CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 12812/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.6410/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in viale delle Milizie n. 48 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona R.G. 6250/2019 depositata il 30-1-2020 cron. 786/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23-4- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.L’ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 depositata il 30-1-2020 del Tribunale di Ancona ha considerato in fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso ex art. 14 al fine di ottenere da Giordano OGGETTO: compensi dell’avvocato R.G.6410/2020 C.C. 23-4-2024 Battenti il pagamento dell’importo di Euro 2.000,00 quale saldo del compenso concordato nell’importo di Euro 6.000,00 per attività giudiziale e stragiudiziale connessa a quella giudiziale, in giudizio per la nomina di arbitro davanti al Tribunale di Ancona. Dichiarato che non vi era prova dell’accordo, contestato dal resistente [OSCURATO:PERSONA],e di dovere determinare il compenso sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, l’ordinanza ha considerato che nella nota l’avvocato aveva chiesto Euro 2.160,00 quale compenso per il procedimento per la nomina di arbitro, applicando i parametri relativi ai compensi degli avvocati nei procedimenti arbitrali, ed Euro 4.320,00 quale compenso per attività stragiudiziale funzionale al procedimento arbitrale. Ha dichiarato che la scelta non era corretta, in quanto per l’attività difensiva per la nomina di arbitro si applicavano i parametri per i procedimenti di volontaria giurisdizione e, trattandosi di affare di valore fino a Euro 260.000,00, era congruo l’importo esposto di Euro 2.160,00. Ha dichiarato che l’attività stragiudiziale riguardava prestazioni funzionali e conseguenziali alla liquidazione di quota sociale, per ottenere la quale era stato necessario la nomina giudiziale del terzo arbitro e lo svolgimento del procedimento arbitrale; quindi si trattava di attività complementare e connessa a quella giudiziale, non dotata di quell’autonomia che l’art. 20 D.M. 55/2014 richiedeva per consentire liquidazione distinta. Di conseguenza, considerato che il cliente aveva già pagato la somma di Euro 4.057,00, ha rigettato la domanda e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 2.Avverso l’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 3904/2022 della Sesta Sezione Sottosezione Seconda il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo in previsione di pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione oggetto del primo motivo di ricorso. Di seguito il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il controricorrente ha depositato memoriaillustrativa. All’esito della camera di consiglio del 2 3 - 4 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è rubricato “art. 360 I comma n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione: omesso esame e valutazione del parere/visto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona addì 3-6-2019”. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare un elemento decisivo oggetto di intervento dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, che aveva rilasciato il relativo parere; evidenzia che l’attività si era sviluppata in due fasi distinte, in quanto la primafaseaveva riguardato il recesso di [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:SOCIETA].,che l’altro socio aveva contestato, e poi aveva riguardato anche le trattative tra i soci per la vendita del capannone artigianale; sostiene che si era trattato di attività del tutto svincolate dal successivo ricorso per lodo arbitrale, per le quali correttamente l’Ordine degli Avvocati aveva liquidato il compenso. Lamenta che il Tribunale abbia omesso di trattare tale punto e abbia obliterato il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 1.1.Il motivo è infondato. In primo luogo, non sussiste il vizio lamentato ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. lamentato per non avere il Tribunale esaminato il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. E’ acquisito il principio secondo il quale in materia di liquidazione delle competenze professionali dell’avvocato il giudice non è vincolato dal parere di congruità del Consiglio dell’Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto, al fine di consentire il controllo sulla legittimità della decisione ( Cass. Sez. U 8 - 7 - 2021 n. 19427, in motivazione punto 3.8, Cass. Sez. 6-2 15-1-2018 n. 712 Rv. 647975- 01, Cass. Sez. 1 14-3-2017 n. 6517 Rv. 644176-01, Cass. 2005 n. 10428, Cass. Sez. 2 20-9-2002 n. 13743 Rv. 557469-01). Nella fattispecie l’ordinanza impugnata ha specificato la ragione per la quale ha escluso il riconoscimento dei compensi per la fase stragiudiziale, dando atto che si trattava di prestazioni funzionali e conseguenziali alla liquidazione della quota sociale, per ottenere la qualesi erano res i necessari la nomina giudiziale del terzo arbitro e il procedimento arbitrale, che si trattava di attività svolta dal 4-5-2018 al 22-9-2018 finalizzata a ottenere la liquidazione della quota societaria, complementare e connessa con quella giudiziale e non dotata dell’autonomia chiesta dall’art. 20 D.M. 55/2014. Il ricorrente deduce esclusivamenteesistenza di vizio ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. e a tale fine in sostanza richiama il dato del diverso giudizio del Consiglio dell’Ordine, senza neppure indicare il concreto contenuto di quel giudizio,dal quale emergesse l’erroneità della valutazione di fatto sulla mancanza di autonoma rilevanza dell’attività stragiudiziale rispetto aquella giudiziale eseguita dal Tribunale. Per questo, il motivo rimane nell’ambito della critica all’apprezzamento di fatto, che spetta al giudice di merito e rimane estraneoal giudizio di legittimità, a fronte delle modalità di proposizione del motivo; è riservato al giudice di merito l’accertamento sull’autonoma rilevanza ai sensi dell’art. 20 D.M. 55/2014 delle prestazioni stragiudiziali rispetto alle attività propriamente giudiziali e il motivo non indica quali specifici fatti dei quali sia stato omesso l’esame avrebberodovuto condurre alla diversa conclusionedi attribuire alle prestazioni l’autonoma rilevanza richiesta dall’art. 20, perch é si limita a fa re generico riferimento a “ tutte le attività stragiudiziali espletate prima del lodo”.2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce “art. 360 I comma n. 3 – violazione e falsa applicazione di norme di diritto: violazione del D.M. n. 55/2014 e delle tariffe ivi indicate” e sostiene che erroneamente l’ordinanza impugnata abbia dichiarato che il ricorso ex art. 810 cod. proc. civ. non fosse da considerarecompreso nell’attività difensiva svolta nell’arbitrato, con l’applicazione della relativa tariffa, main quella di volontaria giurisdizione. Sostiene che la statuizione sia illegittima, in quanto il deposito del ricorso al Tribunale e l’attività connessa è da ricondurre all’attività arbitrale, alla quale andava applicata la voce “fase di studio della controversia”, con compenso minimo di Euro 3.524,50. 2.1.Il motivo è infondato. E’ acquisito che il provvedimento presidenziale di nomina dell’arbitro ex art. 810 cod. proc. civ. ha natura di atto di volontaria giurisdizione, in quanto non ha carattere decisorio, non esprime un contenzioso su diritti soggettivi e cioè non è destinato a risolvere controversie su diritti sostanziali delle parti, né pregiudica in alcun modo le successive valutazioni e determinazioni. Il principio è enunciato in modo uniforme dalla giurisprudenza di legittimità al fine di escludere la ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. di tale provvedimento (Cass. Sez. 1 9-7-2018 n. 18004 Rv. 649894-1, Cass. Sez. 1 18-5-2007 n. 11665 Rv. 597181-01, Cass. Sez. 1 6-6-2003 n. 9143 Rv. 564035-01, Cass. Sez. 1 11-2-1998 n. 1413 Rv. 512492-01, per tutte). Il principio è da applicare anche al fine di considerare che l’attività svolta dal difensore nel relativo procedimento è analoga a quella svolta in qualsiasi altro procedimento di volontaria giurisdizione, in quanto il procedimento non è destinato a risolvere controversie su diritti sostanziali delle parti; perciò l’attività difensiva non può essere assimilata a quella svolta nel procedimento arbitrale e d è stata esattamente liquidata dal Tribunale sulla base della tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione. 3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.700,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel co.1-bi