Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 50842/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto l'impugnazione proposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con il quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo giurisdizionale presentato da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 19875, n. 354, avente ad oggetto il diniego di autorizzazione, da parte della Direzione della Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA], ad acquistare un lettore CD e supporti magnetici musicali.

Secondo il giudice a quo, l'interesse del detenuto - pur qualificato sotto il profilo trattannentale - deve essere bilanciato con le esigenze di controllo correlate al regime carcerario differenziato al quale egli è sottoposto; tali esigenze non possono venire soddisfatte attraverso la mera apposizione del contrassegno SIAE, né in virtù del fatto che l'acquisto venga effettuato dall'impresa di mantenimento, essendo necessario - prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo — verificare in modo congruo se tale impiego possa comportare inesigibili adempimenti, da parte dell'amministrazione, in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti.

Tanto premesso, il Tribunale di sorveglianza ha sul punto evidenziato che il conferimento all'Amministrazione e agli operatori penitenziari di una serie di oneri di gestione e controllo (l'acquisto di CD con marchio SIAE, l'accesso al loro contenuto, la verifica del genere musicale, la messa in sicurezza del supporto informatico e la verifica dell'assenza di manipolazioni, la consegna e il ritiro quotidiano del materiale) costituiscono attività eccessivamente impegnative e gravose, che non possono essere richieste all'Amministrazione penitenziaria.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.

Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Tribunale abbia fondato la propria decisione sulla situazione descritta, in termini astratti, dal DAP nel reclamo; i Giudici hanno però omesso di interpellare la Direzione dell'Istituto penitenziario, per conoscere l'effettiva organizzazione interna del "reparto 41-bis" della Casa circondariale di Rebibbia.

Né il Tribunale si sarebbe confrontato con quanto dedotto mediante la memoria difensiva, nella quale si rappresentava come una richiesta analoga a quella presentata da Coluccio fosse stata accordata dall'Ufficio di sorveglianza di Roma, in relazione ad altro soggetto ristretto nella medesima sezione, con conseguente disparità di trattamento tra situazioni omogenee.3. [OSCURATO:PERSONA] a chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso come - in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen. - sia da ritenersi legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria, che esprima un diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, allorquando - per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali - non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (tra le altre, Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro, n.m.). [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, dunque, è chiamato a verificare puntualmente che l'impiego - pure in termini generali non precluso dalla normativa vigente - non comporti inesigibili adempimenti, da parte dell'amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi da compiere su dispositivi e supporti, al fine di garantire il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato.

Resta infatti centrale, proprio in ragione della natura stessa di detto regime, l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti, tra il detenuto e l'organizzazione di riferimento.

2.1. In vista del raggiungimento del suddetto obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei dispositivi, al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali.

Inoltre, accanto all'astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro esigibilità, quale diretta incidenza sull'organizzazione dell'istituto penitenziario, in termini di impiego delle risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.

2.2. Deve quindi ribadire, questa Corte, la necessità - prioritaria rispetto alla possibilità di riconoscere al detenuto l'utilizzo di compact disk e relativi lettori, ad uso ricreativo - di verificare se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti, a carico dell'amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.

Scelta che, implicando un apprezzamento in ordine alla possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti, alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.3.

Tanto premesso ai fini del corretto inquadramento teorico della questione dedotta, giova ricordare che questa Corte ha ripetutamente affermato la necessità di accodare tutela alle posizioni giuridiche soggettive dei detenuti, che siano qualificabili in termini di "diritto" e che risultino incise da condotte dell'amministrazione che si appalesino violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali "derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio".

I presupposti essenziali di tale tutela, dunque, sono costituiti dalla sussistenza — in capo al detenuto - di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo della sussistenza di una condotta, imputabile all'amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907).

3.1. È evidente, peraltro, che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all'ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita negli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che - ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità - impattano legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280532).

3.2. A partire da tale constatazione, questa Corte, da tempo, evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasio, Rv. 258398): la sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549).

3.3. Nel caso di specie, la questione posta dalla difesa (se il detenuto possa detenere CD, peraltro in numero indeterminato, con il relativo lettore) ha natura prettamente organizzativa e, pertanto, rientra nella sfera di attribuzione esclusiva dell'amministrazione penitenziaria, che ha regolato le modalità di esercizio del diritto 4 l' ad ascoltare musica; tale diritto non risulta inibito, bensì gestito e disciplinato in modo tale che ne risulti scongiurata la possibilità di un eccessivo, ingiustificato e, quindi, non esigibile aggravio di impiego di tempo e personale da parte dell'amministrazione.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere i ricorrenti esenti da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto l'impugnazione proposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con il quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo giurisdizionale presentato da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 19875, n. 354, avente ad oggetto il diniego di autorizzazione, da parte della Direzione della Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA], ad acquistare un lettore CD e supporti magnetici musicali. Secondo il giudice a quo, l'interesse del detenuto - pur qualificato sotto il profilo trattannentale - deve essere bilanciato con le esigenze di controllo correlate al regime carcerario differenziato al quale egli è sottoposto; tali esigenze non possono venire soddisfatte attraverso la mera apposizione del contrassegno SIAE, né in virtù del fatto che l'acquisto venga effettuato dall'impresa di mantenimento, essendo necessario - prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo — verificare in modo congruo se tale impiego possa comportare inesigibili adempimenti, da parte dell'amministrazione, in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti. Tanto premesso, il Tribunale di sorveglianza ha sul punto evidenziato che il conferimento all'Amministrazione e agli operatori penitenziari di una serie di oneri di gestione e controllo (l'acquisto di CD con marchio SIAE, l'accesso al loro contenuto, la verifica del genere musicale, la messa in sicurezza del supporto informatico e la verifica dell'assenza di manipolazioni, la consegna e il ritiro quotidiano del materiale) costituiscono attività eccessivamente impegnative e gravose, che non possono essere richieste all'Amministrazione penitenziaria. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Tribunale abbia fondato la propria decisione sulla situazione descritta, in termini astratti, dal DAP nel reclamo; i Giudici hanno però omesso di interpellare la Direzione dell'Istituto penitenziario, per conoscere l'effettiva organizzazione interna del "reparto 41-bis" della Casa circondariale di Rebibbia. Né il Tribunale si sarebbe confrontato con quanto dedotto mediante la memoria difensiva, nella quale si rappresentava come una richiesta analoga a quella presentata da Coluccio fosse stata accordata dall'Ufficio di sorveglianza di Roma, in relazione ad altro soggetto ristretto nella medesima sezione, con conseguente disparità di trattamento tra situazioni omogenee.3. [OSCURATO:PERSONA] a chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso come - in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen. - sia da ritenersi legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria, che esprima un diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, allorquando - per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali - non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (tra le altre, Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro, n.m.). [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, dunque, è chiamato a verificare puntualmente che l'impiego - pure in termini generali non precluso dalla normativa vigente - non comporti inesigibili adempimenti, da parte dell'amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi da compiere su dispositivi e supporti, al fine di garantire il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato. Resta infatti centrale, proprio in ragione della natura stessa di detto regime, l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti, tra il detenuto e l'organizzazione di riferimento. 2.1. In vista del raggiungimento del suddetto obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei dispositivi, al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Inoltre, accanto all'astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro esigibilità, quale diretta incidenza sull'organizzazione dell'istituto penitenziario, in termini di impiego delle risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. 2.2. Deve quindi ribadire, questa Corte, la necessità - prioritaria rispetto alla possibilità di riconoscere al detenuto l'utilizzo di compact disk e relativi lettori, ad uso ricreativo - di verificare se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti, a carico dell'amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento in ordine alla possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti, alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.3. Tanto premesso ai fini del corretto inquadramento teorico della questione dedotta, giova ricordare che questa Corte ha ripetutamente affermato la necessità di accodare tutela alle posizioni giuridiche soggettive dei detenuti, che siano qualificabili in termini di "diritto" e che risultino incise da condotte dell'amministrazione che si appalesino violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali "derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio". I presupposti essenziali di tale tutela, dunque, sono costituiti dalla sussistenza — in capo al detenuto - di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo della sussistenza di una condotta, imputabile all'amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907). 3.1. È evidente, peraltro, che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all'ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita negli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che - ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità - impattano legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280532). 3.2. A partire da tale constatazione, questa Corte, da tempo, evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasio, Rv. 258398): la sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549). 3.3. Nel caso di specie, la questione posta dalla difesa (se il detenuto possa detenere CD, peraltro in numero indeterminato, con il relativo lettore) ha natura prettamente organizzativa e, pertanto, rientra nella sfera di attribuzione esclusiva dell'amministrazione penitenziaria, che ha regolato le modalità di esercizio del diritto 4 l' ad ascoltare musica; tale diritto non risulta inibito, bensì gestito e disciplinato in modo tale che ne risulti scongiurata la possibilità di un eccessivo, ingiustificato e, quindi, non esigibile aggravio di impiego di tempo e personale da parte dell'amministrazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere i ricorrenti esenti da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Sentenza Cassazione n. 50842/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris