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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13026/2022

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a seguente CC. 13/12/2021 ORDINANZA sul ricorso 24171-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona dell'amministratore unico legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 27 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 6403/2016, della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 28/102016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 231/2006 il Tribunale di Frosinone respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dal CONDOMINIO in CEPRANO, [OSCURATO:PERSONA] 2 e 4, che, nella qualità di proprietari degli immobili siti in Ceprano, distinti in Catasto al Fg. 39, particelle - rispettivamente - 721, 615 e 138, avevano lamentato la violazione delle distanze posta in essere dalla confinante [OSCURATO:SOCIETA]. (titolare delle particelle 150 e 160) e avevano chiesto, in via cautelare ex art. 1171 c.c., la sospensione dei lavori di edificazione e, nel merito, la condanna della convenuta alla demolizione del fabbricato o, in subordine, alla riduzione dell'altezza nei limiti di legge, e poneva a carico degli attori le spese di lite.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello chiedendo l'accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado.

Resisteva la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo il rigetto del gravame.

Espletata C.T.U., con sentenza n. 6403/2016, depositata in data 28.10.2016, la Corte d'Appello di Roma accoglieva il gravame e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al ripristino delle distanze legali, in relazione all'immobile di proprietà del Celletti; condannava l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio e della CTU.

In particolare, la Corte territoriale rilevava che il rinnovo della CTU disposta in grado d'appello consentiva di ritenere superate le censure mosse agli elaborati redatti nel corso del giudizio di primo grado.

Si evidenziava che le NTA del PRG del Comune di Ceprano sanciscono con disposizione inderogabile il limite invalicabile delle distanze, richiamando l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 (in base al quale le distanze minime tra fabbricati con pareti finestrate che ricadono in zona edilizia C1 devono essere pari all'altezza del fabbricato più alto) e prevedendo che i distacchi tra le fronti di due fabbricati contigui non siano mai inferiori alla metà delle altezze stesse.

Nella fattispecie, l'immobile dell'appellata ricadeva nella zona edilizia Cl, come verificato dal CTU arch.

Mombello.

Nel calcolo dell'altezza del fabbricato, il CTU aveva effettuato la misurazione partendo dalla quota media del terreno circostante fino all'intradosso dell'imposta della falda del tetto di copertura più alto, coincidente con quello del corpo scala, individuando l'altezza nella misura di m. 13,268.

La censura dell'appellata, secondo cui il CTU avrebbe incluso nell'altezza i volumi tecnici dell'immobile, andava disattesa in quanto il corpo scala - nella misura in cui dà accesso alle unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nel sottotetto - appariva estraneo alla nozione di volume tecnico, inteso piuttosto come porzione tesa a consentire l'accesso agli impianti tecnici a servizio dell'edificio.

Pertanto, le distanze erano violate, poiché la distanza tra gli immobili era pari a ml 10,242.

Quanto alla distanza dai confini, la distanza minima avrebbe dovuto essere pari a ml 6,634, mentre era di ml 5,215.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi, e depositando memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo, la società deduce la «Nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) per inesistenza e/o mera apparenza della motivazione con violazione dell'art. 111, comma 6 Cost. e dell'art. 132 c.p.c.».

La Corte d'Appello avrebbe meramente recepito le apodittiche conclusioni del CTU sui punti decisivi della controversia, ignorando le argomentazioni critiche alla relazione peritale, mosse dalla difesa dell'odierna ricorrente.

Ciò si è verificato con riguardo sia alla classificazione della zona omogenea interessata dall'intervento [B e non C, siccome individuata dal CTU], sia al computo dell'altezza del fabbricato CEDAP.

La Corte di merito non indicava, neppure sommariamente, le ragioni per cui riteneva di condividere la tesi del CTU relativa alla qualificazione della zona omogenea.

Infatti, non era dato comprendere per quale ragione il Giudice di merito avesse disatteso la censura di illogicità mossa alla tesi del CTU: l'appellata aveva rappresentato che la determinazione consiliare n. 93/1980 era stata assunta proprio per adeguare l'entità degli oneri di urbanizzazione alla classificazione delle zone omogenee recate dal D.M. n. 1444/1968; assunto confermato dallo stesso tenore della deliberazione che faceva espresso riferimento alle norme di legge che imponevano tale corrispondenza per la determinazione di contributi.

La seconda questione, relativa all'altezza del fabbricato, era stata decisa dalla Corte di merito senza tenere conto delle ragioni dell'appellata, secondo le quali l'altezza considerata dal CTU, quella del torrino dell'ascensore, è quella di una porzione che emerge dal resto del fabbricato e, pertanto, deve essere classificata come volume tecnico.

Che dal vano scala sia possibile accedere ai locali a uso abitazione posti nel sottotetto è irrilevante.

Il torrino risponde alla definizione di cui all'art. 3, lett. m) delle NTA, secondo cui sono considerati volumi tecnici "per le sole parti emergenti dalla linea di gronda dell'edificio, i volumi occorrenti per contenere: l'extra corsa degli ascensori, il vano scala".

La Corte d'Appello non fornisce una spiegazione logico-giuridica in ordine alla tesi del CTU che ha negato al vano scala la qualità di volume tecnico, ma, soprattutto, non ha distinto la porzione, ulteriormente emergente, del torrino dell'ascensore.

1.1. - Il motivo non è fondato.

1.2. - Le Sezioni unite, con la sentenza n. 8053 del 2014, hanno affermato che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (conf.

Cass. n. 23940 del 2017).

Nel caso in esame, la motivazione adottata dalla Corte d'appello non presenta la suddetta criticità, avendo comunque fornito una risposta alle censure mosse, evidenziando in particolare che la delibera comunale si riferiva agli oneri di urbanizzazione.

2. - Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in materia di distanze nelle costruzioni per: violazione e falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c., 1 preleggi, 873 c.c., 9 D.M. n. 1444/1968; delle NTA del Comune di Ceprano, anche in relazione alla deliberazione del C.C. n. 93/1980, degli artt. 12 e 13 della L.R.

Lazio n. 35/1997 e dell'art. 3 L.R.

Lazio n. 71/1980».

Per la ricorrente, la Corte d'Appello, aveva erroneamente statuito di doversi rispettare la disposizione di cui all'art. 9, comma 1 n.3 D.M. n. 1444/1968, applicabile alle zone C (zone di espansione), anziché la disposizione di cui allo stesso art. 9, comma 1 n. 2 da applicarsi alle altre zone.

L'erronea statuizione della Corte di merito scaturisce dalla considerazione della zona C1 del PRG di Ceprano come zona C, ignorando la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93/1980 relativa alla determinazione in via definitiva dell'incidenza delle opere di urbanizzazione per il rilascio delle concessioni edilizie, sulla base delle tabelle parametriche predisposte dall'[OSCURATO:PERSONA].

La tabella allegata specifica che alla zona omogenea B corrispondono i tipi edilizi previsti dal PRG con le sigle Cl, D1, D2, D3.

Secondo la Corte d'Appello la suddetta deliberazione era irrilevante in quanto l'inclusione dei tipi Cl, D1, D2, D3 nella zona omogenea B appariva finalizzata alla sola determinazione degli oneri di urbanizzazione.

Invece, osserva la ricorrente, che la determinazione degli oneri presuppone l'esatta classificazione delle zone omogenee, come prescrive la stessa L. R. n. 35/1977 che impone ai Comuni di procedere a individuare nel proprio territorio le zone territoriali omogenee di cui all'art. 2 D.M. n. 1444/1968.

2.1. - Il motivo non è fondato.

2.2. - La Corte d'Appello ha accertato che gli immobili si trovano nella zona C/1 e lo ha fatto sulla scorta del certificato di destinazione urbanistica acquisito dal CTU.

Ha, quindi, applicato le norme tecniche di attuazione del Comune di Ceprano che richiamano l'art. 9 D.M. 1444/68 per gli immobili ricadenti in zona C. Ha quindi precisato che la Delibera 93/80 del Consiglio Comunale per la parte relativa alla inclusione dei tipi edilizi C/1, D/1, D/2, D/3 nella zona omogenea B appare finalizzata alla sola determinazione degli oneri di urbanizzazione [v. pagine 3 e 4].

Viceversa, la tesi della ricorrente non si confronta con le risultanze del certificato di destinazione urbanistica circa l'inclusione dell'immobile della società in zona Cl.

3. - Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in materia di altezza degli edifici: violazione e falsa applicazione dell'art. 3 delle NTA del PRG del Comune di Ceprano», osservando che secondo l'art. 3, lett. m) delle NTA del PRG del Comune di Ceprano, nel caso di copertura a tetto, si tiene conto della linea di intersezione fra l'intradosso del tetto e il parametro esterno dei muri perimetrali, dovendo escludersi i volumi tecnici.

In base a detta norma, non sono da considerare volumi tecnici, il vano scala e il vano ascensore per loro parti situate al disotto della linea di gronda.

Osserva il ricorrente che la linea di gronda considerata dalla suddetta disposizione è la linea di gronda dell'edificio.

Invece, la CTU sarebbe incorsa in un macroscopico errore, là dove ha preso in considerazione la linea di gronda del torrino.

Ma, in tal modo, la sentenza viola il punto C2 del D.M. 16.1.1966 [norme tecniche applicabili a zone sismiche, nelle quali rientra il Comune di Ceprano], in base al quale sono esclusi dal computo delle altezze gli eventuali torrini delle scale e degli ascensori.

3.1. - Il motivo è fondato.

3.2. - La questione relativa alla altezza del fabbricato è stata decisa dalla Corte di merito senza tenere conto che l'altezza considerata dal CTU [quella dal torrino all'ascensore] è quella di una porzione che emerge da resto del fabbricato e pertanto deve essere classificata come volume tecnico.

Il torrino risponde alla definizione di cui all'art. 3 lett. m) delle MTA, secondo cui erano considerati volumi tecnici "le sole parti emergenti dalla linea di gronda dell'edificio, i volumi occorrenti per contenere, l'extra corsa degli ascensori, il vano scala".

La Corte di appello non ha distinto la porzione del torrino dall'ascensore e ,pertanto, in parte qua la sentenza va cassata.

4. - Con il quarto motivo, la ricorrente deduce ('«Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)».

Si sottolinea come sia stato omesso l'esame dello stralcio di tavola del PRG, prodotto dal CTP della CEDAP, da cui risulta che l'area in questione ricade in zona di completamento (zona omogenea B) e non di espansione (zona omogenea C).

Infatti, non era dato comprendere per quale ragione il Giudice di merito avesse disatteso la censura di illogicità mossa alla tesi del CTU: l'appellata aveva rappresentato che la determinazione consiliare n. 93/1980 era stata assunta proprio per adeguare l'entità degli oneri di urbanizzazione alla classificazione delle zone omogenee recate dal D.M. n. 1444/1968; assunto confermato dallo stesso tenore della deliberazione che faceva espresso riferimento alle norme di legge che imponevano tale corrispondenza per la determinazione di contributi.

4.1. - Il motivo è infondato.

4.2. - Le Sezioni unite di questa Corte, con la sopra citata sentenza n. 8053 del 2014 [v. sub pag. 4] hanno altresì affermato che il vizio di omesso esame di fatto decisivo introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) [...] fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, dì per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (conf.

Cass. n. 27415 del 2018).

Nel caso di specie, il fatto che si assume decisivo è un elemento istruttorio [la delibera comunale] e comunque la Corte d'appello lo ha esaminato ritenendolo irrilevante.

5. - In conclusione, in accoglimento del terzo motivo [e rigettati il primo, secondo e quarto motivo] la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigettati il primo, il secondo e il quarto motivo, accoglie il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, in relazione al motivo accolto, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente CC. 13/12/2021 ORDINANZA sul ricorso 24171-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona dell'amministratore unico legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 27 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 6403/2016, della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 28/102016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 231/2006 il Tribunale di Frosinone respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dal CONDOMINIO in CEPRANO, [OSCURATO:PERSONA] 2 e 4, che, nella qualità di proprietari degli immobili siti in Ceprano, distinti in Catasto al Fg. 39, particelle - rispettivamente - 721, 615 e 138, avevano lamentato la violazione delle distanze posta in essere dalla confinante [OSCURATO:SOCIETA]. (titolare delle particelle 150 e 160) e avevano chiesto, in via cautelare ex art. 1171 c.c., la sospensione dei lavori di edificazione e, nel merito, la condanna della convenuta alla demolizione del fabbricato o, in subordine, alla riduzione dell'altezza nei limiti di legge, e poneva a carico degli attori le spese di lite. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello chiedendo l'accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado. Resisteva la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo il rigetto del gravame. Espletata C.T.U., con sentenza n. 6403/2016, depositata in data 28.10.2016, la Corte d'Appello di Roma accoglieva il gravame e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al ripristino delle distanze legali, in relazione all'immobile di proprietà del Celletti; condannava l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio e della CTU. In particolare, la Corte territoriale rilevava che il rinnovo della CTU disposta in grado d'appello consentiva di ritenere superate le censure mosse agli elaborati redatti nel corso del giudizio di primo grado. Si evidenziava che le NTA del PRG del Comune di Ceprano sanciscono con disposizione inderogabile il limite invalicabile delle distanze, richiamando l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 (in base al quale le distanze minime tra fabbricati con pareti finestrate che ricadono in zona edilizia C1 devono essere pari all'altezza del fabbricato più alto) e prevedendo che i distacchi tra le fronti di due fabbricati contigui non siano mai inferiori alla metà delle altezze stesse. Nella fattispecie, l'immobile dell'appellata ricadeva nella zona edilizia Cl, come verificato dal CTU arch. Mombello. Nel calcolo dell'altezza del fabbricato, il CTU aveva effettuato la misurazione partendo dalla quota media del terreno circostante fino all'intradosso dell'imposta della falda del tetto di copertura più alto, coincidente con quello del corpo scala, individuando l'altezza nella misura di m. 13,268. La censura dell'appellata, secondo cui il CTU avrebbe incluso nell'altezza i volumi tecnici dell'immobile, andava disattesa in quanto il corpo scala - nella misura in cui dà accesso alle unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nel sottotetto - appariva estraneo alla nozione di volume tecnico, inteso piuttosto come porzione tesa a consentire l'accesso agli impianti tecnici a servizio dell'edificio. Pertanto, le distanze erano violate, poiché la distanza tra gli immobili era pari a ml 10,242. Quanto alla distanza dai confini, la distanza minima avrebbe dovuto essere pari a ml 6,634, mentre era di ml 5,215. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi, e depositando memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, la società deduce la «Nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) per inesistenza e/o mera apparenza della motivazione con violazione dell'art. 111, comma 6 Cost. e dell'art. 132 c.p.c.». La Corte d'Appello avrebbe meramente recepito le apodittiche conclusioni del CTU sui punti decisivi della controversia, ignorando le argomentazioni critiche alla relazione peritale, mosse dalla difesa dell'odierna ricorrente. Ciò si è verificato con riguardo sia alla classificazione della zona omogenea interessata dall'intervento [B e non C, siccome individuata dal CTU], sia al computo dell'altezza del fabbricato CEDAP. La Corte di merito non indicava, neppure sommariamente, le ragioni per cui riteneva di condividere la tesi del CTU relativa alla qualificazione della zona omogenea. Infatti, non era dato comprendere per quale ragione il Giudice di merito avesse disatteso la censura di illogicità mossa alla tesi del CTU: l'appellata aveva rappresentato che la determinazione consiliare n. 93/1980 era stata assunta proprio per adeguare l'entità degli oneri di urbanizzazione alla classificazione delle zone omogenee recate dal D.M. n. 1444/1968; assunto confermato dallo stesso tenore della deliberazione che faceva espresso riferimento alle norme di legge che imponevano tale corrispondenza per la determinazione di contributi. La seconda questione, relativa all'altezza del fabbricato, era stata decisa dalla Corte di merito senza tenere conto delle ragioni dell'appellata, secondo le quali l'altezza considerata dal CTU, quella del torrino dell'ascensore, è quella di una porzione che emerge dal resto del fabbricato e, pertanto, deve essere classificata come volume tecnico. Che dal vano scala sia possibile accedere ai locali a uso abitazione posti nel sottotetto è irrilevante. Il torrino risponde alla definizione di cui all'art. 3, lett. m) delle NTA, secondo cui sono considerati volumi tecnici "per le sole parti emergenti dalla linea di gronda dell'edificio, i volumi occorrenti per contenere: l'extra corsa degli ascensori, il vano scala". La Corte d'Appello non fornisce una spiegazione logico-giuridica in ordine alla tesi del CTU che ha negato al vano scala la qualità di volume tecnico, ma, soprattutto, non ha distinto la porzione, ulteriormente emergente, del torrino dell'ascensore. 1.1. - Il motivo non è fondato. 1.2. - Le Sezioni unite, con la sentenza n. 8053 del 2014, hanno affermato che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (conf. Cass. n. 23940 del 2017). Nel caso in esame, la motivazione adottata dalla Corte d'appello non presenta la suddetta criticità, avendo comunque fornito una risposta alle censure mosse, evidenziando in particolare che la delibera comunale si riferiva agli oneri di urbanizzazione. 2. - Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in materia di distanze nelle costruzioni per: violazione e falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c., 1 preleggi, 873 c.c., 9 D.M. n. 1444/1968; delle NTA del Comune di Ceprano, anche in relazione alla deliberazione del C.C. n. 93/1980, degli artt. 12 e 13 della L.R. Lazio n. 35/1997 e dell'art. 3 L.R. Lazio n. 71/1980». Per la ricorrente, la Corte d'Appello, aveva erroneamente statuito di doversi rispettare la disposizione di cui all'art. 9, comma 1 n.3 D.M. n. 1444/1968, applicabile alle zone C (zone di espansione), anziché la disposizione di cui allo stesso art. 9, comma 1 n. 2 da applicarsi alle altre zone. L'erronea statuizione della Corte di merito scaturisce dalla considerazione della zona C1 del PRG di Ceprano come zona C, ignorando la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93/1980 relativa alla determinazione in via definitiva dell'incidenza delle opere di urbanizzazione per il rilascio delle concessioni edilizie, sulla base delle tabelle parametriche predisposte dall'[OSCURATO:PERSONA]. La tabella allegata specifica che alla zona omogenea B corrispondono i tipi edilizi previsti dal PRG con le sigle Cl, D1, D2, D3. Secondo la Corte d'Appello la suddetta deliberazione era irrilevante in quanto l'inclusione dei tipi Cl, D1, D2, D3 nella zona omogenea B appariva finalizzata alla sola determinazione degli oneri di urbanizzazione. Invece, osserva la ricorrente, che la determinazione degli oneri presuppone l'esatta classificazione delle zone omogenee, come prescrive la stessa L. R. n. 35/1977 che impone ai Comuni di procedere a individuare nel proprio territorio le zone territoriali omogenee di cui all'art. 2 D.M. n. 1444/1968. 2.1. - Il motivo non è fondato. 2.2. - La Corte d'Appello ha accertato che gli immobili si trovano nella zona C/1 e lo ha fatto sulla scorta del certificato di destinazione urbanistica acquisito dal CTU. Ha, quindi, applicato le norme tecniche di attuazione del Comune di Ceprano che richiamano l'art. 9 D.M. 1444/68 per gli immobili ricadenti in zona C. Ha quindi precisato che la Delibera 93/80 del Consiglio Comunale per la parte relativa alla inclusione dei tipi edilizi C/1, D/1, D/2, D/3 nella zona omogenea B appare finalizzata alla sola determinazione degli oneri di urbanizzazione [v. pagine 3 e 4]. Viceversa, la tesi della ricorrente non si confronta con le risultanze del certificato di destinazione urbanistica circa l'inclusione dell'immobile della società in zona Cl. 3. - Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in materia di altezza degli edifici: violazione e falsa applicazione dell'art. 3 delle NTA del PRG del Comune di Ceprano», osservando che secondo l'art. 3, lett. m) delle NTA del PRG del Comune di Ceprano, nel caso di copertura a tetto, si tiene conto della linea di intersezione fra l'intradosso del tetto e il parametro esterno dei muri perimetrali, dovendo escludersi i volumi tecnici. In base a detta norma, non sono da considerare volumi tecnici, il vano scala e il vano ascensore per loro parti situate al disotto della linea di gronda. Osserva il ricorrente che la linea di gronda considerata dalla suddetta disposizione è la linea di gronda dell'edificio. Invece, la CTU sarebbe incorsa in un macroscopico errore, là dove ha preso in considerazione la linea di gronda del torrino. Ma, in tal modo, la sentenza viola il punto C2 del D.M. 16.1.1966 [norme tecniche applicabili a zone sismiche, nelle quali rientra il Comune di Ceprano], in base al quale sono esclusi dal computo delle altezze gli eventuali torrini delle scale e degli ascensori. 3.1. - Il motivo è fondato. 3.2. - La questione relativa alla altezza del fabbricato è stata decisa dalla Corte di merito senza tenere conto che l'altezza considerata dal CTU [quella dal torrino all'ascensore] è quella di una porzione che emerge da resto del fabbricato e pertanto deve essere classificata come volume tecnico. Il torrino risponde alla definizione di cui all'art. 3 lett. m) delle MTA, secondo cui erano considerati volumi tecnici "le sole parti emergenti dalla linea di gronda dell'edificio, i volumi occorrenti per contenere, l'extra corsa degli ascensori, il vano scala". La Corte di appello non ha distinto la porzione del torrino dall'ascensore e ,pertanto, in parte qua la sentenza va cassata. 4. - Con il quarto motivo, la ricorrente deduce ('«Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)». Si sottolinea come sia stato omesso l'esame dello stralcio di tavola del PRG, prodotto dal CTP della CEDAP, da cui risulta che l'area in questione ricade in zona di completamento (zona omogenea B) e non di espansione (zona omogenea C). Infatti, non era dato comprendere per quale ragione il Giudice di merito avesse disatteso la censura di illogicità mossa alla tesi del CTU: l'appellata aveva rappresentato che la determinazione consiliare n. 93/1980 era stata assunta proprio per adeguare l'entità degli oneri di urbanizzazione alla classificazione delle zone omogenee recate dal D.M. n. 1444/1968; assunto confermato dallo stesso tenore della deliberazione che faceva espresso riferimento alle norme di legge che imponevano tale corrispondenza per la determinazione di contributi. 4.1. - Il motivo è infondato. 4.2. - Le Sezioni unite di questa Corte, con la sopra citata sentenza n. 8053 del 2014 [v. sub pag. 4] hanno altresì affermato che il vizio di omesso esame di fatto decisivo introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) [...] fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, dì per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (conf. Cass. n. 27415 del 2018). Nel caso di specie, il fatto che si assume decisivo è un elemento istruttorio [la delibera comunale] e comunque la Corte d'appello lo ha esaminato ritenendolo irrilevante. 5. - In conclusione, in accoglimento del terzo motivo [e rigettati il primo, secondo e quarto motivo] la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Rigettati il primo, il secondo e il quarto motivo, accoglie il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, in relazione al motivo accolto, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione d
Sentenza Cassazione n. 13026/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris