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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39935/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di falso e ricettazione ascritti all'imputato, del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio (con diniego delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1 e seguenti della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, l'accertata e non altrimenti giustificata disponibilità della merce contraffatta di provenienza delittuosa in sequestro, nonché i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati della stessa specie, in assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di falso e ricettazione ascritti all'imputato, del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio (con diniego delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1 e seguenti della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, l'accertata e non altrimenti giustificata disponibilità della merce contraffatta di provenienza delittuosa in sequestro, nonché i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati della stessa specie, in assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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