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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 17040/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Fiume 6 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, in persona del Prefetto pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Palermo n. 992/2021 del 15 ottobre 2021,depositata il 18 ottobre 2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 27.4 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Oggetto: Immigrazione decreto di espulsione Ricorre per cassazione contro tale pronuncia , al fine di farvalere due motivi di impugnazione.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese. il 5.Il secondo motivo di ricorso lamenta, ex a P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , dichiara inammissibile il primo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Giudice di pace di Palermo, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Fiume 6 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, in persona del Prefetto pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Palermo n. 992/2021 del 15 ottobre 2021,depositata il 18 ottobre 2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 27.4 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Oggetto: Immigrazione decreto di espulsione Ricorre per cassazione contro tale pronuncia , al fine di farvalere due motivi di impugnazione. L’amministrazione intimata non ha svolto difese. il 5.Il secondo motivo di ricorso lamenta, ex a P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , dichiara inammissibile il primo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Giudice di pace di Palermo, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Pr
Decreto Cassazione n. 17040/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris