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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39044/2023

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avaliere Luca; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità risulta questione non dedotta in appello in cui il ricorrente ha posto questioni afferenti alla responsabilità, assumendo che la condotta fosse consistita nella mera fuga, e all'aumento di pena per il concorso formale ex art. 81 cod. pen. in ragione del numero dei pubblici ufficiali coinvolti; rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si censura il ritenuto concorso formale, oltre che generico nella parte in cui non confuta le argomentazioni della Corte di appello, risulta riproduttivo di motivo a cui la Corte di appello ha rivolto ampia attenzione con pertinenti e corretti riferimenti in fatto e diritto quanto a consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite Apolloni); rilevato che il terzo motivo che deduce la eccessività del trattamento sanzionatorio e censura il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva risulta egualmente generico là dove non si confronta con la risposta fornita dalla Corte di appello che, oltre ad aver ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio anche per il minimale aumento quantificato ex art. 81 cod. pen., ha messo in risalto la preclusione ex art. 69, quarto comma, cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

avaliere Luca; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità risulta questione non dedotta in appello in cui il ricorrente ha posto questioni afferenti alla responsabilità, assumendo che la condotta fosse consistita nella mera fuga, e all'aumento di pena per il concorso formale ex art. 81 cod. pen. in ragione del numero dei pubblici ufficiali coinvolti; rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si censura il ritenuto concorso formale, oltre che generico nella parte in cui non confuta le argomentazioni della Corte di appello, risulta riproduttivo di motivo a cui la Corte di appello ha rivolto ampia attenzione con pertinenti e corretti riferimenti in fatto e diritto quanto a consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite Apolloni); rilevato che il terzo motivo che deduce la eccessività del trattamento sanzionatorio e censura il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva risulta egualmente generico là dove non si confronta con la risposta fornita dalla Corte di appello che, oltre ad aver ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio anche per il minimale aumento quantificato ex art. 81 cod. pen., ha messo in risalto la preclusione ex art. 69, quarto comma, cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 39044/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris