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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39879/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato_a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 09.01.2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n.4 cod. pen. 2.

L'imputata ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione con riferimento alla pronuncia di responsabilità penale a suo carico per erronea valutazione del carico probatorio; violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata ed alla erronea qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi del furto in abitazione ex art. 624 bis cod. pen. 3.

Il motivo proposto non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata).

I giudici di merito sottolineano che le identificazioni per individuazione fotografica della [OSCURATO:PERSONA], effettuate da parte della persona offesa e della testimone [OSCURATO:PERSONA], nonostante siano avvenute in termini non di assoluta certezza, risultano comunque attendibili alla luce della loro convergenza e della presenza di ulteriori elementi a favore della tesi accusatoria.

In particolare, i tabulati telefonici consultati in sede di indagine registravano la presenza in Bologna dell'utenza telefonica intestata all'odierna imputata (residente fuori Bologna) in luogo e orario coincidenti con le coordinate spazio temporali di commissione del fatto.

Inoltre, alla persona offesa che, nell'immediatezza del fatto, usciva dalla palestra per inseguire le presunte autrici del delitto, veniva consegnato da una passante un verbale di dissequestro intestato proprio a [OSCURATO:PERSONA].

Seppure le dichiarazioni della passante siano state ritenute inutilizzabili ai sensi dell'art. 195, co.7 cod.proc.pen. in quanto la donna è rimasta non identificata, il ritrovamento di un documento intestato alla odierna ricorrente nei pressi del luogo ove si erano svolti i fatti delittuosi costituisce, secondo il ragionamento logicamente ineccepibile dei giudici di merito, forte e univoco elemento di riscontro circa la riconducibilità del delitto alla [OSCURATO:PERSONA].

4. Infine, quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata, la Corte di merito, con ragionamento privo di profili di illogicità, ha evidenziato che la destrezza nel commettere il furto si deduce dalla circostanza che le autrici del fatto, introducendosi nella palestra con il pretesto di ricevere informazioni, hanno eluso ogni sospetto sulla loro presenza in loco, e hanno agito con particolare rapidità al fine di sottrarre il portafoglio della vittima, dimostrando pertanto abilità e astuzia nel commettere il delitto (cfr.

S.U. n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088).

5. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 bis cod.pen., la configurabilità del furto in abitazione è in linea con il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui si può delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01).

In applicazione di detto principio, la Corte considera che lo spogliatoio della palestra in cui si è consumato il delitto, è un luogo destinato al compimento di atti appartenenti alla sfera privata della persona.

6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 34 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato_a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 09.01.2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n.4 cod. pen. 2. L'imputata ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione con riferimento alla pronuncia di responsabilità penale a suo carico per erronea valutazione del carico probatorio; violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata ed alla erronea qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi del furto in abitazione ex art. 624 bis cod. pen. 3. Il motivo proposto non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata). I giudici di merito sottolineano che le identificazioni per individuazione fotografica della [OSCURATO:PERSONA], effettuate da parte della persona offesa e della testimone [OSCURATO:PERSONA], nonostante siano avvenute in termini non di assoluta certezza, risultano comunque attendibili alla luce della loro convergenza e della presenza di ulteriori elementi a favore della tesi accusatoria. In particolare, i tabulati telefonici consultati in sede di indagine registravano la presenza in Bologna dell'utenza telefonica intestata all'odierna imputata (residente fuori Bologna) in luogo e orario coincidenti con le coordinate spazio temporali di commissione del fatto. Inoltre, alla persona offesa che, nell'immediatezza del fatto, usciva dalla palestra per inseguire le presunte autrici del delitto, veniva consegnato da una passante un verbale di dissequestro intestato proprio a [OSCURATO:PERSONA]. Seppure le dichiarazioni della passante siano state ritenute inutilizzabili ai sensi dell'art. 195, co.7 cod.proc.pen. in quanto la donna è rimasta non identificata, il ritrovamento di un documento intestato alla odierna ricorrente nei pressi del luogo ove si erano svolti i fatti delittuosi costituisce, secondo il ragionamento logicamente ineccepibile dei giudici di merito, forte e univoco elemento di riscontro circa la riconducibilità del delitto alla [OSCURATO:PERSONA]. 4. Infine, quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata, la Corte di merito, con ragionamento privo di profili di illogicità, ha evidenziato che la destrezza nel commettere il furto si deduce dalla circostanza che le autrici del fatto, introducendosi nella palestra con il pretesto di ricevere informazioni, hanno eluso ogni sospetto sulla loro presenza in loco, e hanno agito con particolare rapidità al fine di sottrarre il portafoglio della vittima, dimostrando pertanto abilità e astuzia nel commettere il delitto (cfr. S.U. n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088). 5. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 bis cod.pen., la configurabilità del furto in abitazione è in linea con il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui si può delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01). In applicazione di detto principio, la Corte considera che lo spogliatoio della palestra in cui si è consumato il delitto, è un luogo destinato al compimento di atti appartenenti alla sfera privata della persona. 6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 34 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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