CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00073/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Ahmed avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 6.5.2024 il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato un'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione; Osservato che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 - 01); Evidenziato che il ricorso si articola in un unico motivo, con il quale si censura che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto della sostanziale omogeneità degli illeciti, della sovrapponibilità delle modalità operative e della contiguità temporale almeno tra alcuni dei reati, obiettando che avrebbe comunque potuto riconoscere la continuazione almeno tra due condotte di resistenza a pubblico ufficiale dell'ottobre 2017 e del marzo 2018; Rilevato che il ricorso, in definitiva, non va oltre una critica generica del provvedimento di rigetto, limitandosi ad affermare in via di principio che l'unicità del disegno criminoso poteva essere riconosciuta, ma senza criticare specificamente le argomentazioni del giudice dell'esecuzione, il quale, alla richiesta di applicazione della continuazione, in modo del tutto logico oppone, in senso sfavorevole, l'arco temporale dilatato nel quale sono stati commessi i reati del c.d. gruppo B) (oltre dieci anni) e la estemporaneità delle condotte (comprese le due di resistenza a pubblico ufficiale - cui fa più specifico riferimento il ricorso - commesse a una distanza temporale e spaziale tale da non consentire la loro riconducibilità ad un medesimo programma criminoso); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su motivi generici, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C