CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41716/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha riformato - rideterminando la pena - la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, 337 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla richiesta, avanzata dalla difesa in sede di gravame, di assolvere l'imputato dal reato di furto per particolare tenuità del fatto. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. Deve osservarsi che, se è vero che, in sede di conclusioni, la difesa aveva invocato la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità, è tuttavia altrettanto vero che, dalla lettura complessiva della motivazione, si desume che vi è stato un rigetto implicito della sollecitazione difensiva. La Corte di appello, invero, sia pure con riferimento alle attenuanti generiche e alla recidiva, ha valorizzato, in senso ostativo, i precedenti penali dell'imputato per reati della stessa indole, che mal si conciliano con il requisito della non abitualità del comportamento del soggetto agente, necessario al fine della riconoscibilità della non particolare tenuità del fatto. Al riguardo, deve essere ribadito che «la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola, Rv. 282097; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, LakraffY, Rv. 284096). Gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale non hanno trovato smentita nel ricorso, nel quale - a sostegno dell'invocata causa di non punibilità - si fa riferimento solo a una presunta e generica «esiguità del danno subito dalla vittima». La doglianza sollevata dal ricorrente, pertanto, deve essere ritenuta non specifica. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende