CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2021
Cassazione n. 07795/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 luglio 2021, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso il 26 giugno 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Benevento che aveva disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Benevento nei confronti del predetto in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (perché in concorso con altri, prima e dopo la dichiarazione di fallimento della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" pronunciata dal Tribunale Fallimentare di Benevento con sentenza del 12/6/2018, distraeva, dissipava, dissimulava ed occultava beni aziendali e non teneva le scritture contabili della società fino al 2014, e le teneva irregolarmente negli anni 2015 e 2016). 1.1. Il Tribunale del riesame specificamente rileva che [OSCURATO:PERSONA], tito- lare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", operante nel settore della ristorazione, due anni prima del fallimento aveva affittato alla società F&[OSCURATO:SOCIETA]. l'intero com- plesso aziendale del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", per 18.000 euro an- nui. Anche attraverso i riscontri ricavati dalle informazioni rese dai dipendenti e dai dialoghi intercettati sull'utenza intestata all'indagato, rilevano altresì i giudici della cautela che sia prima che dopo il fallimento la F&[OSCURATO:SOCIETA]. era di fatto gestita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e che della E&M, subentrata alla prima nel fitto di azienda, era legale rappresentante il nipote di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e socio accomandante il figlio del medesimo, [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale evidenzia altresì che il giorno successivo la stipula del contratto di fitto, [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di ammissione al concordato preventivo, procedura alla quale dopo pochi mesi rinunciava, presentando istanza di fallimento in proprio. Richiamano inoltre i giudici della cautela le indagini svolte sui conti correnti dei familiari dell'indagato, dai quali risulta il versamento ingiustificato di somme di denaro, per un totale di circa 500.000 euro, chiaramente riconducibili ad introiti extra contabili dell'attività di ristorazione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi, uniti all'omessa e/o irregolare tenuta delle scritture contabili, risul- tano, per il Tribunale, indicativi di una strategia dell'indagato di svuotamento del patrimonio dell'impresa. In punto di esigenze cautelari, vengono evidenziati i seguenti elementi: la gravità dei fatti e la reiterazione delle condotte distrattive, il tentativo di sviamento delle indagini - avendo l'indagato indotto i propri dipendenti a rendere dichiarazioni false alla p.g. - il precedente per omicidio colposo ed il carico pendente per ban- carotta risultanti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la predetta ordinanza, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per cassazione l'indagato, articolando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale e sostanziale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 125 e 358 cod. proc. pen. per avere, il Tribunale del riesame, ignorato gli aspetti evidenziati dalla difesa con riferimento agli elementi erroneamente addotti dall'ordinanza applicativa della misura cautelare quali gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati al ricorrente. Trattasi, in primo luogo, dell'asserita condotta preordinata a ritardare il fallimento attraverso la presentazione di un concordato preventivo palesemente inammissibile. Tale finalità dilatoria non trova alcun riscontro, né fattuale, né in astratto, considerato che, all'epoca, in mancanza di creditori istanti, non era ipotizzabile alcun fallimento e che, proprio a tutela dei creditori, l'indagato aveva poi proposto l'istanza di fallimento in proprio. Riguardo la condotta distrattiva attuata mediante i contratti di fitto di azienda alla F&P ed alla E&M, osserva la difesa come il Tribunale del riesame abbia ritenuto la fittizietà degli stessi fondandosi esclusivamente sulla presunta esiguità del canone, nonostante tale dato fosse stato avallato dagli organi delle procedure concorsuali, che avevano dichiarato detti contratti favorevoli alla massa creditoria perché tali da garantirne una maggiore soddisfazione attraverso l'incameramento dei canoni del fitto di azienda e la conservazione dell'avviamento commerciale del ristorante. Anche con riferimento alla riconducibilità all'indagato delle società succedutesi nella gestione dell'azienda poi dichiarata fallita, il Tribunale omette di motivare sulla rilevanza penale di detta condotta. Riguardo la condotta distrattiva attuata mediante l'accreditamento di somme di denaro della fallita sui conti correnti di familiari dell'indagato, la difesa rileva come i giudici del riesame non abbiano fornito elementi tali da far ritenere gli accrediti provenienti da incassi a nero dell'attività di ristorazione, né, essi, hanno motivato sull'irrilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato sulla destinazione di tali somme. Tali versamenti sono stati valorizzati senza alcun accertamento della loro provenienza, nonostante gli inquirenti avessero avuto piena disponibilità degli estratti conto dei rapporti bancari esaminati. In ogni caso tali versamenti sui conti dei familiari non possono integrare il reato di bancarotta per distrazione non essendo le somme giammai entrate a far parte del patrimonio dell'impresa fallita, essendo al più configurabile l'ipotesi dell'appropriazione indebita in danno della società locataria. Da ultimo, con riferimento alla bancarotta documentale, la difesa evidenzia come il Tribunale del Riesame abbia omesso di motivare sull'inesistenza ed inattendibilità delle scritture, la cui regolarità, di converso, era stata certificata dagli organi fallimentari. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento al giudizio di pericolosità dell'indagato in punto di esigenze cautelari. Osserva la difesa come l'ordinanza impugnata faccia riferimento al tentativo di sviamento delle indagini realizzato dall'indagato mediante l'induzione di quasi tutti i propri dipendenti a rendere dichiarazioni false alla p.g., nonostante detta condotta, al più configurante un tentativo di inquinamento delle prove, veniva ritenuta già ininfluente dal G.I.P. che nell'applicare la misura dichiarava che si dovesse fronteggiare solo il pericolo di recidivanza "essendo insussistente il pericolo di inquinamento delle prove, apparendo ormai lei indagini complete". Dal testo dell'impugnata ordinanza non risulta come tale condotta possa indurre a ritenere un concreto e attuale pericolo di recidiva in relazione alla commissione di delitti di bancarotta fraudolenta che trovano un naturale sbarramento sia nella dichiarazione di fallimento e nell'intervento degli organi della procedura nella gestione dei crediti e dei debiti della fallita, sia nell'atto di vendita dell'attività alla E&[OSCURATO:SOCIETA].. Né può definirsi conforme a legge l'individuazione del pericolo di recidiva nei precedenti penali dell'indagato. Non rileva, in tal senso, né il delitto di omicidio colposo, perché risalente nel tempo - e comunque riferito a delitto colposo - né la pendenza del procedimento per bancarotta fraudolenta, non essendo tale circostanza equiparabile ad un precedente penale dell'indagato, e nemmeno indicativo della sua personalità, rispetto alla quale, peraltro, la difesa evidenzia l'avvenuto deposito dei verbali dibattimentali da cui emerge la condotta positiva tenuta dall'[OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame omette di motivare altresì sull'attualità delle esigenze cautelari, considerata la distanza di oltre un anno tra le indagini e la richiesta della misura e l'emissione dell'ordinanza coercitiva da parte del GIP. Da ultimo, manca di considerare che l'impiego fraudolento del complesso aziendale scongiurato con l'applicazione della misura è oramai reso impossibile dal fatto, ignorato anche dal G.I.P., che il complesso aziendale "[OSCURATO:PERSONA]" è stato definitivamente venduto dalla curatela alla E&[OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. I motivi in esso contenuti hanno ad oggetto censure aspecifiche, poiché meramente reiterative delle questioni proposte innanzi al giudice del riesame e dallo stesso disattese con argomenti adeguati, e, ad ogni modo, impostate in fatto ovvero manifestamente infondate.In proposito, va anzitutto rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correla- zione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fon- damento dell'impugnazione, non potendo quest'ultima ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, Sen- tenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In tal senso, deve essere ribadito anche in sede cautelare il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi con- siderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). Va altresì rammentato che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv, 269438). Come meglio si dirà nel prosieguo, con riferimento all'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dei singoli rilievi prospettati dal ricorrente, non risultando "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761), l'impugnato provvedimento rimane qui non sindacabile.2. Il primo motivo è inammissibile. Con tale motivo, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, la difesa contesta gli elementi valorizzati dal Tribunale del Riesame quali gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di bancarotta contestati al ricorrente, ribadendo quanto già prospettato innanzi al giudice del riesame e dallo stesso - anche implicitamente - disatteso. Ciò, anche senza considerare, quale ulteriore profilo di inammissibilità, che le censure prospettate, di là dei vizi formalmente denunciati, suggeriscono una rivalutazione del compendio indiziario alternativa rispetto a quella offerta e compiutamente argomentata dai giudici di merito, non ammessa in questa sede anche perché implicante valutazione in fatto. Contrariamente a quanto diversamente sostenuto dalla difesa, che, a tal proposito, lamenta l'assenza di qualsiasi riscontro fattuale e/o astratto, la finalità dilatoria perseguita dal ricorrente mediante la presentazione di una proposta di concordato preventivo palesemente inammissibile è sostenuta dal giudice del riesame a fronte di un'attenta analisi degli elementi di fatto. Segnatamente, rilevato il carattere artificioso del fitto di ramo di azienda a prestanomi, stipulato in previsione dell'inevitabile fallimento al solo scopo di proseguire nella gestione del ristorante ed incamerare a nero consistenti introiti, privando i creditori delle garanzie dei beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio dell'attività, il Tribunale del Riesame ha ritenuto che "diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la domanda di concordato preventivo aveva chiaramente il fine di ritardare gli effetti della dichiarazione di fallimento, attraverso la previsione formale di un piano volto a risanare l'azienda, che mai sarebbe stato attuato, venendo infatti velocemente ritirato dall'indagato nell'evidente consapevolezza della sua strumentalità". Il giudice della cautela mostra, pertanto, di confrontarsi con le argomentazioni offerte dalla difesa che, invece, tentano di ascrivere l'agire del ricorrente alla volontà di tutelare le garanzie del ceto creditorio, considerando anche il fatto che egli avesse proposto l'istanza di fallimento in proprio per garantire, nell'avulsa prospettazione difensiva, il "principio di consecuzione delle procedure"; argomentazioni difensive da intendersi evidentemente disattese, anche se non esplicitamente confutate, alla stregua della complessiva motivazione resa al riguardo dal tribunale. A tal proposito, costituisce assunto pacifico nella giurisprudenza di legittimità l'incensurabilità della pronuncia che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c. 1, lett. e) cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, Sentenza n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv.276741 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 1405 del 10/12/2013 Cento e altri, Rv. 259643 - 01). Inoltre, alcuna illogicità è da rinvenirsi nella natura distrattiva attribuita al contratto di fitto di azienda stipulato con la F&[OSCURATO:SOCIETA]. (a cui poi è subentrata la E&M s.a.$). Sul punto, basti osservare che, lungi dal fondare tale assunto "esclusivamente sulla presunta esiguità del canone di affitto... elemento questo di cui gli organi delle procedure concorsuali...erano pienamente a conoscenza e che hanno avallato", il Tribunale del riesame dà atto dei risultati delle indagini dai quali emerge la fittizietà dell'operazione e, segnatamente, la strategia dell'indagato di svuotamento dell'impresa posto che, esercitando il controllo di fatto sia sulla F&[OSCURATO:SOCIETA]. che sulla E&[OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe potuto continuare a gestire il ristorante anche dopo l'avvio delle procedure concorsuali e a distrarne gli introiti, omettendo di annotarli nelle scritture contabili e versandoli su conti personali. Sicchè ancora una volta il motivo, a fronte della logicità del costrutto argomentativo del provvedimento impugnato, si presenta aspecifico nei contenuti e sotto tale profilo è stato ritenuto inammissibile. A tal proposito, prive di pregio e dimostrative di una non attenta analisi dell'impugnato provvedimento, sono anzitutto le censure prospettate dalla difesa con riferimento alla riconducibilità all'indagato delle già citate società succedutesi nella gestione dell'azienda poi dichiarata fallita, compiutamente argomentata dal Tribunale attraverso il richiamo alle dichiarazioni rese dai dipendenti e i dialoghi intercettati sull'utenza intestata all'indagato ed altresì al fatto che la F&P s.r.I., formalmente rappresentata da prestanomi, era divenuta operativa solo alla data del fitto di azienda ed aveva sede al medesimo indirizzo della ditta individuale dell'indagato, coincidente con quello della sua residenza. Diversamente non può concludersi neppure riguardo al vizio di motivazione dedotto con riferimento alla distrazione degli introiti extracontabili dell'attività di ristorazione, effettuata mediante versamenti di somme di denaro liquide sui conti correnti dei familiari dell'indagato, avendo il Tribunale del Riesame dato atto del fatto che gli stessi avvenivano in periodi di poco antecedenti alla presentazione della richiesta di ammissione al concordato preventivo e anche dopo la dichiarazione di fallimento, che non risultavano, in capo ai titolari dei conti, redditi idonei a giustificare tali movimentazioni, osservando come, ad ogni modo, il ricorrente non avesse fornito alcun documento idoneo a dimostrare quanto dichiarato in sede di interrogatorio di garanzia in merito all'impiego di dette somme per scopi aziendali (avendo in buona sostanza l'indagato ammesso i trasferimenti di denaro sia pur giustificandoli con la indimostrata destinazione al pagamento dei creditori). Ciò, peraltro, in ossequio all'insegnamento di legittimità per il quale in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione della loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società (Sez. 5, Sentenza n. 6548 del 10/12/2018, Villa, Rv. 275499 - 01). Alle considerazioni sin qui esposte è da aggiungersi, quindi, la manifesta infondatezza delle censure relative all'asserita violazione dell'art. 358 cod. proc. pen., dedotta dalla difesa con riferimento al mancato accertamento dell'effettiva destinazione delle somme versate dall'indagato sui conti correnti dei familiari. Sul punto, va altresì osservare che in linea generale, in tema di misure cautelari, nella nozione di "elementi a favore" che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell'ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà (Sez. 5 - , Sentenza n. 44341 del 13/05/2019, Paris, Rv. 277127 - 01). In ogni caso, come già sopra detto, è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad avere ammesso, in sede di interrogatorio, tali trasferimenti di denaro sui conti intestati alla moglie senza fornire giustificazione documentata in ordine alla sorte del denaro in tal modo sottratto alle casse societarie; e ciò, secondo la granitica giurisprudenza di questa Corte sopra indicata, è da porre alla base della ritenuta natura distrattiva di siffatte operazioni ingiustificate di trasmigrazione di somme di denaro al di fuori del circuito societario. Anche con riferimento alla bancarotta documentale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa circa l'assenza di motivazione in ordine alla loro inesistenza ed inattendibilità, il giudice del riesame ha valutato le stesse a fronte del complessivo quadro indiziario, ritenendole funzionali alla sottrazione degli importi di denaro rivenienti dai ricavi, e quindi riconducibili alla società, e mai destinati all'attività di impresa. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano gli elementi fondanti la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, c. 1, lett. c) cod. proc. pen.. Le censure ivi prospettate, difatti, sono manifestamente infondate e dimostrative anch'esse della mancanza di un puntuale confronto con le argomentazioni fornite dal provvedimento impugnato, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti la concreta commissione della condotta, sulla base dei quali il tribunale ha ritenuto che nei confronti dell'indagato siano configurabili ragioni di cautela riferibili al rischio di recidiva e al pericolo, quindi, di reiterazione dei reati. Ciò, in aperta conflittualità con il principio - che, si è detto, deve essere ribadito anche in sede cautelare - secondo cui, quanto al ricorso per cassazione, i motivi difensivi sono da considerarsi aspecifici se mancanti di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, Kasem, Rv. 259456; Sez. 2, n. 36406 del 27/6/2012, Livrieri, Rv. 253983; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Privi di pregio si mostrano i rilievi prospettati in merito alla valorizzazione del tentativo di sviamento delle indagini realizzato dall'indagato mediante l'induzione dei propri dipendenti a rendere dichiarazioni false alla p.g., ritenuta non compiutamente motivata dal Tribunale del Riesame quale indice del concreto ed attuale pericolo di recidiva in relazione alla commissione di delitti di bancarotta fraudolenta. Invero, la rilevanza di tale elemento, seppure già esclusa del G.I.P. con riferimento alla sussistenza di un pericolo di inquinamento probatorio, è stata valorizzata dal Tribunale per connotare la personalità negativa dell'[OSCURATO:PERSONA] e la sua pericolosità sociale dalla quale desumere, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il concreto ed attuale pericolo di commissione di delitti della stessa indole o specie di quello per cui si procede. In tal senso, occorre osservare come in tema di esigenze cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non sia equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, Sentenza n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 22/01/2020, Oliviero, Rv. 279122 - 01). Il rischio di reiterazione è, inoltre, correttamente desunto dal vissuto criminale dell'indagato, segnatamente, dal precedente penale, essendo ciò previsto dalla lettera dell'art. 274, lett. c), c.p.p., e, soprattutto, dal carico pendente per bancarotta, in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte che, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ritiene possano essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari (Sez. 2, Sentenza n. 7045 del 12/11/2013, Pmt in proc. Notarangelo, Rv. 258786 - 01).In definitiva, quanto all'illogicità della motivazione solo formalmente denunciata dal ricorrente, si osserva come essa lamenti piuttosto il mancato apprezzamento delle testimonianze relative al pendente procedimento per bancarotta, dalle quali si evincerebbe la condotta positiva tenuta dall'[OSCURATO:PERSONA] in tali occasioni, e suggerisca, in realtà, una rivalutazione degli elementi di fatto che esula dai poteri di controllo di questa corte di legittimità, ed è, pertanto, inammissibile. Difatti, è utile ribadire che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il