CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 20985/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso è manifestamente infondato e non consentito dalla legge in sede di legittimità, accorpando generiche doglianze in ordine all'asserita specificità dei motivi di appello, il cui contenuto, di contro, è stato dalla Corte distrettuale puntualmente esaminato e raffrontato alla argomentata motivazione resa dal primo Giudice, coerentemente pervenendo alla declaratoria di inammissibilità dei motivi di gravame per la loro aspecificità ed irrilevanza rispetto alle caratteristiche della riconosciuta recidiva reiterata ed infra- quinquennale, nonché per la rilevata mancanza di un adeguato confronto critico- argomentativo rispetto alla precisa e completa ricostruzione storico-fattuale posta dal primo Giudice a fondamento del correlativo accertamento cii responsabilità per la contestata condotta di evasione, caratterizzata da un immotivato e prolungato allontanamento dall'abitazione ove l'imputato si trovava ristretto agli arresti domiciliari. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]