CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 15239/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, esclusa in questa sede ogni valutazione ex art.96 c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7 .000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 23/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]