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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 07695/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11440-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - intimati - avverso la sentenza n. 18558/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11440/2020 Numero sezionale 2220/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 7695/2022Data pubblicazione 09/03/2022 Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale, eccependo, tra l’altro, che le sanzioni poste a base dell’atto erano state successivamente poste nel nulla con apposito provvedimento di sgravio.

Con sentenza n. 23322/2017, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e del concessionario per la riscossone, il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione.

Interponeva appello avverso detta decisione il [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 18558/2019, resa nella contumacia delle parti appellate, accoglieva l’impugnazione, compensando le spese.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma con la quale quest’ultimo aveva compensato le spese del giudizio, nonostante quest’ultimo si fosse concluso con l’accoglimento dell’opposizione spiegata dall’odierno ricorrente avverso una cartella di pagamento fondata su presunte violazioni al codice della strada.

Il giudice di merito aveva, in particolare, disposto la predetta compensazione sulla base del rilievo che la P.A. aveva confermato che le violazioni presupposte alla cartella impugnata erano state contestate al [OSCURATO:PERSONA] per una svista imputabile alla stessa amministrazione.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11440/2020 Numero sezionale 2220/2022 Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.

Numero di raccolta generale 7695/2022Data pubblicazione 09/03/2022 91 e ss. c.p.c. e del principio di causalità, perché il Tribunale avrebbe compensato le spese sulla base di una motivazione inconferente.

La censura è fondata.

Il Tribunale ha infatti compensato le spese del giudizio di merito perché “l’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] … non avrebbe potuto trovare accoglimento ove il Comune di Roma non avesse riconosciuto il proprio errore (procedendo anche allo sgravio)”.

Tale motivazione si risolve in una mera tautologia, posto che proprio il riconoscimento della svista commessa dall’amministrazione –che aveva emesso un permesso di accesso alla zona a traffico limitato con indicazione di una targa errata– dimostra la fondatezza dell’opposizione.

Né rileva, ex sé, lo sgravio disposto dal Comune, posto che esso è intervenuto dopo la proposizione dell’opposizione, resa necessaria proprio a causa dell’errore non incolpevole commesso dalla P.A.”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022.

Il Presidente (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11440-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - intimati - avverso la sentenza n. 18558/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11440/2020 Numero sezionale 2220/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 7695/2022Data pubblicazione 09/03/2022 Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale, eccependo, tra l’altro, che le sanzioni poste a base dell’atto erano state successivamente poste nel nulla con apposito provvedimento di sgravio. Con sentenza n. 23322/2017, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e del concessionario per la riscossone, il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione il [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 18558/2019, resa nella contumacia delle parti appellate, accoglieva l’impugnazione, compensando le spese. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma con la quale quest’ultimo aveva compensato le spese del giudizio, nonostante quest’ultimo si fosse concluso con l’accoglimento dell’opposizione spiegata dall’odierno ricorrente avverso una cartella di pagamento fondata su presunte violazioni al codice della strada. Il giudice di merito aveva, in particolare, disposto la predetta compensazione sulla base del rilievo che la P.A. aveva confermato che le violazioni presupposte alla cartella impugnata erano state contestate al [OSCURATO:PERSONA] per una svista imputabile alla stessa amministrazione. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11440/2020 Numero sezionale 2220/2022 Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. Numero di raccolta generale 7695/2022Data pubblicazione 09/03/2022 91 e ss. c.p.c. e del principio di causalità, perché il Tribunale avrebbe compensato le spese sulla base di una motivazione inconferente. La censura è fondata. Il Tribunale ha infatti compensato le spese del giudizio di merito perché “l’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] … non avrebbe potuto trovare accoglimento ove il Comune di Roma non avesse riconosciuto il proprio errore (procedendo anche allo sgravio)”. Tale motivazione si risolve in una mera tautologia, posto che proprio il riconoscimento della svista commessa dall’amministrazione –che aveva emesso un permesso di accesso alla zona a traffico limitato con indicazione di una targa errata– dimostra la fondatezza dell’opposizione. Né rileva, ex sé, lo sgravio disposto dal Comune, posto che esso è intervenuto dopo la proposizione dell’opposizione, resa necessaria proprio a causa dell’errore non incolpevole commesso dalla P.A.”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S
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