'art.330, commi primo e terzo, cod. proc. civ., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto» (Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10817 del 29/04/2008) e che,conseguentemente, possa e ssere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ.; rilevato altresì che la notifica a [OSCURATO:PERSONA] (nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) effettuata a mezzo posta, non si è perfezionata, atteso che, come risulta dall’avviso di ricevimento depositato, l’addetto al recapito non ha provveduto alla consegna perché “esiste [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA]”; Ric. 2017 n. 17794 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -3- ritenuto in conseguenza debba provvedersi alla rinnovazione della notifica anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); p.q.m. dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso a EMANUELE BASILIOe a [OSCURATO:PERSONA] (nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]),nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
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