CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 44455/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r Motivi della decisione Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] S e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Milano del 22 febbraio 2022 (di condanna per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (rigetto di qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. n.309/90) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza; che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il stensore I