CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08683/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con sede inParma, via Mantova n. 166, in persona Presidente del Consiglio diAmministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. MaurizioD’Anna (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55D10 B532E), rappresentata e difesa,congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in calce al ricorso,dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - numero di [OSCURATO:TELEFONO] ed indirizzo di posta elettronica certificata mariano.protto @cert.ordineavvocatimilano.it) e dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. SCI MRC59B11 C933H - numero di [OSCURATO:TELEFONO] ed indirizzo di postaelettronica certificata marco.sica @ milano.pecavvocati.it) edelettivamente domiciliata presso e nello studio del primo in Roma, viaCicerone, n. 44.RicorrentecontroConsorzio [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA]), con sede in V.leDe Gasperi, n. 16, [OSCURATO:PERSONA] (MI), [OSCURATO:PARTITA_IVA],iscritto al R.E.A. di Milano al numero 1371046, in persona del suoPresidente e legale rappresentante pro-tempore ing. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.Numero registro generale 12247/2022Numero sezionale 4402/2025Numero di raccolta generale 8683/2026Data pubblicazione 07/04/2026BRT RRT 56R30 B885R), rappresentato e difeso nel presente giudizio dagliavv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec: stefanograssi@ pec.ordineavvocatifirenze.it; [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:PERSONA] 69H18 D612N; pec: jacoposanalitro @pec.ordineavvocatifirenze.it; [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamentedomiciliato presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12, comeda mandato in calce al controricorso.ControricorrentenonchéRete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - [OSCURATO:PERSONA], Società con socio unico soggetta all’attività didirezione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]. a normadell’art. 2497-sexies c.c. e D.Lgs. n. 112/2015 e relativa decretazioneapplicativa, con sede legale in Piazza della [OSCURATO:PERSONA] n.1, 00161 Roma([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dell’institore avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù dei poteri conferiti con procura per atto del NotaioDott. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, rep. n. 63584 racc. n.32903, registrato inRoma, [OSCURATO:PERSONA] 5, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10908, Serie 1/T,domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito anche RFI,rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 63M03indica per le comunicazioni pec albertocolabianchi @ordineavvocatiroma.org e [OSCURATO:TELEFONO]), giusta procura su foglioseparato.ControricorrentenonchéMinistero dell’interno, Prefettura di Parma.Intimatiavverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n° 561 depositata il10 marzo 2022.Numero registro generale 12247/2022Numero sezionale 4402/2025Numero di raccolta generale 8683/2026Data pubblicazione 07/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello di Bologna,adita dalla Barilla servizi finanziari s.p.a., cui era stata espropriata un’areaallibrata al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Parma, Sezione Censuaria diCortile [OSCURATO:PERSONA], foglio 37 mappali da 259 a 263, dell’estensionecomplessiva di 2.410 mq, liquidava l’indennizzo per la perdita dellaproprietà in euro 15 mila, ponendo l’obbligo del deposito a carico di RFI edisattendendo la maggiore richiesta dell’attrice, che pretendeva di avereeuro 384.636,00.2.- Per quello che qui ancora interessa, la Corte osservava che il fondo almomento del vincolo preordinato all’esproprio ricadeva in zona di rispettostradale e ferroviario ed era, pertanto, inedificabile.Nella relazione originaria, il c.t.u. aveva attribuito al terreno un valore parial dieci percento di quello attribuibile al fabbricato principale, secondo ilManuale della banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI),dunque euro 55 mila, sul presupposto che il primo fosse pertinenza delsecondo.Nondimeno, tale valore non poteva essere condiviso, non potendosipredicare un vincolo di pertinenzialità tra il fondo espropriato ed ilfabbricato principale, appartenendo essi a proprietari diversi.Rimessa la causa sul ruolo per l’integrazione della c.t.u., la Corte ritenevache nemmeno il valore finale di euro 20 mila, quantificato dall’Ausiliare sulpresupposto della natura meramente agricola del cespite, potesse esserecondiviso.Infatti, non era possibile individuare un utilizzo intermedio tra quelloagricolo e quello edificabile, tenuto conto delle ridotte dimensioni del suoloe del fatto che esso non potesse considerarsi al servizio di area edificabileo destinata ad attività produttive.Numero registro generale 12247/2022Numero sezionale 4402/2025Numero di raccolta generale 8683/2026Data pubblicazione 07/04/2026Nulla spettava per il pregiudizio al soprassuolo in quanto l’area “nonrisultava interamente asfaltata”.Infine, le domanda di indennità per l’occupazione temporanea e quella perl’asservimento erano tardive e, dunque, inammissibili, in quanto la primaera stata formulata nella comparsa conclusionale del 2 maggio 2016 e laseconda all’udienza del 29 gennaio 2020.In conclusione, l’indennizzo dovuto era pari ad euro 15 mila.3.- Ricorre per cassazione la Barilla servizi finanziari s.p.a., affidando ilgravame a sei mezzi, illustrati da memoria.Resistono RFI e [OSCURATO:PERSONA] uno con distinti controricorsi illustrati damemorie.[OSCURATO:PERSONA] di Parma ed il Ministero dell’interno sono rimasti meramenteintimati.Entrambi i resistenti concludono per l’inammissibilità e comunque perl’infondatezza dell’impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 39 della legge 25 giugno 1865 n° 2359 e 13 delleNorme tecniche di attuazione (NTA) del Piano regolatore generale (PRG)del Comune di Parma approvato il 16 luglio 1997.In sostanza, si duole che la Corte territoriale non abbia qualificato l’areaespropriata come edificabile, nonostante essa fosse edificata, essendostata destinata ad ingresso principale dello stabilimento Barilla, permantenere il quale si rese necessario, dopo l’esproprio, un suoarretramento nell’opificio e l’installazione di una nuova barrieraautomatica.Numero registro generale 12247/2022Numero sezionale 4402/2025Numero di raccolta generale 8683/2026Data pubblicazione 07/04/2026L’art. 13 delle NTA, inoltre, attribuirebbe ai proprietari di suoliparzialmente ricadenti in fascia di rispetto una capacità edificatoria parialla metà di quella consentita nel lotto medesimo.Il suolo al momento dell’esproprio era destinato a sedime stradalepavimentato ed asfaltato, con opere stradali ed idrauliche, come ad es. iltombamento del [OSCURATO:PERSONA].Avendo il fondo una innegabile destinazione produttiva, l’ablazione dellaproprietà avrebbe dovuto essere indennizzata con euro 266,00 al metroquadro, per complessivi euro 320.530,00, o, a tutto concedere, con euro216,00 al metro quadro, per complessivi euro 260.280,00.Col secondo mezzo la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fattodecisivo.La Corte non avrebbe considerato che il lotto era effettivamente edificatoed utilizzato dalla Barilla.5.- I mezzi sono inammissibili, in quanto la sentenza impugnata ha decisole questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Cortee l’esame dei motivi non offre elementi per mutare tale orientamento (art.360-bis n° 1 cod. proc. civ.).La Corte territoriale, infatti, ha osservato che l’area per cui è causaricadeva all’interno della fascia di rispetto stradale e ferroviario.Da tale constatazione ne ha fatto derivare – conformemente allagiurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass., sez. I, 30 giugno 2020, n°13203) – la conclusione che il vincolo imposto sulle aree site in fasce dirispetto stradale o autostradale comporta un divieto assoluto dicostruzione che le rende legalmente inedificabili, con la conseguenza chel'indennità di esproprio relativa alla sola fascia di rispetto ablata deve,pertanto, calcolarsi secondo il valore di mercato di un terreno nonedificabile (conclusione valida anche nel caso di fascia ferroviaria).Trattandosi di vincolo conformativo imposto direttamente dalla legge (quiartt. 18-21 d.lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e 49 del d.P.R. 11 luglio 1980 n°Numero registro generale 12247/2022Numero sezionale 4402/2025Numero di raccolta generale 8683/2026Data pubblicazione 07/04/2026753), ovviamente non ha alcun rilievo il fatto che l’art. 13 delle NTAdell’allora PRG di Parma preveda l’attribuzione di una cubatura sul lottoresiduo, in quanto tale previsione è contenuta in una norma secondaria(NTA), che non può derogare a quella primaria.E nemmeno ha peso, ai fini della qualificazione del suolo, il fatto che su diesso vi fossero manufatti realizzati dalla società proprietaria, non potendocerto tale attività implicare un cambio di destinazione del suolo.6.- Col terzo motivo, formulato in via subordinata, l’ablata deduceviolazione e falsa applicazione degli artt. 39 della legge 25 giugno 1865 n°2359 e 49 del d.P.R. 11 luglio 1980 n° 753.Dalla natura non edificabile dell’area, la Corte avrebbe desunto la suanatura agricola, mentre la perdita della proprietà avrebbe dovuto essereindennizzata riconoscendo la reale potenzialità del lotto, derivante dautilizzazioni intermedie tra quelle agricole e quelle edificabili, e liquidabile,nella fattispecie, mediante la già cennata possibilità di trasferimento del50% della volumetria della zona di rispetto su altra porzione del fondo.7.- Il mezzo è inammissibile, in quanto si sostanzia in una critica alladecisione di merito della Corte.Invero, quest’ultima ha chiarito in motivazione (come si è già sopra vistonella parte narrativa) che il fondo non era suscettibile di utilizzo diverso daquello agricolo e che tale conclusione era giustificata dalle ridottedimensioni dell’area, nonché dalla circostanza che il terreno non potesseessere considerato al servizio di area edificabile o destinata ad attivitàproduttive.Il mezzo, nella sostanza, chiede a questa Corte di rivedere taleconclusione, che, per contro, è integralmente rimessa al giudice delmerito.Da ultimo, la Corte ha anche aggiunto che le diverse destinazioni delfondo vennero dedotte dalla Barilla successivamente allo scadere deltermine processuale destinato alla fissazione del thema decidendum:Numero registro generale 12247/2022Numero sezionale 4402/2025Numero di raccolta generale 8683/2026Data pubblicazione 07/04/2026rilievo di tardività (e, dunque, di inammissibilità) che la ricorrente trascuratotalmente di censurare.8.- Con la quarta censura, in via di ulteriore subordine, la ricorrentededuce, ancora una volta, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39della legge 25 giugno 1865 n° 2359 “in relazione all’art. 817 c.c.”.Con la seconda c.t.u. l’area era stata qualificata come pertinenza delfabbricato principale e, quindi, indennizzata attribuendole il valore deldieci percento rispetto a quest’ultimo, pari ad euro 55 mila.La Corte aveva escluso il vincolo pertinenziale del suolo espropriatoosservando – erroneamente – che l’area ablata e il fabbricato principaleappartenevano a due distinte società, con la conseguente insussistenza direlazione pertinenziale.In realtà, il c.t.u. aveva ritenuto sussistente un vincolo pertinenziale nonin senso stretto, ex art. 817 cod. civ.D’altra parte, essa ricorrente aveva rappresentato alla Corte che le duesocietà appartenevano allo stesso gruppo societario (avente comecapogruppo la [OSCURATO:SOCIETA].), in quanto Barilla ServiziInoltre, le aree in questione non sarebbero mai state fisicamente separatedalle altre di proprietà [OSCURATO:SOCIETA]., anzi sarebbero semprestate gestite in modo unitario e indifferenziato e, soprattutto, esse eranosempre state nel pieno possesso e disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] G. e R.9.- Il motivo è inammissibile, essendo privo di autosufficienza.Le questioni allegate dalla ricorrente non risultano dalla sentenza gravata,sicché l’ablata avrebbe dovuto farsi carico di indicare il luogo processualenel quale vennero dedotte, mediante trascrizione dei relativi atti (o,almeno, mediante illustrazione del loro contenuto: art. 366 n° 6 cod. proc.civ.).Numero registro generale 12247/2022Numero sezionale 4402/2025Numero di raccolta generale 8683/2026Data pubblicazione 07/04/2026Peraltro, il mezzo non censura un omesso esame di un fatto decisivo o undifetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ma si fonda sullapretesa violazione di legge, che, invece, è del tutto insussistente.Il motivo, infatti, non pone una questione di interpretazione delle normedenunciate, ma prospetta una erronea ricognizione della fattispecieconcreta in funzione delle risultanze di causa, che, per contro, si colloca aldi fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma didiritto, implicando, a ben vedere, una critica alla valutazione del materialeistruttorio (per tutte: Cass., sez. I, 2 aprile 2024, n° 8635).10.- Col quinto mezzo la ricorrente deduce, ancora, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 39 della legge 25 giugno 1865 n° 2359.La Corte aveva escluso l’indennità di soprassuolo sul rilievo che l’area nonrisultasse “interamente asfaltata”.Il riferimento alla parziale asfaltatura, al fine di escludere l’indennizzo per imanufatti, era incomprensibile, tanto più che il c.t.p. della ricorrenteaveva ben chiarito, nel corso delle indagini peritali, che al valore del fondodovevano essere aggiunto il valore delle opere del soprassuolo, ossia dellastrada carrabile asfaltata con scolo acque meteoriche, dei cordoli stradali,dell’illuminazione stradale dell’intero accesso, delle caditoie, dellafognatura, del canale Maccagnana tombato, nonché della recinzione perl’intera superficie, per euro 185,00 al mq e dunque per complessivi euro445.850,00.11.- Il mezzo è inammissibile per più ragioni.Anzitutto esso è privo di autosufficienza.La ricorrente, infatti, da un lato deduce che il proprio c.t.p. avrebberappresentato nel corso delle indagini la necessità di rifondere ilpregiudizio subito dai manufatti presenti sul fondo, ma senza trascrivere lareplica del c.t.u. e gli atti processuali precedenti nei quali avrebbeformulato tale domanda.Numero registro generale 12247/2022Numero sezionale 4402/2025Numero di raccolta generale 8683/2026Data pubblicazione 07/04/2026Dall’altro, il mezzo non denuncia una motivazione apparente sul punto,ma si limita ad allegare una violazione di legge, che – per quanto sopragià detto – implica una critica al materiale istruttorio ed al giudiziodiscrezionale della Corte territoriale in punto di fatto.12.- Col sesto mezzo la Barilla servizi finanziari s.p.a. lamenta, ancora,la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della legge 25 giugno 1865 n°2359, “nonché dei principi generali in materia di opposizione alla stima”.La Corte aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennità dioccupazione temporanea e di asservimento in quanto tardive.In realtà, esse spetterebbero per legge all’espropriato e, infatti, la stessaCorte aveva chiesto al c.t.u. di determinarle.Inoltre, nel decreto prefettizio di esproprio, era stata liquidata un’unicaindennità, senza distinzione, con la conseguenza che non vi sarebbe alcunonere di contestazione separata, non potendo l’opponente scorporare idue importi.Pertanto, avendo proposto opposizione alla determinazione complessivadell’indennizzo, la ricorrente aveva proposto anche domanda diriconoscimento dell’indennità di occupazione d’urgenza, da ricalcolare sullasomma effettivamente spettante a titolo di indennizzo per l’esproprio.13.- Il mezzo è infondato.Come già osservato da questa Corte nel parallelo giudizio conclusosi conl’ordinanza, sez. I, 16 agosto 2025, n° 23374, il processo davanti allaCorte d'appello venne introdotto con citazione notificata nel 2010, essendoin vigore l'art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, nel testo successivoalle modifiche introdotte con d.lgs. n° 27 dicembre 2002, n° 302 edanteriore a quelle introdotte con d.lgs. 1° settembre 2011, n° 150.Il giudizio in unico grado davanti alla Corte di Bologna era, dunque, rettodalle disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del cod. proc. civ.Ora, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennità dioccupazione legittima è del tutto autonoma rispetto alle altre richiesteNumero registro generale 12247/2022Numero sezionale 4402/2025Numero di raccolta generale 8683/2026Data pubblicazione 07/04/2026proponibili a seguito dell'espropriazione, quali, ad es. l'indennità diespropriazione, essendo munita di diversa causa petendi e petitum (pertutte: Cass., sez. I, 27 settembre 2006, n° 21018).Essa, dunque, non può ritenersi compresa nell'originaria richiesta diliquidazione dell'indennizzo per la perdita del fondo ablato, né, per lamedesima ragione, ha rilievo il fatto che il decreto prefettizio abbialiquidato un unico importo, senza distinguere tra indennizzo perl'espropriazione e per l'occupazione.Ne deriva che la formulazione della domanda nel corso del giudizioordinario in unico grado davanti alla Corte d'appello era disciplinata dagliartt. 163 e 183 cod. proc. civ., ragion per cui la parte attrice avrebbepotuto, al più, precisare o modificare la domanda introduttiva (art. 183,sesto comma, n° 1), ma non certo introdurne una nuova, come invece hafatto la Barilla, formulando la domanda di pagamento dell'indennità dioccupazione nella comparsa conclusionale (come riferisce la sentenza apagina 6, paragrafo n° 3, sul punto non contrastata) e quella relativaall’asservimento alla successiva udienza del 29 gennaio 2020.Da quanto sopra deriva la totale irrilevanza del richiamo all’art. 42 Cost.ed all’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla Convenzione per lasalvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.14.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna allarifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di ciascuncontroricorrente costituito, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n°55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore dellalite (euro 320,5 mila, pari alla somma richiesta da Barilla) – si rimanda aldispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a caricodella ricorrente, ove dovuto.Numero registro generale 12247/2022Numero sezionale 4402/2025Numero di raccolta generale 8683/2026Data pubblicazione 07/04/2026 P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a ciascuncontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro7.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta.Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ovedovuto.Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025, nella camera di consigliodella prima sezione civile.Il presidenteMarco Marulli