CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 23 AGO 2022 QIL CANCbit_g t, kietro • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro in funzione di riesame ha confermato il provvedimento reso il 6 agosto 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112, 575, 577, primo comma n. 1 e 3, 61 n. 1 cod. pen., art. 7 legge n. 203 del 1991, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], tra il 24 ed il 25 gennaio 1990. 1.1. L'ordinanza cautelare descrive l'omicidio come episodio di lupara bianca, accertato a seguito della scomparsa del [OSCURATO:PERSONA] il quale, allontanatosi dalla sua abitazione a bordo di una vettura, non ne aveva più fatto ritorno. L'auto della vittima era stata trovata abbandonata, quattro giorni dopo l'allontanamento, dalla polizia di Stato presso il parcheggio antistante la stazione ferroviaria di Vibo. Il provvedimento inquadra l'omicidio nei contrasti sorti tra esponenti della cosca Tripodi-Mantino e il [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo descritto come dedito alla commissione di reati contro il patrimonio (furti di autovetture poi ricettate) con il supporto di altri soggetti operanti nel vibonese, compiendo anche altre azioni delittuose che l'organizzazione mafiosa, operante all'epoca nella zona, mal tollerava. Inoltre, si descrivono, a partire dalla fine degli anni '80, azioni delittuose reciproche, tra la vittima e il Colace, nel corso di una delle quali, avvenuta in data 19 settembre 1987, un vero e proprio agguato, quest'ultimo aveva riportato lesioni personali gravi a tronco e gambe. Si valorizzano gli esiti delle indagini del proc. n. 7653/17 R.G.N.R. mod. 44 (poi passato al mod. 21 proc. n. 4598/19 R.G.N.R.) con particolare riferimento alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia indicati a pagg. 6 e 7 dell'ordinanza. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza l'indagato, per il tramite dei difensori, avv.ti F. Gambardella e F. Sabatino, denunciando tre vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen. con inutilizzabilità di tutti gli atti a fondamento della misura, per violazione del termine di durata delle indagini. 2.1.1. Si era posta, con il riesame, la questione della corretta iscrizione nel registro degli indagati e la differenza tra l'iscrizione con indicazione soltanto di nome e cognome (che comporta la decorrenza del termine delle indagini rispetto a persona ignota) e quella di persona già individuata a norma dell'art. 415, comma 2, cod. proc. pen. dalla quale decorrono i termini di durata delle indagini. Si assume che, mentre i giudici del riesame evidenziano che, in data 19 novembre 2018, data della delega di indagini, il procedimento si trovava ancora in fase embrionale, dagli atti risulterebbe (cfr. informativa del 12 agosto 2011 del Comando provinciale di [OSCURATO:PERSONA]) che gli inquirenti avevano già individuato, come responsabile dell'omicidio, [OSCURATO:PERSONA] oltre ad altro soggetto. Si sottolinea l'allegazione agli atti, da parte della difesa, con i motivi di riesame, della delega di indagine relativa al proc. n. 288/07 mod. 21, con la quale si chiedeva di accertare se [OSCURATO:PERSONA] avesse subito attentati negli anni '90, nonché, rispetto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di procedere all'individuazione del cantiere di Tripodi, posto a circa cento metri da casa di Colace. 2.1.2. Risulterebbe poi, a parere del ricorrente censurabile la motivazione del Tribunale del riesame con riferimento alla dedotta tardività o illegittimità della proroga del 23 novembre 2018, adottata dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro. Si assume che il procedimento era stato aperto in data 17 novembre 2017 ma che la proroga di indagini viene chiesta in data 19 novembre 2018, al fine di compiutamente generalizzare Colace, richiesta che perviene al Giudice per le indagini in data 20 novembre. Di qui la tardività della stessa. L'eccezione difensiva fonderebbe su dato documentale, rappresentato dall'atto con il quale il Pubblico ministero ha disposto l'apertura del procedimento, in data 14 novembre 2017, ricevuto dalla segreteria il 17 novembre 2017, mentre la motivazione del Tribunale del riesame sul punto è tesa a ipotizzare, senza alcun riferimento documentale, che la segreteria del pubblico ministero avesse provveduto all'iscrizione successivamente. Si richiamano precedenti di legittimità secondo i quali il termine di cui all'art.405 cod. proc. pen. decorre dalla data del provvedimento con il quale il pubblico ministero dispone l'iscrizione della notizia di reato, non anche dal momento in cui detto provvedimento sia, materialmente, eseguito dalla sua segreteria (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009; Sez. 5, n. 44909 del 4/07/2017). In caso di contrasto interpretativo, sul punto, si chiede che il ricorso sia assegnato alle Sezioni unite. 2.1.3.1 giudici del riesame avrebbero dovuto trarre dall'indicata tardività delle indagini successive all'illegittimo provvedimento di proroga, l'inutilizzabilità dell'attività di indagine confluita negli atti dopo il 17 novembre 2018 (si richiama Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009). Sicché per la difesa sarebbe affetta da inutilizzabilità:-la delega di indagini del 19/11/2018 e gli esiti di queste, con successivi seguiti e informative; -la delega di indagini del 15/10/2019 e gli esiti di queste; -l'acquisizione agli atti delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -gli atti dell'indagine denominata Lybra, acquisiti con provvedimento del 20 settembre 2019. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia nullità dell'ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 3, e 273 cod. proc. pen, quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il Tribunale del riesame attribuisce rilievo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero ricevuto una confessione dal ricorrente circa l'omicidio, mentre non attribuisce alcun significato indiziario alle affermazioni di Moscato, Mantella e Arena, poiché generiche e in conferenti. Si tratterebbe, secondo la difesa, di verbali di dichiarazioni acquisiti con provvedimento del 20 settembre 2019. 2.2.1. Sulle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], si osserva che queste sono relative a verbali del 15 novembre 1999 e del 1 marzo 2000, nelle quali il collaboratore avrebbe affermato che Colace (prima indicato come nome di battesimo come Salvatore e poi, come [OSCURATO:PERSONA]) aveva maturato l'intenzione di vendicarsi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], componente del clan Mancuso, non addivenendo alla certa identificazione del ricorrente, come dedotto anche in sede di riesame. Né il collaboratore sarebbe mai addivenuto ad un riconoscimento formale del ricorrente. Si osserva che si tratterebbe di dichiarazioni generiche, che non forniscono alcun dettaglio sulle modalità dell'omicidio. 2.2.2. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si osserva che questi ha iniziato a collaborare il 15 dicembre 2011 ma ha sottoscritto in data 11 e 12 giugno il verbale illustrativo della collaborazione. Le dichiarazioni sugli omicidi rese cominciano in data 11 giugno 2012, continuano nel verbale del 12 giugno successivo, giungono sino al verbale del 28 maggio 2012, nei quali, comunque, il dichiarante nulla indica sull'omicidio [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore rende dichiarazioni in ordine a tale episodio soltanto nel verbale del 30 ottobre 2017, senza che, in precedenza, nonostante sia stato sentito molte volte su fatti omicidiari, ne abbia dato contezza. Si tratta di propalazione, a parere della difesa, intempestiva che avrebbe dovuto trovare, nella motivazione del Tribunale del riesame, ampia confutazione, quanto alle eventuali ragioni strumentali della stessa e della sua veridicità.Si sottolinea, poi, che non risulta indagato [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi abbia dichiarato di aver personalmente partecipato a sopralluoghi preliminari, quindi a fasi preparatorie dell'omicidio. Si evidenzia, inoltre, che era stata fatta richiesta di copia di file audio degli interrogatori, richieste allegate al ricorso, mai rilasciate. Non risulta, secondo la difesa, che vi sia stata secretazione per esigenze investigative, tale da giustificare il mancato rilascio. Si richiama precedente di legittimità che considera utilizzabile il verbale di interrogatorio registrato reso dal collaboratore, ove non sia stato autorizzato il rilascio integrale e questo risulti parzialmente secretato, rientrando ciò nei poteri dell'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 25619 del 25/6/2020) fattispecie non corrispondente, a parere del ricorrente, al caso in esame. 2.2.3. Quanto alla gravità indiziaria che si trae dalle dichiarazioni dei tre collaboratori, si osserva che queste non sarebbero autonome, posto che proverrebbero tutte dal racconto di Colace. In ogni caso, si sottolinea che si tratta di circostanze generiche perché nulla specificherebbero in merito alle modalità dell'omicidio. Sul movente si riportano precedenti di legittimità, tra cui la sentenza delle Sezioni Unite, ric. Andreotti, che escludono possa fondarsi la prova del mandato omicidiario sul solo movente, nell'assenza di ulteriori elementi a carico da trarre dal complesso degli elementi indiziari raccolti. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia nullità dell'ordinanza per inosservanza degli artt. 274, 275 cod. proc. pen. con riferimento alle esigenze cautelari. Si sottolinea che l'ordinanza impugnata è stata riemessa a seguito della declaratoria di inefficacia di precedente titolo, per ritardata trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero, dunque ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. la rinnovazione del titolo è consentita soltanto in presenza di eccezionali esigenze cautelari e questa non implica in modo automatico che si debba procedere a rinnovare la più grave misura cautelare. Inoltre, si sottolinea che: - il fatto è stato commesso 31 anni prima dell'adozione del titolo genetico; - Colace, una volta rimesso in libertà, con il divieto di dimora in Calabria ha rispettato le prescrizioni; - non è applicabile la fattispecie di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ratione temporis, né la legge n. 203 del 1991. A pagg. 20 e sgg. del ricorso si confutano, specificamente, le argomentazioni del Tribunale relative alla biografia del Colace, evidenziando che il riferimento operato alla condanna riportata nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA], non potrebbe rilevare, trattandosi di pronuncia di primo grado e circa la condanna alla pena di anni quattordici di reclusione per estorsione, si sottolinea l'eccezionalità delle esigenze, connesse al rinnovo dell'ordinanza custodiale, nel caso di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., nonché la necessità di un giudizio rigoroso, non ricavabile dal titolo di reato per il quale si procede. Ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. si sottolinea poi, che nel caso in cui intercorra un notevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti addebitati in via provvisoria, il giudice deve puntualmente motivare circa l'attualità delle esigenze, anche nel caso di reati associativi o aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 e che la presunzione di sussistenza delle esigenze è solo relativa. Nel caso al vaglio, il ricorrente eccepisce l'omessa motivazione sul punto, da parte del Giudice per le indagini preliminari sull'eccezionalità delle esigenze cautelari vizio che non può essere sanato dal Tribunale perché si tratta di motivazione del tutto mancante. 3. La difesa, avv. F. Sabatino ha fatto pervenire in data 21 dicembre 2021, istanza di trattazione orale, all'esito della quale le parti hanno concluso nel senso illustrato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1.Va, preliminarmente, rilevato che non si indica, in presenza di un articolato compendio indiziario, assunto durante le indagini condotte ritualmente nei termini, anche secondo la prospettazione della difesa (tra i quali gli esiti delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 30 ottobre 2017, il verbale dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Urzo risalente al 21 giugno 1999, le dichiarazioni di Arena) l'incidenza decisiva dell'eventuale eliminazione degli elementi tratti da informative e risultati di indagini svolte, a parere del ricorrente, oltre il termine ex art. 405 cod. proc. pen., ai fini della cd. prova di resistenza. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, gli elementi eventualmente acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Rv. 262011; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829). Sotto tale profilo il primo motivo di ricorso, dunque, non è specifico. 1.2.In ogni caso, osserva il Collegio, sulla questione prospettata, che al precedente di legittimità citato dal ricorrente, si affiancano numerose pronunce, anche più recenti, di senso contrario.Va in primo luogo ricordato che le Sezioni unite di questa Corte sono intervenute sul punto, per sottolineare la sussistenza di un dovere del pubblico ministero di immediata iscrizione della notizia di reato (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Rv. 244376, richiamata anche dal ricorrente). Si è, in quella sede, affermato che il dato normativo è univocamente convergente nel delineare in termini di rigorosa scansione temporale la sequenza che contraddistingue l'obbligo del pubblico ministero. Questi, secondo le Sezioni unite, appena acquisita la notizia di reato, nei termini di configurabilità oggettiva (base fattuale idonea a configurare un "fatto" come sussumibile in una determinata fattispecie di reato), è tenuto a procedere alla relativa iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. Allo stesso modo, e sul versante della attribuibilità soggettiva, una volta conseguiti elementi obiettivi di identificazione del soggetto responsabile, con altrettanta tempestività il pubblico ministero sarà tenuto a procedere alla iscrizione del relativo nominativo. La Corte ha, quindi ribadito il principio per il quale il termine per le indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha provveduto ad iscrivere, nel registro delle notizie di reato, il nominativo della persona alla quale il reato è attribuito, senza che al giudice sia consentito di stabilire una diversa decorrenza, specificando che gli eventuali ritardi nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nominativo cui il reato è attribuito, sono privi di conseguenze, agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., anche se si tratta di ritardi colpevoli o abnormi, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale. In secondo luogo deve sottolinearsi che il precedente indicato dalla difesa è isolato (Sez. 5, n. 44909 del 04/07/2017, Romano, Rv. 271619) e che, invece, si è, di recente, ripetutamente affermato (tra le altre, Sez. 6 , n. 10078 del 01/12/2020, P., Rv. 280718; Sez. 2 , n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337, conf. anche la precedente Sez. 6, n. 25385 del 19/03/2012, G., Rv. 253100) che, ai fini della previsione di cui all'art. 405 cod. proc. pen., la decorrenza del termine delle indagini preliminari va calcolata dal momento della formale ed effettiva iscrizione nell'apposito registro ex art. 335 cod. proc. pen. delle generalità della persona alla quale il reato sia stato attribuito e non da quello in cui il pubblico ministero ha disposto l'iscrizione medesima. Tali pronunce operano una netta distinzione tra l'iscrizione formale cui, testualmente, gli artt. 335, 405 cod. proc. pen., fanno riferimento, rispetto al provvedimento con il quale il Pubblico ministero dispone l'iscrizione, atto indicato come privo di autonomia rispetto al formale inserimento nel registro della noti' di reato a carico dell'indagato.Tanto premesso, si osserva che, dal provvedimento impugnato emerge che un'iscrizione formale è avvenuta soltanto in data 20 novembre 2017, come emerge, tra l'altro, dallo stesso provvedimento del Giudice che indica nel 20 novembre 2018 la scadenza del termine di un anno dalla data di iscrizione di cui all'art. 335 codice di rito e come precisato dal Pubblico ministero nella richiesta di proroga. Tra l'altro, si osserva che il provvedimento del Pubblico ministero con il quale si dispone, in data 14 novembre 2017 (con deposito del 17 novembre 2017) l'iscrizione al Mod. 44 (cfr. atti) è a carico di indagati ignoti ed è seguito da ulteriore provvedimento con il quale si conferisce delega per l'esatta identificazione di Colace (cfr. provvedimento del 19 novembre 2018, delega di indagine ex art. 370 cod. proc. pen.). Quindi, il provvedimento del 17 novembre 2017, con il quale si dispone l'iscrizione relativamente ad ignoti, per essere, in quel momento, il Colace soggetto la cui identità era quanto meno precaria, risulta eseguito mediante formale iscrizione a carico di ignoti, in data 20 novembre 2017. 2.11 secondo motivo presenta, per la maggior parte delle censure prospettate, profili di inammissibilità. 2.1. Il motivo, infatti, è in parte generico, in parte attinge il profilo degli indizi di cui, in sostanza, si sollecita il riesame, non consentito. Il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi, infatti, alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 2614009). 2.2.11 motivo è, inoltre, non specifico quanto alla dedotta circolarità delle dichiarazioni posto che trascura il contenuto dell'ordinanza nella parte in cui afferma che soltanto per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'Urzo si tratta di racconti resi loro dal medesimo Colace, mentre per le dichiarazioni del collaboratore Moscato si indica un soggetto diverso, cioè [OSCURATO:PERSONA] quale fonte di provenienza o--' delle notizie, così come per le dichiarazioni di Arena si indica che questi aveva appreso le circostanze, a sua volta poi riferite, da [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, il parametro valutativo stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143) in caso di pluralità di chiamate in correità o reità, secondo il quale deve sussistere l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse, subisce una diversa lettura quando la fonte di conoscenza primaria sia rappresentata dallo stesso imputato, cioè da soggetto processuale che non può mai essere chiamato a rendere dichiarazioni in grado di pregiudicare la sua posizione (Sez. 5, n. 21562 del 3/02/2015, Rv. 263705; Sez. 5, n. 29821 del 25/11/2014, Rv. 265298) e che, ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., ha sempre la facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, interloquendo su quelle della fonte indiretta che lo chiamino in causa al fine di controbatterle. 2.3. In ordine alla dedotta tardiva collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882; Sez. U, n. 150 del 25/09/2008, dep. 2009, Correnti; Sez.U, n. 1151 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, non mass. sul punto), sicché la censura appare priva di fondamento. 2.4. In relazione alla questione dell'omesso rilascio di copia integrale dei file audio degli interrogatori, il Collegio osserva che si tratta di censura inammissibile per genericità posto che non si precisa, in presenza dell'asserita inutilizzabilità degli interrogatori, peraltro non compiutamente documentata, per mancato rilascio della copia integrale, la prova cd. di resistenza. 3.11 terzo motivo è infondato. È noto che in tema di riesame di misure cautelari personali, le "eccezionali esigenze cautelari" che, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consentono la rinnovazione della misura dichiarata inefficace, operano e devono atteggiarsi in modo diverso dalle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Queste però, possono essere desunte dai medesimi elementi già sussistenti al momento dell'emissione della prima ordinanza, non essendo a tal fine necessario un quid pluris rispetto alle esigenze che fondavano la misura perenta o la ricorrenza di elementi nuovi sopravvenuti, e si distinguono da quelle ordinarie per il grado di pericolo, che deve superare la concretezza e l'attualità richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove non sottoposto a misure coercitiva, continui nella commissione di delitti della specie di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv. 271653). Esaminato l'impugnato provvedimento alla stregua di tale principio cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che l'ordinanza motiva, compiutamente, circa le eccezionali esigenze che giustificano la riemissione del titolo, a seguito di declaratoria di inefficacia. La motivazione non manifestamente illogica resa dal Tribunale del riesame, pertanto non rivedibile in sede di legittimità, rende conto della storia criminale del ricorrente, dal 2008 all'anno 2014, dei provvedimenti giudiziari e della condanna ad anni 14 di reclusione riportata per estorsione aggravata dal metodo mafioso, nonché dell'esistenza a suo carico, in tale periodo, di provvedimenti di prevenzione. Si prende in esame il cd. tempo silente intercorso tra l'omicidio contestato e l'adozione del titolo in esecuzione. Viene, a tal fine, valutata, con motivazione logica e completa, l'assenza di elementi dai quali desumere la recisione dei legami con il contesto criminale di riferimento (cosca Tripodi-Mantino) attiva ed operante nel territorio vibonese, contesto nel quale comunque, il fatto si reputa essere inserito. Dunque, la distanza temporale dell'adozione del titolo dal fatto non è in sé sufficiente a destrutturare le ravvisate esigenze. Si evidenzia anche che, sebbene nell'ambito di altro procedimento l'indagato sia stato destinatario di provvedimento di inefficacia per decorrenza termini del titolo custodiale e conseguente applicazione della misura del divieto di dimora, con prescrizioni rispettate, tale elemento debba essere reputato recessivo rispetto ai legami e alle dinamiche criminali cui il Colace, in base agli esiti investigativi acquisiti nel presente procedimento, è risultato essere inserito a pieno titolo. 4. Segue il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali. 4.1. Non risultando, all'esito della pronuncia, la rimessione in libertà dell'indagato, conseguono gli adempimenti, a cura della Cancelleria, di cui all'art. 94