CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 settembre 2024
Cassazione n. 25635/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05179/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Circonvallazione trionfale n. 145, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], -intimata- per la correzione del decreto di estinzione del giudizio di Cassazione del 10/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; La Corte rileva Oggetto: correzione errore materiale su spese liquidate in favore della parte anziché dello Stato in caso di gratuito patrocinio. 1. Con decreto del 10/10/2023 emesso ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ., la Sezione Seconda di questa Corte dichiarò l’estinzione del giudizio incardinato da [OSCURATO:PERSONA] avverso [OSCURATO:PERSONA], essendo trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. senza che il ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso, sicché, dovendo questo intendersi rinunciato, andava dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., con condanna del ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio. 2. Contro il predetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] propone istanza di correzione di errore materiale, illustrata anche con memoria, evidenziando come la condanna del ricorrente alle spese processuali del giudizio di legittimità sia stata pronunciata in favore del resistente, benché ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anziché in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, e come l’errore non comporti alcuna rilevante conseguenza per la parte ricorrente, giacché questa avrebbe dovuto corrispondere le spese in favore dello Stato anziché del resistente. 3. Con provvedimento del 6/3/2024, il Presidente della Seconda Sezione di questa Corte ha rilevato la necessità di valutare la sollecita correzione d’ufficio dell’errore materiale ipotizzato contenuto nel predetto provvedimento, disponendo perciò la nuova iscrizione per la successiva trattazione del procedimento di correzione. 4. Orbene, occorre innanzitutto osservare come, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione exart. 380- bis cod. proc. civ. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la mancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio, dell'istanza di decisione determina l'estinzione del giudizio, che va dichiarata con decreto, avverso il quale l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione (in tal senso Cass., Sez. 3, 15/4/2024, n. 10131). Tuttavia, in forza della modifica apportata all’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. dall’art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016, è sempre possibile anche la correzione dell’errore materiale, la quale, come recentemente affermato da Cass., Sez. U, 13/2/2023, n. 4353, può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte», purché sia stato instaurato il contraddittorio con la controparte (sul punto Cass. 25/11/2019, n. 30651, che richiama, al riguardo, le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e la generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ.). L’attribuzione alla Corte del potere di correggere d’ufficio la sua statuizione consente, dunque, alla stessa, come pure affermato nella predetta pronuncia, di provvedere nel senso indicato, sempre che sia instaurato il contraddittorio - e che ricorrano, ovviamente, le condizioni per l’intervento emendativo -, anche nei casi in cui il ricorso ex art. 391 - bis , primo comma, cod. proc. civ., sia inammissibile o improcedibile, dovendo al riguardo prevalere l’esigenza di rimediare a quella incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa e dovendosi riconoscere il giusto rilievo all’interesse di carattere generale a che la Corte assuma, anche in siffatte evenienze, l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consente di rimuovere un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale. Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato un ricorso per la correzione dell’errore materia del decreto di estinzione, ma, come chiaramente arguibile dall’intestazione dell’atto, un'istanza volta a sollecitare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d'ufficio, l’errore materiale, ex art. 391 - bis c.p.c., che, come già affermato fa questa Corte, non equivale al deposito di un ricorso (in tal senso Cass., Sez. 6-2, 25/11/2019, n. 30651). Ciò comporta che, indipendentemente dal rispetto o meno, a cura dell’istante, delle disposizioni di cui agli artt. 365 ss. cod. proc. civ., ex art. 391 - bis , primo comma, cod. proc. civ., permane l’interesse generale, sotteso all’intervento officioso, a che il provvedimento sia depurato dall’errore compiuto in ordine al destinatario della condanna alle spese, a cui va posto rimedio proprio con lo strumento correttivo. Infatti, a dispetto di quanto sancito dall’art. 133, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato», e dell’interpretazione datane da questa Corte, secondo cui la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato (Cass., Sez. 3, 26/5/2023, n. 14688; Cass., Sez. 6.3, 12/6/2019, n. 15817), il decreto del 10/10/2023 condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, anziché in favore dello Stato. Pertanto, essendosi il contraddittorio ritualmente instaurato, deve procedersi alla correzione del provvedimento in ordine al destinatario della condanna alle spese. P.Q.M. dispone che al secondo capoverso del dispositivo del decreto del 10/10/2023, reso nell’ambito del procedimento n. 22725/2022, dopo le parole «condanna la parte ricorrente al pagamento», la frase «in favore della par