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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19306/2026

Testo disponibile della fonte

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so la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 8544/17, depositata il 16/10/2017, notificata il 27/10/2017.Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 04/06/2026 e del09/06/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

L’Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA], qualelegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale (esercente attivitàdi commercio all’ingrosso di alimentari e tabacco), e a [OSCURATO:PERSONA] eGennaro Pisco quali soci di fatto ed autori delle contestate violazioni,l’avviso di accertamento n.

TF3030302431/2015, con il quale, in relazioneall’anno 2010, erano state determinate induttivamente a carico dellapredetta società, stante l’omessa presentazione della dichiarazione deiNumero registro generale 198/2018Numero sezionale 4775/2026Numero di raccolta generale 19306/2026Data pubblicazione 11/06/2026redditi, maggiori imposte a titolo di Ires (euro 132.662,00), Irap (euro25.326,00) e Iva (euro 270.459,00), oltre interessi e sanzioni, ai sensidegli artt. 39, comma 2, lett. d), e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, negando di aver mai assunto il ruolo disocio e gestore di fatto della società verificata.La CTP rigettava il ricorso.2.

Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva il gravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a tre motivi.Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c., con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.Anche il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.È stata fissata la riconvocazione dell’adunanza camerale per il[OSCURATO:DATA_NASCITA].Considerato che:Preliminarmente occorre rilevare che l’avviso di fissazionedell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non è stato comunicatoall’Agenzia delle entrate, in violazione di quanto previsto dall’art. 380-bis.1 c.p.c., sicché occorre disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026 e in riconvocazione il 9 giugno2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 8544/17, depositata il 16/10/2017, notificata il 27/10/2017.Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 04/06/2026 e del09/06/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. L’Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA], qualelegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale (esercente attivitàdi commercio all’ingrosso di alimentari e tabacco), e a [OSCURATO:PERSONA] eGennaro Pisco quali soci di fatto ed autori delle contestate violazioni,l’avviso di accertamento n. TF3030302431/2015, con il quale, in relazioneall’anno 2010, erano state determinate induttivamente a carico dellapredetta società, stante l’omessa presentazione della dichiarazione deiNumero registro generale 198/2018Numero sezionale 4775/2026Numero di raccolta generale 19306/2026Data pubblicazione 11/06/2026redditi, maggiori imposte a titolo di Ires (euro 132.662,00), Irap (euro25.326,00) e Iva (euro 270.459,00), oltre interessi e sanzioni, ai sensidegli artt. 39, comma 2, lett. d), e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, negando di aver mai assunto il ruolo disocio e gestore di fatto della società verificata.La CTP rigettava il ricorso.2. Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a tre motivi.Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c., con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.Anche il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.È stata fissata la riconvocazione dell’adunanza camerale per il[OSCURATO:DATA_NASCITA].Considerato che:Preliminarmente occorre rilevare che l’avviso di fissazionedell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non è stato comunicatoall’Agenzia delle entrate, in violazione di quanto previsto dall’art. 380-bis.1 c.p.c., sicché occorre disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026 e in riconvocazione il 9 giugno2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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