CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 30473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che i quattro motivi di ricorso, aventi rispettivamente ad oggettol’inutilizzabilità della querela della p.o. ai fini decisori (primo motivo), lariferibilità del fatto all’imputato (secondo motivo), l’elemento soggettivo del reato(terzo motivo), la sussistenza di un profitto per l’imputato (quarto motivo),difettano della necessaria specificità, in quanto, da un lato, meramenteriproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, concorretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamenteaderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudicedi merito (pag. 3 sull’uso della querela, pag. pag. 4 in ordine all’individuazionedel [OSCURATO:PERSONA] come autore del fatto, al dolo e al profitto del reato), e, dall'altro, noncontenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di dirittoa base della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] inoltre che il suddetti motivi di ricorso non sono consentiti perché,senza indicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tendono ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, come detto, con motivazione esente da vizi logici egiuridici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento,dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che la memoria depositata dal ricorrente il 23/06/2026 è tardivaperché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi"prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. e comunque nonaggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità delricorso sopra evidenziate;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente