CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 27039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.10245/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso , in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elet- tivamentedomiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettiva- mentedomiciliata in Roma , v. I. Goiran n. 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza del la Corte di appello di Torino n. 2 113 /2017 depositata il29/09/2017. Udita la relazione svolta da l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13/09/2023. Fatti di causa 2di 10 – 10245 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. otteneva dal Tribunale di Torino (dichiaratosi poi incompetente per territorio ex art. 38 co. 2 c.p.c. in favore del Tribunale di Cuneo), nei confronti del committente [OSCURATO:PERSONA],un decreto ingiuntivo per l’importo di € 13.0 75,00 a titolo di corrispettivo per la fornitura e posa di un impianto fotovoltaico. Rigettata in primo grado l’opposizione dal Tribunale di Cuneo (con sentenza n. 52/2015), il committente opponente proponeva appello, denunciandodi aver disconosciuto la firma sull’offerta dell’appaltatrice dell’ottobre 2010 e di aver accettato invece l’offerta (ad un prezzo mi- nore) del dicembre 2010. Egli deduceva,inoltre, che il Tribunale di Cu- neo aveva: (a) rigettato le sue istanze istruttorie sui profili relativi al perfezionamento del contratto sulla base dell’offerta del dicembre 2010 (e non sulla base dell’offerta dell’ottobre 2010); (b) considerato dovuti gli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002 nonostante la sua qua- lità di consumatore e non di imprenditore (agricolo); (c) rilevato la tar- dività dell’eccezione ex art. 1460 c.c. relativa al mancato complet a- mento dei lavori; (d) rigettato le riconvenzionali sulla correzione dell’in- testazione delle fatture (a consumatore, non a imprenditore); (e) per essere stato condannato, ex art. 96 , co. 3 , c.p.c. , pur in difetto del carattere temerario della lite. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 2113/2017, rigettava il gravame, salva la correzione di errori materiali di lieve entità (cioè, l’erroneità del numero di partita Iva e del nome dell’appaltatrice) nell’intestazione della sentenza. Ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, Mon- dino Salvatore. Ha resistitocon controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decisione 3di 10 – 10245 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 1. - I l primo motivo censura che la Corte di appello abbia ri tenuto che sia tempestiva l'eccezione dell’appaltatrice relativa alla tardività del disconoscimento che egli ha compiuto della sua firma apposta sull'of- ferta dell'ottobre 2010 e abbia poi considerato fondata l’eccezione. Si deduce violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. Il secondo motivo censura che la Corte di appello abbia attribuito efficacia probatoria all'offerta dell'ottobre del 2010 e, quindi, abbia ri- levato l'intervenuta conclusione del contratto exart. 1326 c.c. su tale base, dopo aver constatato la validità delle sottoscrizioni apposte dall’offerente e dall’accettante sul «documento contrattuale in data 8/10-11/11/2010». Si deduce violazione degli artt. 215 c.p.c. e 1326 c.c. I primi due motivi possono essere esamina ti congiuntamente , in quanto connessi. Essi non sono fondati. Censurata è la seguente complessiva argomentazione della sentenza impugnata. L’offerta dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] recava la firma del committente; il documento era stato allegato dall’appaltatrice al ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]; per essere tempestivo ex art. 215,co. 1 n. 2, c.p.c., il disconoscimento avrebbe dovuto essere effet- tuatonella citazione introduttiva del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Torino, mentre era irrilevante a t al fine la successiva riassunzione dinanzi al Tribunale di Cuneo; l’appal- tatrice aveva adeguatamente sollevato l’ eccezione di tardività dell’in- tervenuto disconoscimento nella memoria ex art. 183 , co. 6 n. 1 , c.p.c.; eratardivo, quindi , il disconoscimento compiuto nell’atto di rias- sunzione dinanzi al Tribunale di Cuneo. Al «documento contrattuale in data 8/10-11/11/2010» sarebbe stata, quindi, da ascrivere efficacia probatoria (piena). 4di 10 – 10245 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo il ricorrente contesta l’idoneità e la tempestività dell’eccezione di tardività del disconoscimento, siccome manifestata dalla controparte appaltatrice con la memoria ex art. 183, co . 6 n. 1 , c.p.c. in modo generico, dopo aver in esordio espresso « sin d’ora » la volontà di avvalersi del procedimento di verificazione della sottoscri- zione del documento disconosciutodalla controparte. Il committente ricorrente deduce, pertanto,che l'istanza di verifica- zioneimplichi la rinuncia al l’ eccezione di tardività del disconoscimento , che quindi non è più proponibile (cfr. Cass. 23636/2019). Rileva il collegio che, ferma la correttezza dell’indirizzo giurispruden- zialerichiamato, esso, tuttavia, non viene in rilievo nel caso di specie . Infatti, la volontà di avvalersi del procedimento di verificazione è di- chiarata «sin d’ora […] sempreche tale disconoscimento sia conside- rato tempestivo e rituale, atteso che il difensore avversario non era dotato di apposita procura in tal senso ed il disconoscimento avrebbe dovuto essere effettuato dalla parte personalmente che tuttavia non è comparsa. Si eccepisce,pertanto, la tardività e/o l’ inefficacia del disco- noscimento». Orbene, si osserva che dal significato delle locuzioni « sin d’ora » e «sempre che» oltre chedal loro collegamento reciproco si desume che l’attuale («sin d’ora») proposizione del l’istanza di verificazione resta sospensivamente condizionata («sempre che»)alla valutazione di tem- pestività del disconoscimento. Sebbene formulata successiv amente nella memoria, l’eccezione di tardività del disconoscimentoresta logi- camente la richiesta principale dell’appaltatrice. Essa non si può inten- dere come rinunciata sulla base di un’istanza la cui efficacia è sospen- sivamente condizionata al suo rigetto. Quanto alla valutazione di tardività del disconoscimento della sotto- scrizione, essa è, quindi,da confermare. 5di 10 – 10245 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ambito di un processo a contraddittorio differito, quale quello che si origina in seguito alla proposizione di un’opposizione a decreto ingiuntivo, ove una scrittura privata sia prodotta all’atto del deposito del ricorso per l’ingiunzione (come nel caso di specie), è l’atto di oppo- sizione che rileva ex art. 215, co. 2 n. 1 c.p.c. , quale «prima risposta successiva» alla produzione della scrittura privatastessa (la cui sotto- scrizione è oggettodel disconoscimento). Tale qualificazione, che vede nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione (e nelle difese in esso contenute) una «risposta» all’iniziativa del creditore ingiungente è im- posta dalla ricostruzione della natura giuridica del processo di opposi- zione all'ingiunzione. L’opposizione non è solo un giudizio di accerta- mento della validità del decreto ingiuntivo, bensì anche un processo di cognizione sul credito. Esso ha inizio con il ricorso del creditore, che non introduce quindi solo il procedimento sommario, ma reca in sé in potenza anche l’iniziativa del processo a cognizione piena. Essa si tra- sforma in atto con la proposizione dell’opposizione ad opera del debi- tore, talché l’originario procedimento perde la sua autonomia e diventa prima fase sommaria di un processo unitario(fondamentale sul punto resta Cass. SU 7448/1993). Il sovrapporsi dell'opposizione come giu- dizio di cognizione piena sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione - non quale giudizio autonomo , ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo- è il fondamento sistematico dell’ese- gesi che coglie nell’atto introduttivo dell’opposizione a decreto ingiun- tivo la «prima risposta successiva» ex art. 215 , co. 2 n. 1 c.p.c. , alla produzione della scrittura privata all’atto del deposito del ricorso per ingiunzione (così specificamente Cass. 19680/2008). Questo quadro non muta in virtù dell’accidentale incompetenza dell’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta 6di 10 – 10245 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. l’opposizione (come nel caso di specie). Infatti, il processo prosegue dinanzi al giudice competente (cfr. art. 50 c.p.c.). Ineccepibile è quindi che al «documento contrattuale in data 8/10- 11/11/2010» sia stata ascritta efficacia probatoria della conclusione del contrattoex art. 1326 c.c., essendosi rilevata la validità delle sottoscri- zioni ivi apposte dal proponente e dall’accettante. I primi due motivi vanno, perciò,rigettati. 2. -Il terzo motivo censura che la Corte di appello: (a) abbia ritenuto irrilevante che l'impianto fornito non corrispondeva a quello descritto nell'offerta dell’ottobre 2010; (b) abbia rigettato l'eccezione che tra le parti era intervenuto undiverso contratto in base all'offerta del dicem- bre 2010; (c) abbia omesso l'esame di un fatto decisivo nel dichiarare inammissibili le istanze istruttorie volte a dimostrare che tra le parti era stato concluso il contratto sulla base dell'offerta del dicembre 2010. Si deduce violazione degli artt. 1372 e 1326 c.c. Anche questomotivo non è fondato. La parte censurata della sentenza è in sintesi la seguente: «A fronte […] della piena efficacia probatoria del documento contrattuale in data 8/10-11/11/2010 (sottoscritto agli effetti di cui all'art. 1326 c.c. dall'of- ferente e dall'accettante), risulta evidente l'inammissibilità delle prove per testi di cui ai nn. 1 e 2 della capitolazione di parte appellante (così ritenendosi assorbita ogni censura sull'ordinanza istruttoria del 3/7/2014), né è rilevante che l'impianto fornito non corrisponda a quello lì descritto poiché simile circostanza […] non sposta il fatto che l'accordo negoziale si fosse formato sull'offerta sub doc. n. 1 di parte appellata, a prescindere (in carenza di altre apposite domande in tal senso) da ciò che sia stato poi effettivamente fornito». L’argomentazione della Corte resiste alle censure del ricorrente. 7di 10 – 10245 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Riconosciuta, infatti,l’efficacia probatoria al documento attestante la conclusionedel contratto sulla base dell’offerta dell’ottobre 2010 (come si è rilevato nell’esame dei primi due motivi di ricorso), sono state cor- rettamente considerate inammissibili le istanze probatorie relative alla successiva offerta del dicembre 2010 (che non reca nemmeno la firma del committente). Né rileva l’asserita diversità di ciò che è stato con- segnato rispetto aciò che è stato pattuito sulla base dell’offerta dell’ot- tobre 2010. Tale diversità avrebbe dovuto costituire oggetto di una esplicita domanda exart. 1497 c.c. 3. -Il quarto motivo censura che la Corte di appello abbia escluso la qualità di consumatore in capo al committente e, pertanto , abbia re- spinto l'eccezione di non debenza degli interessi ex artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002. Si deduce violazione dell'art. 3 d.lgs. 206/2005 e, di conse- guenza, degli artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002. Pure questomotivo non è fondato. La parte censurata della sentenza è in sintesi la seguente: «è pacifico che l'impianto fotovoltaico […] sia stato installato nell'immobile di [lo- calità, indirizzo]ed è altrettanto pacifico che lì avesse sede l'impresa agricola individuale di [OSCURATO:PERSONA], come d'altronde risulta dalla visura camerale […] di parte appellata, ove si evince, altresì […] che l'appellante aveva residenza in luogo diverso –ciò è quanto basta per ritenere presuntivamente che il contratto di quo avesse natura com- merciale fosse stato stipulato tra due imprenditori». La Corte aggiunge poi: (a) la circostanza che (sulla base della allegazione del commit- tente) la visura non fosse aggiornata non può pesare negativamente sulla controparte, poiché è onere dell’imprenditore iscritto al registro delle imprese mantenere i dati aggiornati; (b) era onere del commit- tente dare la prova che la sede dell’impresa coincideva con la sua re- sidenza personale. 8di 10 – 10245 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente denuncia in particolare che: (a) la motivazione contrasta con la giurisprudenza di legittimità che al fine di riconoscere la qualità di consumatore argomenta dallo scopo avuto di mira dalla persona con la conclusione del contratto e non dal luogo di consegna o installazione della merce che ne costituisce l’oggetto; (b) il fatto che l’impianto sia stato installato presso la sede dell’impresa non significa che sia con- nesso con l’attività imprenditoriale; (c) le condizioni generali di con- tratto sottoscritte da controparte sono tipiche dei rapporti tra profes- sionista e consumatore. Nel loro insieme tali censure, sotto l’apparente deduzione di viola- zione di norme di diritto, sovrappongono in realtà l’apprezzamento della parte della situazione rilevante a quello che il giudice di appello ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Infatti, dal luogo in cui l’impianto è stato instal- lato la Corteterritoriale ha desunto che esso fosse correlato allo scopo dell’attività d’impresa del committente. T ale inferenza è plausibil e e non è scalfita dalle osservazioni del ricorrente. 4. -Il quinto motivo censura che la Corte di appello non abbia accolto l'eccezione di inadempimento sollevata dal committente in quanto ha ritenuto che essa fosse generica, ritenendo che l'onere probatorio gra- vasse sul debitore eccipiente e non sul creditore agente. Si deduce vio- lazione degli artt. 1218, 1453, 1460, 2697 c.c., nonché art. 115 c.p.c. La parte censurata della sentenza è la seguente: né l'atto di citazione in opposizione, né la memoria ex articolo 183,co. 6, n. 2 ), c.p.c. con- tengono chiare e specifiche allegazioni sull’inadempimento dell’appal- tatrice, alla quale vengono addebitati soltanto il mancato completa- mento delle opere (senza ulteriori indicazioni su quali interventi doves- sero essere ancora compiuti) e il loro carattere «posticcio» (non altri- menti precisato). Inoltre, non contribuiscono a maggior chiarezza le 9di 10 – 10245 /20 18 – 13/09/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. due fotografie allegate, da sole non significative se non sono accompa- gnate da una capitolazione adeguata di prova orale, mentre quella in atti (capitolin. 11 e n. 12) si limita a richiamare tautologicamente le fotografie, senza chiarire quali inadempimenti vengano precisamente imputati all’appaltatrice. Anche quest’ultimomotivo non è fondato. La Corte di appello ha sostenuto che non esiste un’allegazione spe- cifica. Non ha argomentato, quindi , su una diversa ripartizione dell’onere della prova rispetto a quella accreditata sulla base di Cass. SU 13533/2001. Dinanzi a ciò il ricorrente deduce un a violazione di norme di diritto nel presupposto che la realtà processuale risultante dagli atti debba essere ricostruita in termini diversi (cioè in termini di asserita specificità delle allegazioni dell’inadempimento della contro- parte) rispetto all’apprezzamento che la Corte di appello ha espresso in una motivazione che non si espone a censure di contraddittorietà spendibili in sede di giudizio di legittimità. 5. –In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della controricorrente. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquida no in € 4.000 , 00 per com- pensi, oltre a € 200 per esborsi, alle spe