Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:996
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0481
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
18 dicembre 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a) – Interessi di mora – Articolo 6, paragrafi 1 e 2 – Risarcimento dei costi di recupero – Presupposti – Normativa nazionale che prevede la compensazione di crediti reciproci tramite dichiarazione avente un effetto retroattivo – Estinzione simultanea dei crediti fino a concorrenza del credito meno elevato – Effetti sugli interessi e sul risarcimento»
Nella causa C‑481/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Capitale, Varsavia, Polonia), con decisione del 26 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 2024, nel procedimento
E. sp.j.
contro
C. sp. z o.o.,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di Sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen e R. Frendo (relatrice), giudici,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 maggio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la C. sp. z o.o., da P. Wróblewska, adwokat;
–
per il governo polacco, da B. Majczyna, E. Buczkowska e D. Lutostańska, in qualità di agenti;
–
per il governo belga, da S. Baeyens e P. Cottin, in qualità di agenti;
–
per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann, R. Kanitz e J. Simon, in qualità di agenti;
–
per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da D. Milanowska e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1
o
agosto 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), nonché dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (
GU 2011, L 48, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società E. sp.j. e la società C. sp. z o.o. in merito a un rifiuto di pagamento fondato su una compensazione dei loro crediti reciproci, effettuata mediante una dichiarazione avente un effetto retroattivo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando 3 e 12 della direttiva 2011/7 enunciano quanto segue:
«(3)
Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. (…) Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. (…)
(…)
(12)
I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. (…)».
4
L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese (…)».
5
Ai termini dell’articolo 2 di detta direttiva:
«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1)
“transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
(…)
4)
“ritardo di pagamento”: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, (…) sono soddisfatte;
5)
“interessi di mora” interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese (…);
(…)
8)
“importo dovuto” la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
(…)».
6
L’articolo 3 della direttiva 2011/7 prevede:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e
b)
il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.
(…)
3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che:
a)
il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
(…)
5. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (…)».
7
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 (…), il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore».
Diritto polacco
Codice Civile
8
L’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante promulgazione del codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 1964, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), all’articolo 498, dispone quanto segue:
«1. Quando due soggetti sono nello stesso tempo creditore e debitore l’uno dell’altro, ciascuno di essi può compensare il proprio credito con il credito dell’altro a condizione che entrambi i crediti abbiano per oggetto una somma di denaro o cose della stessa qualità determinate solo nel genere, e che entrambi i crediti siano esigibili e possano essere fatti valere dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad altro organo statale.
2. Per effetto della compensazione, i due crediti si estinguono reciprocamente fino a concorrenza dell’importo del credito meno elevato».
9
L’articolo 499 del codice civile recita:
«La compensazione è effettuata mediante una dichiarazione resa all’altra parte. La dichiarazione ha effetto retroattivo a partire dal momento in cui la compensazione è divenuta possibile».
Legge sui ritardi eccessivi
10
L’articolo 1, dell’ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (legge relativa alla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali), dell’8 marzo 2013 (Dz. U. del 2013, posizione 403), che ha recepito la direttiva 2011/7 nell’ordinamento giuridico polacco, nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: la «legge sui ritardi eccessivi»), è così formulato:
«La presente legge determina i diritti speciali del creditore e gli obblighi del debitore in relazione ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali, le conseguenze dell’inadempimento di tali obblighi e la procedura relativa ai ritardi eccessivi nell’esecuzione delle prestazioni pecuniarie».
11
L’articolo 4 di tale legge così dispone:
«Ai fini della presente legge, si intende per:
(…)
3) interessi legali di mora nell’ambito delle transazioni commerciali:
(…)
b)
(…) interessi di importo pari al tasso di riferimento della Banca nazionale di Polonia maggiorato di dieci punti percentuali;
(…)».
12
L’articolo 7, paragrafo 1, di detta legge prevede quanto segue:
«Con esclusione delle transazioni in cui il debitore è un’autorità pubblica, i creditori che sono parti di transazioni commerciali hanno diritto, senza che sia necessaria la messa in mora, agli interessi legali di mora - salvo che le parti abbiano concordato un tasso d’interesse più elevato - per il periodo compreso tra la data in cui il pagamento è dovuto e quella in cui è effettuato, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
1)
il creditore ha adempiuto alle sue obbligazioni;
2)
egli non ha ricevuto il pagamento entro il termine indicato nel contratto.
(…)».
13
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della medesima legge:
«A partire dalla data in cui acquisisce il diritto agli interessi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, (…) il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore, senza previa messa in mora, il risarcimento dei costi di recupero del credito, di importo equivalente alla somma di:
1)
EUR 40 quando l’ammontare del credito pecuniario è inferiore a 5000 zloty polacchi [(PLN) (circa EUR 1175)];
2)
EUR 70 quando l’ammontare del credito è superiore a 5000 [PLN (circa EUR 1175)], ma inferiore a 50000 [PLN (circa EUR 11750)];
(…)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
14
La società E. vanta dieci crediti nei confronti della società C., corrispondenti all’esecuzione di servizi di trasporto che hanno dato luogo all’emissione di fatture, le quali prevedevano termini di pagamento scaduti tra il febbraio e il settembre del 2022.
15
Poiché la società C. non ha pagato tali fatture entro i termini previsti, la società E. ha proposto un’azione di pagamento dinanzi al Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Capitale, Varsavia, Polonia), giudice del rinvio.
16
La società E. ha chiesto il versamento di un importo di PLN 26715,60 (circa EUR 6280) equivalenti alla somma totale dei crediti derivanti da dette fatture, maggiorato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della legge sui ritardi eccessivi, di interessi calcolati sulla base degli importi dovuti per ciascun credito rimasto insoluto, al tasso previsto all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), di tale legge, nonché alla somma di PLN 1997,29 (circa EUR 470) come risarcimento dei costi di recupero, in conformità all’articolo 10 di tale legge, a causa del ritardo nel pagamento di ciascuno di tali crediti.
17
La società C. ha chiesto il rigetto del ricorso. Essa indica di aver versato alla società E. una somma di PLN 1697,40 (circa EUR 400) e, con atto del 2 settembre 2022, di aver presentato una dichiarazione di compensazione, ai sensi degli articoli 498 e 499 del codice civile, per un importo di PLN 25018,20 (circa EUR 5880). La società C. ritiene di aver pagato un importo totale di PLN 26715,60 (circa EUR 6280) e che, pertanto, il suo debito sia estinto.
18
Tale dichiarazione di compensazione era fondata su un credito risarcitorio che la società C. vantava nei confronti della società E. a causa della distruzione, nel corso di un trasporto effettuato dalla società E., della merce che la società C. le aveva affidato. Il termine per il pagamento di tale credito, come fissato dalla società C. in una lettera di diffida del 15 febbraio 2022, era scaduto il 7 marzo 2022.
19
Il giudice del rinvio spiega che, da un lato, anche se la dichiarazione di compensazione riguardava unicamente gli importi dovuti a titolo principale da ciascuna delle società interessate, la società C. fa valere che, dal 7 marzo 2022, la società E. ha perso, in forza dell’effetto retroattivo che l’articolo 499 del codice civile collega a una siffatta dichiarazione, il diritto di chiedere gli interessi e il risarcimento previsti, rispettivamente, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, della legge sui ritardi eccessivi. Solo uno dei dieci crediti della società E. sarebbe sorto prima di tale data.
20
Dall’altro lato, la società E. non avrebbe negato la propria responsabilità per il danno lamentato dalla società C., ma avrebbe contestato l’efficacia stessa della dichiarazione di compensazione nonché l’importo di tale danno. Il giudice del rinvio precisa che la parte di quest’ultimo che non è coperta da tale dichiarazione è oggetto di un altro procedimento pendente dinanzi ad esso.
21
Tale giudice ritiene che, nel procedimento principale, si ponga la questione di quale sia l’incidenza, sui diritti derivanti dalla legge sui ritardi eccessivi, dell’effetto retroattivo che l’articolo 499 del codice civile attribuisce alle dichiarazioni di compensazione.
22
Detto giudice espone che tale disposizione istituisce una finzione giuridica secondo cui la dichiarazione di compensazione ha un effetto retroattivo a decorrere dal momento in cui la compensazione è divenuta possibile, vale a dire quando il credito dell’autore di tale dichiarazione è divenuto esigibile a causa della scadenza del termine di pagamento. Tuttavia, esso ritiene che tale effetto retroattivo sia suscettibile di violare l’articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera a) nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7.
23
A tale proposito, il giudice del rinvio osserva, in primo luogo, che detto effetto retroattivo comporta la perdita del diritto di chiedere non solo gli interessi, ma anche il risarcimento dei costi di recupero. Orbene, benché tali costi possano riguardare più crediti ed essere quindi dovuti più volte, essi possono essere estinti da un solo credito reciproco, per il quale detti costi possono essere dovuti una sola volta. Una tale situazione potrebbe danneggiare uno dei creditori.
24
In secondo luogo, tale giudice rileva che i crediti ai quali si riferisce la direttiva 2011/7 danno luogo, per la loro natura contrattuale, a un tasso di interesse più elevato rispetto ad altri crediti, quali il credito risarcitorio della società C., che possono essere invocati a sostegno di una dichiarazione di compensazione.
25
In terzo luogo, detto giudice espone che la compensazione è un meccanismo noto in diversi ordinamenti giuridici nazionali che possono definirne le caratteristiche in modo diverso, in particolare per quanto riguarda un eventuale effetto retroattivo e le conseguenze sul diritto a chiedere interessi di mora e sul risarcimento minimo previsti nelle normative nazionali che recepiscono la direttiva 2011/7. L’esistenza di tali divergenze sarebbe contraria al «principio di armonizzazione».
26
In quarto luogo, lo stesso giudice indica che, qualora la dichiarazione di compensazione sia presentata dopo la scadenza del termine in cui i crediti della persona oggetto di tale dichiarazione sono divenuti esigibili, tale persona potrebbe già aver intrapreso iniziative per il loro recupero, senza sapere che successivamente sarebbe intervenuta una compensazione, impedendole di ottenere il rimborso dei costi connessi a tale recupero.
27
In tali circostanze, il Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Capitale, Varsavia, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2011/7] debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale il creditore non ha diritto agli interessi legali di mora né al risarcimento dei costi di recupero del credito se il debitore, dopo la data di scadenza del termine di pagamento stabilito nel contratto, ha provveduto a soddisfare il credito del creditore mediante compensazione, la quale, per legge, ha effetto retroattivo a partire dal momento in cui è divenuta possibile».
Sulla questione pregiudiziale
28
Con la sua unica questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli interessi legali di mora e il risarcimento dei costi di recupero del credito non sono dovuti al creditore qualora il debitore abbia provveduto a saldare il suo debito nei confronti del creditore mediante una dichiarazione di compensazione, presentata dopo la scadenza del termine di pagamento stabilito nel contratto, in ragione dell’effetto retroattivo collegato a tale dichiarazione a partire dal momento in cui tale compensazione è divenuta possibile.
29
Secondo una costante giurisprudenza, per interpretare una norma del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto della formulazione della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte [v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck,
292/82
,
EU:C:1983:335
, punto
12
, e del 30 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] am Main (Esportazione di denaro contante in Russia),
C‑246/24
,
EU:C:2025:295
, punto
18
e giurisprudenza citata].
30
Nel caso di specie, per quanto riguarda i termini delle disposizioni di cui si chiede l’interpretazione, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che nelle transazioni commerciali tra imprese un creditore abbia diritto di chiedere gli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito, alla duplice condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi e che non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto, e il ritardo sia imputabile al debitore.
31
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, qualora tali condizioni siano soddisfatte, il creditore ha diritto a tali interessi a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto.
32
L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali tra imprese in conformità dell’articolo 3 della medesima direttiva, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40. Inoltre, il paragrafo 2 di tale articolo 6 obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a provvedere affinché tale importo forfettario sia dovuto, anche in assenza di un sollecito al debitore, quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
33
Detti interessi di mora e il diritto a un importo forfettario minimo previsti dalla direttiva 2011/7 diventano automaticamente esigibili alla scadenza del termine di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 5, di tale direttiva, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 dello stesso (sentenza del 4 maggio 2023, ALD Automotive,
C‑78/22
,
EU:C:2023:379
, punto
25
e giurisprudenza citata).
34
Tuttavia, è giocoforza constatare che dal tenore letterale delle disposizioni di cui ai punti da 30 a 32 della presente sentenza non risulta che queste ultime disciplinino le condizioni alle quali i crediti corrispondenti a tali interessi e a tale importo forfettario possono, se del caso, estinguersi, in particolare, come nel procedimento principale, a causa del venir meno del credito principale da cui derivano.
35
Tale interpretazione letterale è corroborata dal contesto in cui si inserisce la disposizione stessa. Infatti, è vero che la direttiva 2011/7 prevede che il diritto del creditore a tali interessi e a tale importo forfettario sorga da un «ritardo di pagamento». Come risulta dalla definizione di cui all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, della stessa, tale nozione si riferisce a ogni pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale il creditore ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali e di legge e non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, e il ritardo è imputabile al debitore.
36
Inoltre, la nozione di «importo dovuto», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, è definita all’articolo 2, punto 8, di quest’ultima, nel senso che essa designa la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale e che deve includere le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili.
37
Tuttavia, né tali definizioni, né quella della nozione di «interessi di mora», di cui al punto 5 di tale articolo 2, né, del resto, nessun’altra disposizione di tale direttiva prevedono le condizioni alle quali i crediti corrispondenti a tali interessi e a tale importo forfettario possono, se del caso, estinguersi.
38
L’interpretazione esposta al punto 34 della presente sentenza è altresì corroborata dalla finalità della direttiva 2011/7. Infatti, in conformità al suo articolo 1, paragrafo 1, lo scopo di quest’ultima è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle piccole e medie imprese.
39
A tale riguardo, dal considerando 3 di tale direttiva risulta che i ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità, complicano la gestione finanziaria delle imprese e ne compromettono la competitività e la redditività. Parimenti, secondo il considerando 12 di detta direttiva, tali ritardi possono essere finanziariamente attraenti per i debitori qualora non comportino il pagamento di interessi di mora sufficientemente elevati.
40
La Corte ha quindi considerato che detta direttiva mira principalmente a disincentivare i ritardi di pagamento e a tutelare i creditori contro tali ritardi [v., in tal senso, sentenza del 1
o
°dicembre 2022, X (Forniture di prodotti medici),
C‑419/21
,
EU:C:2022:948
, punto
26
].
41
Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta altresì che, per raggiungere lo scopo di cui al suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 2011/7 non procede a un’armonizzazione completa dell’insieme delle norme relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali [sentenza del 20 ottobre 2022, A (Mancato recupero degli interessi di mora),
C‑406/21
,
EU:C:2022:816
, punti
51
e
52
e giurisprudenza citata].
42
Infatti, tale direttiva enuncia solo alcune norme in materia, tra le quali figurano quelle relative agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero [sentenza del 20 ottobre 2022, A (Mancato recupero degli interessi di mora),
C‑406/21
,
EU:C:2022:816
, punto
53
e giurisprudenza citata].
43
Da tali elementi risulta che, come rilevato anche dall’avvocato generale ai paragrafi 39 e 40 delle sue conclusioni, la direttiva 2011/7 non mira a stabilire un contesto normativo generale in materia di obbligazioni contrattuali, ma si limita a prescrivere talune norme specifiche che devono essere integrate nei diritti civili e commerciali nazionali.
44
Di conseguenza, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano liberi di disciplinare i meccanismi di estinzione dei crediti corrispondenti agli interessi di mora e all’importo forfettario previsti dalla direttiva 2011/7, quale un meccanismo di compensazione, a condizione, tuttavia, di non violare gli obiettivi perseguiti da tale direttiva e di non privare la stessa del suo effetto utile (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec,
C‑256/15
,
EU:C:2016:954
, punto
49
e giurisprudenza citata).
45
Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene, in sostanza, che l’effetto retroattivo che è legato automaticamente, in forza del diritto nazionale, a una dichiarazione di compensazione potrebbe essere incompatibile con tale direttiva, che impone di riconoscere al creditore il diritto di esigere interessi di mora e un risarcimento dei costi di recupero qualora il pagamento del suo credito sia avvenuto dopo la scadenza del termine contrattualmente previsto.
46
A tale proposito, poiché l’estinzione dei crediti reciproci si verifica non alla data della dichiarazione di compensazione, bensì a quella, anteriore, alla quale la compensazione è divenuta possibile, conformemente all’articolo 499 del codice civile, tali crediti non possono far sorgere alcun diritto agli interessi di mora a decorrere dalla data della loro estinzione.
47
Peraltro, poiché una dichiarazione di compensazione avente un effetto retroattivo non comporta la perdita di un diritto a tali interessi, ma ha come conseguenza che tale diritto è considerato come mai esistito, poco importa che i crediti oggetto di compensazione avrebbero potuto dar luogo, in caso di ritardo nel pagamento, ad interessi calcolati a partire da tassi diversi a seconda della natura giuridica, contrattuale o risarcitoria, dei crediti di cui trattasi.
48
Per quanto riguarda il fatto che, in seguito a una dichiarazione di compensazione avente un effetto retroattivo, il creditore destinatario di una tale dichiarazione non ha diritto a un risarcimento dei costi di recupero, si deve ricordare che, indubbiamente, la direttiva 2011/7, in particolare l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, mira non solo a disincentivare i ritardi di pagamento, evitando che essi siano finanziariamente interessanti per il debitore, a causa del ridotto livello o dell’assenza di interessi fatturati in una situazione del genere, ma anche a proteggere efficacemente il creditore da tali ritardi, garantendogli il più completo risarcimento possibile dei costi di recupero che ha sostenuto (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF [OSCURATO:PERSONA],
C‑585/20
,
EU:C:2022:806
, punto
36
e giurisprudenza citata).
49
Tuttavia, dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che il diritto all’importo forfettario minimo previsto da tale disposizione sorge alle stesse condizioni previste al suo articolo 3 per far decorrere gli interessi di mora. Pertanto, nessun diritto a un siffatto importo forfettario può sorgere in assenza di un diritto a tali interessi.
50
È vero che un creditore, qualora non ottenga il pagamento entro il termine previsto, potrebbe adottare misure per recuperare il suo credito e sostenere così taluni costi che non potrà recuperare a causa dell’effetto retroattivo della dichiarazione di compensazione. Tuttavia, ogni impresa creditrice normalmente accorta deve prendere in considerazione la possibilità di una siffatta compensazione non appena diventi, al tempo stesso, debitrice e creditrice di un’altra impresa.
51
Nel caso di specie, come risulta dai punti 14 e 18 della presente sentenza, il termine di pagamento del credito risarcitorio, quale fissato dalla società C. nella sua lettera di diffida del 15 febbraio 2022, era scaduto il 7 marzo 2022, mentre i dieci crediti di cui la società E. era titolare nei confronti della società C. derivavano da fatture che prevedevano termini di pagamento che scadevano tra il mese di febbraio e il mese di settembre 2022. Orbene, in tali circostanze, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, la possibilità di una dichiarazione di compensazione da parte della società C. era del tutto prevedibile per quanto riguarda i crediti della società E. successivi al 7 marzo 2022.
52
Per contro, come esposto, in sostanza, dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], gli obiettivi della direttiva 2011/7 non sarebbero rispettati se eventuali interessi e costi di recupero sostenuti prima che la compensazione divenisse possibile, secondo le disposizioni nazionali pertinenti, non fossero più dovuti alla parte interessata in quanto vi è stata compensazione.
53
In un caso del genere, il creditore deve beneficiare dei diritti previsti da tale direttiva e, pertanto, ricevere gli interessi di mora sull’importo principale dovuto, fino alla data in cui il risarcimento è divenuto possibile, nonché il risarcimento dei costi di recupero sostenuti fino a tale data.
54
In considerazione delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli interessi legali di mora e il risarcimento dei costi di recupero del credito non sono dovuti al creditore qualora il debitore abbia provveduto a saldare il suo debito mediante una dichiarazione di compensazione seppur presentata dopo la scadenza del termine di pagamento stabilito nel contratto, in ragione dell’effetto retroattivo collegato a tale dichiarazione a partire dal momento in cui tale compensazione è divenuta possibile.
Sulle spese
55
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli interessi legali di mora e il risarcimento dei costi di recupero del credito non sono dovuti al creditore qualora il debitore abbia provveduto a saldare il suo debito mediante una dichiarazione di compensazione seppur presentata dopo la scadenza del termine di pagamento stabilito nel contratto, in ragione dell’effetto retroattivo collegato a tale dichiarazione a partire dal momento in cui tale compensazione è divenuta possibile.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il polacco.