CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 maggio 2024
Cassazione n. 32813/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che con memoria scritta ha insistito per l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. j) [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Potenza con l'ordinanza in epigrafe ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) D. Igs. n. 159/2011, in relazione al decreto n. 4/2012 M.P. del Tribunale di Brindisi in data 29/3/2012, poi confermato dalla Corte di Appello di Lecce in data 27/2/2014, che aveva disposto nei confronti del predetto, oltre alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., anche la confisca di beni ai sensi dell'art. 24 D. Igs. 159/2011. 2. Avverso l'ordinanza di cui si tratta ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Rachira, affidandolo a due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 28 del D. Lvo n. 159/2011, 630 comma 1 lett. a) 634 cod. proc. pen. per non essere state considerate dal provvedimento impugnato una pluralità di sentenze di assoluzione riportate dal Rochira in relazione a fatti sui quali si era fondato il giudizio di pericolosità del ricorrente. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato, poi, che la Corte di Appello di Napoli, decidendo in sede di annullamento con rinvio, disposto da questa Corte di Cassazione, di un decreto di rigetto di precedente richiesta di revocazione avanzata dall'istante avverso il medesimo decreto di confisca, aveva circoscritto al solo periodo dal 2004 al 2007 la pericolosità del ricorrente 3. Violazione degli artt. 4 e 28 D. L.vo n. 159/2011 in relazione all'art. 630 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., non essendosi considerata la mancanza di correlazione temporale tra la pericolosità del preposto, che si assume riconosciuta dal 2004 al 2007, e l'accumulazione delle risorse economiche impiegate per gli acquisti. Ad avviso del ricorrente dal provvedimento impugnato non emergono le ragioni per le quali debbano rientrare nella misura di prevenzione della confisca anche acquisti precedenti il 2004 o effettuati quando la pericolosità non era più esistente. 4. Con requisitoria scritta del 17/5/2024 il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Con memoria scritta depositata il 2/5/2024 il difensore ha insistito per l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dei casi consentiti. 2. Va premesso che questa Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 42624/2021 ha annullato con rinvio il decreto della Corte di Appello di Salerno che aveva respinto l'istanza di revocazione proposta nell'interesse del Rochira avverso il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Brindisi il 3/12/2012, confermato dalla Corte di Appello di Lecce del 27/2/2014 ed inoppugnabile dal 23/9/2015. -1 3. Decidendo quale giudice del rinvio, la Corte di Appello di Napoli il 19/4/2022 ha nuovamente rigettato l'istanza di revocazione, ed il ricorso per cassazione proposto dall'interessato anche avverso questa pronuncia è stato dichiarato inammissibile da questa Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 48557 del 21/10/2022. 4. Ne è seguita una nuova istanza di revocazione presentata nell'interesse del proposto, dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Potenza con l'ordinanza in epigrafe, avverso la quale il Rochira ha presentato nuovo ricorso per cassazione. 5. Il ricorso è inammissibile in primo luogo in quanto, lungi dal dedurre alcuna prova nuova ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, si limita a prospettare una nuova perimetrazione temporale della pericolosità del prevenuto, che si assume operata dalla Corte di Appello di Napoli con il citato decreto del 19/4/2022, che rigettava precedente richiesta di revocazione. La stessa sentenza della Corte di Appello di Napoli, però, pronunciata a seguito della sentenza rescindente n. 42624 del 19/10/2021, come dinanzi esposto, è stata oggetto di un ricorso per cassazione che ha prospettato analogo motivo inerente la circoscrizione temporale della pericolosità del proposto, ed è stato dichiarato inammissibile da questa Corte di Cassazione con la sopra menzionata sentenza n. 48557 del 21/10/2022 sul rilievo che "il tema della correlazione temporale tra acquisti e pericolosità non è stato devoluto alla valutazione del giudice di rinvio e risulta coperta dal giudicato interno. Invero, la questione non risultava oggetto neanche del ricorso per cassazione, che ha condotto alla pronuncia della sentenza rescindente - la n. 42624/21 emessa dalla sesta sezione penale della Cassazione - che ha tracciato il perimetro della cognizione devoluta alla Corte di Appello ...". La questione concernente la verifica della pericolosità generica del Rochira, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2021 è stata già definitivamente operata dalla Corte di Appello di Napoli e correttamente, pertanto, la Corte di Appello di Potenza ha rilevato che la perimetrazione temporale di tale pericolosità, sulla quale si è formato il giudicato interno, non può formare oggetto di nuova istanza di revocazione, quale quella oggetto di esame, peraltro proposta senza prospettare alcuna prova nuova, bensì soltanto una rilettura della pronuncia della stessa Corte di Appello di Napoli ormai irrevocabile. 6. Per mera completezza di esposizione, peraltro, va rilevato che questa, alla pag. 4 del decreto del 19/4/2022 esplicitamente ricordava che "il decreto di confisca del Tribunale di Brindisi aveva espressamente affermato che il Rochira... quanto meno a decorrere dall'anno 2003 e comunque dopo essere stato dichiarato fallito in data 24/2/2004 fino ad oggi è riuscito ad accumulare ingenti disponibilità economiche e finanziarie che gli hanno consentito di gestire per il tramite di prestanomi ... attività commerciali e di acquisire beni patrimoniali..." ed alla pagina seguente riconosceva come "il proposto fosse (anche) abituato a vivere di proventi di attività delittuose, in base al rilievo per cui egli aveva commesso in un lungo periodo di tempo (dal 2004, epoca delle truffe, al 2007, epoca delle ulteriori truffe commesse per procurare denaro anche al Chionna, fino al 2011, epoca della fittizia intestazione al La Corte, che determinò un attentato omicidiario ai danni della citata testa di legno) numerosi delitti contro il patrimonio, traendone effettivo e cospicuo reddito ... senz'altro non irrilevante rispetto ai suoi redditi leciti". Anche nel prosieguo la Corte partenopea, nell'evidenziare che la pericolosità generica del Rochira era stata riconosciuta "in base ad una ricostruzione fattuale di natura indiziaria non compromessa né inficiata dalla sopravvenute sentenze penali favorevoli al Rochira" - invocate anche nel primo motivo del ricorso ora in esame e già valutate dalla predetta pronuncia - non ha limitato al periodo 2004-2007 la pericolosità generica del prevenuto, affermando, invece, che "...la pericolosità generica del Rochira ... si è manifestata nel corso di sette anni, dal 2004 al 2011, con un periodo particolarmente intenso tra il 2004 ed il 2007...." Premesso che il perimetro temporale della pericolosità generica del Rochira non era il tema della decisione affidata alla Corte di appello in sede di rinvio, deve rilevarsi anche che le espressioni da questa utilizzate al riguardo, dinanzi riportate, appaiono meri incisi del percorso argomentativo della Corte territoriale, che non integrano di certo una prova nuova, anche alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione secondo cui, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U. n. 43668 del 26/05/2022 Rv. 283707). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 7 maggio 2