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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 luglio 2026

Cassazione n. 23483/2026

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ea [OSCURATO:PERSONA]controComune di Lerici, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1327/2024depositata il 6 novembre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 3226/2025Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 23483/2026Data pubblicazione 18/07/20261.

Il Comune di Lerici proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivon. 132/2019, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] su ricorso di BFF BankS.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) per l’importo di € 116.551,27,chiedendone la revoca.

In particolare, l’opponente adduceva il difetto dilegittimazione attiva in capo a [OSCURATO:SOCIETA].; la prescrizione ex art.2948 c.c. dei crediti di cui alla fattura n. 2002420487 emessa in data 22dicembre 2010, alla fattura n. 2002608965 emessa in data 25 gennaio2011, alla fattura n. 2002802993 emessa in data 2 marzo 2011 e allafattura n. 2002955674 emessa in data 28 marzo 2011.

Sosteneva che lafattura n. 5700448620 emessa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in data 2 maggio2015 non le era mai stata consegnata e che la fattura n. 90002370 del2016 non era dovuta.

Il Tribunale, con sentenza n. 78/2023, accoglieval’opposizione, rigettando ogni altra domanda.2. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello, che la Corte d'appello di Genova rigettavacon sentenza n. 1327/2024.3. [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato ricorso in base a tre motivi; il Comune di Lerici hadepositato controricorso.4.

In data 23 dicembre 2025 è stata emessa una proposta di definizioneaccelerata del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. per carenza diprocura speciale; la parte ricorrente ha chiesto la decisione dellacontroversia con atto depositato il 13 febbraio 2026, e ha pure depositatosuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via pregiudiziale va rilevata l’inammissibilità del ricorso per difetto divalida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c., in accoglimento dellaeccezione della parte controricorrente e in conformità a quanto affermatonel provvedimento di definizione accelerata.Numero registro generale 3226/2025Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 23483/2026Data pubblicazione 18/07/2026Come evidenziato dalle Sezioni Unite, il requisito della specialità dellaprocura, previsto dagli artt. 83 comma 3 e 365 c.p.c., pur non richiedendola contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione delricorso, presuppone che essa sia conferita successivamente allapubblicazione del provvedimento impugnato e anteriormente allanotificazione del ricorso, collocandosi, pertanto, all'interno della finestratemporale delimitata da tali due momenti (Sez.

U. 19 novembre 2021 n.35466; Sez.

U. 19 gennaio 2024 nn. 2075 e 2077).

Nella specie, lo stessodifensore della parte ricorrente ha espressamente dichiarato, nell'epigrafedel ricorso, che la procura alle liti è stata conferita «il 17 luglio 2020 incalce alla comparsa costitutiva del giudizio di primo grado».

Taleindicazione dimostra che il conferimento è avvenuto nella fase introduttivadel giudizio di primo grado e, quindi, anteriormente alla pubblicazionedella sentenza impugnata, oltre a non godere del requisito della specialitàrichiesto dall'art. 365 c.p.c.Peraltro, il ricorrente, nella istanza con cui ha chiesto la decisione delricorso, sostiene che tale impostazione pecchi di eccessivo formalismo inquanto il ricorso sarebbe stato proposto in esecuzione di espresso especifico incarico conferito dalla parte anteriormente al deposito delricorso, come risulterebbe da una lettera sottoscritta dalla medesima partericorrente.2.

Sul tema della procura alle liti, dell’accesso alla giustizia e dell’eccessivoformalismo, vi è oggi una chiara convergenza tra Corte EDU e Corte dicassazione nel senso di privilegiare una lettura funzionale delle formeprocessuali, quando il vizio non comprometta l'effettiva identificazionedella volontà della parte o il corretto esercizio del contraddittorio.In particolare, la Corte EDU, nel noto caso Succi e altri c.

Italia (28 ottobre2021, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14), ha affermato che l'art. 6 § 1CEDU è violato quando le regole processuali vengono interpretate in modoeccessivamente formalistico, tale da restringere in misura sproporzionataNumero registro generale 3226/2025Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 23483/2026Data pubblicazione 18/07/2026il diritto di accesso a un giudice, censurando l'applicazione rigida deirequisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, ritenendo che ilformalismo processuale è legittimo solo se proporzionato allo scopoperseguito.Le Sezioni Unite hanno recepito tale insegnamento, valorizzando ilprincipio di effettività della tutela giurisdizionale e contrastandointerpretazioni improntate a formalismo inutile anche per quanto riguardala redazione del ricorso (Sez.

U., n. 37552/2021, ad esempio, haaffermato che la mera prolissità o imperfezione dell'atto non ne determinal'inammissibilità quando le censure risultino comunque intellegibili).Sez.

U. n. 37434/2022, ha peraltro affermato che il requisito dellaspecialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizionedel ricorso per cassazione (oltre che del controricorso e degli attiequiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla suacollocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta daldifensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è intutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; talecollocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferitaper il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimentoal provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché daessa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità algiudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio diconservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che neicasi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente lavolontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti; e resta fermo illimite della distinzione tra nullità e inesistenza della procura: l'art. 182c.p.c. consente la sanatoria dei vizi di nullità, ma non dell'inesistenza dellaprocura.Le già citate Sezioni Unite nn. 2075 e 2077 del 19 gennaio 2024 hannoadottato una lettura espressamente ispirata ai criteri di ragionevolezza eNumero registro generale 3226/2025Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 23483/2026Data pubblicazione 18/07/2026proporzionalità elaborati dalla Corte EDU, escludendo invalidità fondate suformalismi privi di concreta incidenza sulla funzione dell'atto.

Per taleragione, hanno ulteriormente sancito che in caso di ricorso per cassazionenativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazionemediante strumenti informatici di una copia, digitalizzata, della procuraalle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa dellaparte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, exart. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso,con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto diespressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione dellaparte di proporre ricorso per cassazione (cfr. Cass. 2077 del 19 gennaio2024).4.

In forza degli interventi nomofilattici sopra richiamati, il giudice ècertamente tenuto a privilegiare una lettura sostanzialistica del requisito,reputandolo soddisfatto ogniqualvolta sia oggettivamente desumibile ilcollegamento tra il mandato difensivo ricevuto nelle forme indicate dallalegge e lo specifico ricorso proposto, essendo incompatibili con il diritto diaccesso alla giustizia interpretazioni che elevino irregolarità prive dieffettivo rilievo funzionale a cause di inammissibilità dell'impugnazione.

Laprocura speciale, pertanto, può essere apposta in calce o a margine delricorso; rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso;nel processo telematico, rilasciata su documento informatico separatocongiunto all'atto mediante gli strumenti previsti dalla legge.

La procuraalla lite, tuttavia, non può non avere la forma dell’atto pubblico o scritturaprivata autenticata prevista nell’art. 83, comma 2, c.p.c. per la suavalidità.

La specialità della procura alla lite chiesta per il solo giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c. assolve quindi la funzione direndere certa ed inequivoca la riferibilità dell'iniziativa impugnatoria aduna specifica sentenza, evitando che il mandato conferito per le pregressefasi di merito si estenda automaticamente ad un giudizio caratterizzato daNumero registro generale 3226/2025Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 23483/2026Data pubblicazione 18/07/2026finalità, limiti e presupposti propri.

In un siffatto contesto, pertanto, leinterpretazioni elastiche che si sono affacciate in giurisprudenza nonhanno comunque messo in discussione che la specialità della procurarichiesta per il ricorso per cassazione costituisca uno strumento appositovolto a garantire la consapevole determinazione della parte all'eserciziodell'impugnazione di legittimità.

L’inammissibilità del ricorso percassazione che deriva da una procura alla lite che non abbia tali requisiti,pertanto, non è certamente manifestazione di eccessivo formalismorispetto a un ordinamento in cui il ricorso per cassazione per violazione dilegge è costituzionalmente garantito all’art. 111 Cost.5.

La ragione del requisito della procura speciale, per quanto sopra detto,risiede nella natura stessa del ricorso per cassazione: esso non costituisceuna mera prosecuzione del giudizio di merito, ma un'impugnazione intermini di legittimità.

In riferimento al caso in esame, pertanto, non èpossibile attribuire valore equipollente alla (informale) lettera di incaricocon cui la parte ricorrente chiede al difensore di procedere allaproposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza oggetto diimpugnazione (sentenza della Corte d’appello di Genova, n. 1327/2024,pubblicata il 6.11.2024), allorché il ricorso venga accompagnato da unaprocura alle liti riferita al solo giudizio di primo grado.

Ragionando inchiave CEDU e altresì rispettando i canoni costituzionali, il requisito dellaspecialità della procura chiesto per il solo giudizio di cassazione, comesempre inteso dalla giurisprudenza, non contrasta neppure con l'art. 6CEDU, poiché persegue uno scopo legittimo di certezza e di autenticariferibilità alla volontà della parte dell'impugnazione innanzi al giudice dilegittimità.

E, se come si è visto deve essere certamente interpretatosecondo criteri di proporzionalità e di strumentalità delle forme senzadegenerare in un formalismo eccessivo tale da comprimereirragionevolmente il diritto di accesso alla Corte di legittimità essendosufficiente che la procura risulti elargita, a prescindere dalle formuleNumero registro generale 3226/2025Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 23483/2026Data pubblicazione 18/07/2026interne, dopo l’emanazione della sentenza da impugnare einequivocabilmente riferita al giudizio di cassazione in quanto accorpata alricorso, risulta tuttavia evidente che il ricorso stesso, ai fini della suaammissibilità, non può prescindere da una valida procura specifica.6.

Nel caso in questione, dunque, non rappresenta affatto un eccessivoformalismo il rilievo di invalidità di una procura alla lite rilasciata al tempodell’avvio del processo di merito e inequivocabilmente riferita al sologiudizio di primo grado.

Né è sostenibile che l’assenza di una validaprocura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata(art. 82 comma 2, c.p.c.) sia sopperita da atti equipollenti (come unalettera di incarico) provenienti dalla parte rappresentata, non aventi ilmedesimo valore di certezza certificata.

Certamente tardiva, poi, è laproduzione di una procura speciale rilasciata in sede di istanza di decisioneper l’inammissibilità della sanatoria in caso di inesistenza della procura.7.

In conclusione, il ricorso patisce l’inammissibilità già constatata nelprovvedimento di definizione accelerata.

In conseguenza, la partericorrente deve rifondere alla parte controricorrente controparte le spesedel giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, non sussistendoictu oculi, infatti, alcuna delle ragioni prospettate dal ricorrente percompensarle.Rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizioneaccelerata, il ricorrente deve essere condannato, per combinato dispostodegli artt. 96, comma 3, e 380-bis, comma 3, c.p.c., a corrisponderesomma equitativamente determinata e liquidata in dispositivo alla partecontroricorrente, nonché al pagamento, per combinato disposto degli artt.96, comma 3, e 380-bis, comma 4, c.p.c., della somma indicata neldispositivo alla Cassa delle ammende.

P.Q.MNumero registro generale 3226/2025Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 23483/2026Data pubblicazione 18/07/2026Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifonderealla controricorrente le spese, liquidate in € 9.000 per compensi e € 200per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori dilegge.Condanna la parte ricorrente a corrispondere alla parte controricorrentel’ulteriore importo di € 1.500.Condanna la parte ricorrente a corrispondere alla Cassa delle ammende lasomma di € 1.500.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ea [OSCURATO:PERSONA]controComune di Lerici, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1327/2024depositata il 6 novembre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 3226/2025Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 23483/2026Data pubblicazione 18/07/20261. Il Comune di Lerici proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivon. 132/2019, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] su ricorso di BFF BankS.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) per l’importo di € 116.551,27,chiedendone la revoca. In particolare, l’opponente adduceva il difetto dilegittimazione attiva in capo a [OSCURATO:SOCIETA].; la prescrizione ex art.2948 c.c. dei crediti di cui alla fattura n. 2002420487 emessa in data 22dicembre 2010, alla fattura n. 2002608965 emessa in data 25 gennaio2011, alla fattura n. 2002802993 emessa in data 2 marzo 2011 e allafattura n. 2002955674 emessa in data 28 marzo 2011. Sosteneva che lafattura n. 5700448620 emessa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in data 2 maggio2015 non le era mai stata consegnata e che la fattura n. 90002370 del2016 non era dovuta. Il Tribunale, con sentenza n. 78/2023, accoglieval’opposizione, rigettando ogni altra domanda.2. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello, che la Corte d'appello di Genova rigettavacon sentenza n. 1327/2024.3. [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato ricorso in base a tre motivi; il Comune di Lerici hadepositato controricorso.4. In data 23 dicembre 2025 è stata emessa una proposta di definizioneaccelerata del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. per carenza diprocura speciale; la parte ricorrente ha chiesto la decisione dellacontroversia con atto depositato il 13 febbraio 2026, e ha pure depositatosuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale va rilevata l’inammissibilità del ricorso per difetto divalida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c., in accoglimento dellaeccezione della parte controricorrente e in conformità a quanto affermatonel provvedimento di definizione accelerata.Numero registro generale 3226/2025Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 23483/2026Data pubblicazione 18/07/2026Come evidenziato dalle Sezioni Unite, il requisito della specialità dellaprocura, previsto dagli artt. 83 comma 3 e 365 c.p.c., pur non richiedendola contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione delricorso, presuppone che essa sia conferita successivamente allapubblicazione del provvedimento impugnato e anteriormente allanotificazione del ricorso, collocandosi, pertanto, all'interno della finestratemporale delimitata da tali due momenti (Sez. U. 19 novembre 2021 n.35466; Sez. U. 19 gennaio 2024 nn. 2075 e 2077). Nella specie, lo stessodifensore della parte ricorrente ha espressamente dichiarato, nell'epigrafedel ricorso, che la procura alle liti è stata conferita «il 17 luglio 2020 incalce alla comparsa costitutiva del giudizio di primo grado». Taleindicazione dimostra che il conferimento è avvenuto nella fase introduttivadel giudizio di primo grado e, quindi, anteriormente alla pubblicazionedella sentenza impugnata, oltre a non godere del requisito della specialitàrichiesto dall'art. 365 c.p.c.Peraltro, il ricorrente, nella istanza con cui ha chiesto la decisione delricorso, sostiene che tale impostazione pecchi di eccessivo formalismo inquanto il ricorso sarebbe stato proposto in esecuzione di espresso especifico incarico conferito dalla parte anteriormente al deposito delricorso, come risulterebbe da una lettera sottoscritta dalla medesima partericorrente.2. Sul tema della procura alle liti, dell’accesso alla giustizia e dell’eccessivoformalismo, vi è oggi una chiara convergenza tra Corte EDU e Corte dicassazione nel senso di privilegiare una lettura funzionale delle formeprocessuali, quando il vizio non comprometta l'effettiva identificazionedella volontà della parte o il corretto esercizio del contraddittorio.In particolare, la Corte EDU, nel noto caso Succi e altri c. Italia (28 ottobre2021, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14), ha affermato che l'art. 6 § 1CEDU è violato quando le regole processuali vengono interpretate in modoeccessivamente formalistico, tale da restringere in misura sproporzionataNumero registro generale 3226/2025Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 23483/2026Data pubblicazione 18/07/2026il diritto di accesso a un giudice, censurando l'applicazione rigida deirequisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, ritenendo che ilformalismo processuale è legittimo solo se proporzionato allo scopoperseguito.Le Sezioni Unite hanno recepito tale insegnamento, valorizzando ilprincipio di effettività della tutela giurisdizionale e contrastandointerpretazioni improntate a formalismo inutile anche per quanto riguardala redazione del ricorso (Sez. U., n. 37552/2021, ad esempio, haaffermato che la mera prolissità o imperfezione dell'atto non ne determinal'inammissibilità quando le censure risultino comunque intellegibili).Sez. U. n. 37434/2022, ha peraltro affermato che il requisito dellaspecialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizionedel ricorso per cassazione (oltre che del controricorso e degli attiequiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla suacollocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta daldifensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è intutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; talecollocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferitaper il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimentoal provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché daessa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità algiudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio diconservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che neicasi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente lavolontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti; e resta fermo illimite della distinzione tra nullità e inesistenza della procura: l'art. 182c.p.c. consente la sanatoria dei vizi di nullità, ma non dell'inesistenza dellaprocura.Le già citate Sezioni Unite nn. 2075 e 2077 del 19 gennaio 2024 hannoadottato una lettura espressamente ispirata ai criteri di ragionevolezza eNumero registro generale 3226/2025Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 23483/2026Data pubblicazione 18/07/2026proporzionalità elaborati dalla Corte EDU, escludendo invalidità fondate suformalismi privi di concreta incidenza sulla funzione dell'atto. Per taleragione, hanno ulteriormente sancito che in caso di ricorso per cassazionenativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazionemediante strumenti informatici di una copia, digitalizzata, della procuraalle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa dellaparte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, exart. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso,con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto diespressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione dellaparte di proporre ricorso per cassazione (cfr. Cass. 2077 del 19 gennaio2024).4. In forza degli interventi nomofilattici sopra richiamati, il giudice ècertamente tenuto a privilegiare una lettura sostanzialistica del requisito,reputandolo soddisfatto ogniqualvolta sia oggettivamente desumibile ilcollegamento tra il mandato difensivo ricevuto nelle forme indicate dallalegge e lo specifico ricorso proposto, essendo incompatibili con il diritto diaccesso alla giustizia interpretazioni che elevino irregolarità prive dieffettivo rilievo funzionale a cause di inammissibilità dell'impugnazione. Laprocura speciale, pertanto, può essere apposta in calce o a margine delricorso; rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso;nel processo telematico, rilasciata su documento informatico separatocongiunto all'atto mediante gli strumenti previsti dalla legge. La procuraalla lite, tuttavia, non può non avere la forma dell’atto pubblico o scritturaprivata autenticata prevista nell’art. 83, comma 2, c.p.c. per la suavalidità. La specialità della procura alla lite chiesta per il solo giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c. assolve quindi la funzione direndere certa ed inequivoca la riferibilità dell'iniziativa impugnatoria aduna specifica sentenza, evitando che il mandato conferito per le pregressefasi di merito si estenda automaticamente ad un giudizio caratterizzato daNumero registro generale 3226/2025Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 23483/2026Data pubblicazione 18/07/2026finalità, limiti e presupposti propri. In un siffatto contesto, pertanto, leinterpretazioni elastiche che si sono affacciate in giurisprudenza nonhanno comunque messo in discussione che la specialità della procurarichiesta per il ricorso per cassazione costituisca uno strumento appositovolto a garantire la consapevole determinazione della parte all'eserciziodell'impugnazione di legittimità. L’inammissibilità del ricorso percassazione che deriva da una procura alla lite che non abbia tali requisiti,pertanto, non è certamente manifestazione di eccessivo formalismorispetto a un ordinamento in cui il ricorso per cassazione per violazione dilegge è costituzionalmente garantito all’art. 111 Cost.5. La ragione del requisito della procura speciale, per quanto sopra detto,risiede nella natura stessa del ricorso per cassazione: esso non costituisceuna mera prosecuzione del giudizio di merito, ma un'impugnazione intermini di legittimità. In riferimento al caso in esame, pertanto, non èpossibile attribuire valore equipollente alla (informale) lettera di incaricocon cui la parte ricorrente chiede al difensore di procedere allaproposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza oggetto diimpugnazione (sentenza della Corte d’appello di Genova, n. 1327/2024,pubblicata il 6.11.2024), allorché il ricorso venga accompagnato da unaprocura alle liti riferita al solo giudizio di primo grado. Ragionando inchiave CEDU e altresì rispettando i canoni costituzionali, il requisito dellaspecialità della procura chiesto per il solo giudizio di cassazione, comesempre inteso dalla giurisprudenza, non contrasta neppure con l'art. 6CEDU, poiché persegue uno scopo legittimo di certezza e di autenticariferibilità alla volontà della parte dell'impugnazione innanzi al giudice dilegittimità. E, se come si è visto deve essere certamente interpretatosecondo criteri di proporzionalità e di strumentalità delle forme senzadegenerare in un formalismo eccessivo tale da comprimereirragionevolmente il diritto di accesso alla Corte di legittimità essendosufficiente che la procura risulti elargita, a prescindere dalle formuleNumero registro generale 3226/2025Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 23483/2026Data pubblicazione 18/07/2026interne, dopo l’emanazione della sentenza da impugnare einequivocabilmente riferita al giudizio di cassazione in quanto accorpata alricorso, risulta tuttavia evidente che il ricorso stesso, ai fini della suaammissibilità, non può prescindere da una valida procura specifica.6. Nel caso in questione, dunque, non rappresenta affatto un eccessivoformalismo il rilievo di invalidità di una procura alla lite rilasciata al tempodell’avvio del processo di merito e inequivocabilmente riferita al sologiudizio di primo grado. Né è sostenibile che l’assenza di una validaprocura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata(art. 82 comma 2, c.p.c.) sia sopperita da atti equipollenti (come unalettera di incarico) provenienti dalla parte rappresentata, non aventi ilmedesimo valore di certezza certificata. Certamente tardiva, poi, è laproduzione di una procura speciale rilasciata in sede di istanza di decisioneper l’inammissibilità della sanatoria in caso di inesistenza della procura.7. In conclusione, il ricorso patisce l’inammissibilità già constatata nelprovvedimento di definizione accelerata. In conseguenza, la partericorrente deve rifondere alla parte controricorrente controparte le spesedel giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, non sussistendoictu oculi, infatti, alcuna delle ragioni prospettate dal ricorrente percompensarle.Rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizioneaccelerata, il ricorrente deve essere condannato, per combinato dispostodegli artt. 96, comma 3, e 380-bis, comma 3, c.p.c., a corrisponderesomma equitativamente determinata e liquidata in dispositivo alla partecontroricorrente, nonché al pagamento, per combinato disposto degli artt.96, comma 3, e 380-bis, comma 4, c.p.c., della somma indicata neldispositivo alla Cassa delle ammende. P.Q.MNumero registro generale 3226/2025Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 23483/2026Data pubblicazione 18/07/2026Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifonderealla controricorrente le spese, liquidate in € 9.000 per compensi e € 200per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori dilegge.Condanna la parte ricorrente a corrispondere alla parte controricorrentel’ulteriore importo di € 1.500.Condanna la parte ricorrente a corrispondere alla Cassa delle ammende lasomma di € 1.500.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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