CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 10114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mi ero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha co7rS'o chiedendo Motivi della decisione 1. Con sentenza del 3/2/2022, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Avezzano. L'imputato, odierno ricorrente, era chiamato a rispondere del delitto di tentato furto in abitazione (artt. 56, 110, 61, comma 1, n. 5, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen., per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al fine di trarre profitto, dopo avere forzato la porta di ingresso di un esercizio commerciale in Avezzano ed agendo in tempo di notte, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della merce ivi esistente, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà). Il giudice di prime cure riqualificava il fatto ascritto all'imputato, così provvedendo in dispositivo:"Visti gli artt, 533, 535, 438 e segg c.p.p.,dichiara [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resposabili del reato loro ascritto al capo A) della rubrica, qualificato il fatto ex artt. 624, 625 comma 1 n. 2), 61 n. 5) c.p., ed applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, applicato altresì l'aumento per la recidiva. ex art. 99 comma 2 c.p contestata a [OSCURATO:PERSONA], condanna [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed C 400,00 di multa, e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed C 100,00 di multa...". Nel ricorso proposto, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di doglianza. Con il primo motivo rappresenta che la motivazione offerta dalla Corte di merito è incongrua nella parte in cui ha ritenuto di non provvedere alla correzione del dispositivo della sentenza di primo grado - in cui il fatto è riqualificato come furto consumato pluriaggravato - pure avendo ammesso in motivazione che il giudice di prime cure avesse inteso ravvisare nei fatti l'ipotesi del tentativo, ascrivendo ad un errore materiale il mancato riferimento all'art. 56 cod. pen. in dispositivo. Con il secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; travisamento della prova; violazione di legge in relazione agli artt.521 e 546 cod. proc. pen. Il dispositivo e la pena irrogata in primo grado, lamenta il difensore, lasciano intendere che il Tribunale abbia ravvisato nei fatti l'ipotesi del furto consumato e non tentato. La ricostruzione operata dalla Corte territoriale in sentenza della volontà del primo giudice è frutto di mere congetture.2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; la difesa ha depositato memoria difensiva insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il reato è improcedibile per mancanza di querela. Il Tribunale ha riqualificato il reato ascritto all'imputato nella fattispecie di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2) e 61, comma 1, n. 5) cod. pen. Ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, il reato in contestazione è procedibile a querela della persona offesa. La persona offesa [OSCURATO:PERSONA], interpellato sul punto, ha dichiarato di non volere sporgere querela (cfr. verbale in atti redatto dalla Questura dell'Aquila). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per mancanza di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per mancanza di querela. Così deciso il 10 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]