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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 08773/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 aprile 2021, il Tribunale di Crotone, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. relativamente alle quattro sentenze ivi indicate e segnatamente: sentenza del 15/12/2008, emessa dal Tribunale di Bologna, definitiva in data 21/01/2009 in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, 640 e 61 n. 7 cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] di Savena dal settembre 2002 fino al 10/01/2003; sentenza del 18/01/2010 emessa dal Tribunale di Modena, definitiva in data 31/7/2010, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.,commesso in Modena in data 28/4/2004; sentenza emessa in data 22/10/2013 dal Tribunale di Ferrara, definitiva in data 14/02/2014, per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 646 e 61 n. 11 cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] e Ferrara dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 9/11/2011; sentenza del 11/7/2017, emessa dal Tribunale di Crotone, definitiva il 2/10/2017, per i reati di cui agli artt. 216, n. 1, 219, comma secondo, n. 1, e 223 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, commessa il 20/4/2011 in Crotone.

Il Tribunale, nel motivare la propria decisione, ha escluso che la commissione dei suddetti reati fosse avvenuta nel medesimo arco temporale, né tantomeno ha ravvisato l'omogeneità delle circostanze di tempo e luogo, e la identità delle modalità esecutive delle condotte, giudicando insussistenti gli elementi per il riconoscimento della richiesta continuazione tra i reati.

2. Avverso la indicata ordinanza il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo.

2.1. Con detto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.,richiamato dall'art.671 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.

2.2. Nello svolgimento del motivo si sostiene che i diversi reati di cui alle sopra indicate sentenze sono stati commessi in circostanze di tempo e di luogo omogenee e che sono tutti offensivi del patrimonio.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. All'udienza del 15 aprile 2022 il processo è stato rinviato per la trattazione all'udienza del 20 aprile 2022, come da verbale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo proposto è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.2.

Il ricorso proposto tende all'apprezzamento dei presupposti di fatto per i quali il provvedimento impugnato sarebbe viziato.

La motivazione, pur riconoscendo quale bene giuridico violato il patrimonio, chiarisce con logicità e congruità che mancano gli elementi necessari per considerare i diversi reati quale espressione di un unico disegno criminoso.

Si tratta invero di fatti diversi nel tempo di commissione, avvenuti in territori altrettanto differenti e con modalità non assimilabili tra loro salvo, come detto, la comune offensività del patrimonio.

Nè v'è prova che il ricorrente si sia preventivamente rappresentato e abbia così deciso di attuare, tale sequenza criminosa, che appare dimostrativa, al contrario, di una scelta di vita diretta ad acquisire — con modalità diverse — illeciti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 aprile 2021, il Tribunale di Crotone, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. relativamente alle quattro sentenze ivi indicate e segnatamente: sentenza del 15/12/2008, emessa dal Tribunale di Bologna, definitiva in data 21/01/2009 in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, 640 e 61 n. 7 cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] di Savena dal settembre 2002 fino al 10/01/2003; sentenza del 18/01/2010 emessa dal Tribunale di Modena, definitiva in data 31/7/2010, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.,commesso in Modena in data 28/4/2004; sentenza emessa in data 22/10/2013 dal Tribunale di Ferrara, definitiva in data 14/02/2014, per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 646 e 61 n. 11 cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] e Ferrara dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 9/11/2011; sentenza del 11/7/2017, emessa dal Tribunale di Crotone, definitiva il 2/10/2017, per i reati di cui agli artt. 216, n. 1, 219, comma secondo, n. 1, e 223 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, commessa il 20/4/2011 in Crotone. Il Tribunale, nel motivare la propria decisione, ha escluso che la commissione dei suddetti reati fosse avvenuta nel medesimo arco temporale, né tantomeno ha ravvisato l'omogeneità delle circostanze di tempo e luogo, e la identità delle modalità esecutive delle condotte, giudicando insussistenti gli elementi per il riconoscimento della richiesta continuazione tra i reati. 2. Avverso la indicata ordinanza il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo. 2.1. Con detto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.,richiamato dall'art.671 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. 2.2. Nello svolgimento del motivo si sostiene che i diversi reati di cui alle sopra indicate sentenze sono stati commessi in circostanze di tempo e di luogo omogenee e che sono tutti offensivi del patrimonio. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del 15 aprile 2022 il processo è stato rinviato per la trattazione all'udienza del 20 aprile 2022, come da verbale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.2. Il ricorso proposto tende all'apprezzamento dei presupposti di fatto per i quali il provvedimento impugnato sarebbe viziato. La motivazione, pur riconoscendo quale bene giuridico violato il patrimonio, chiarisce con logicità e congruità che mancano gli elementi necessari per considerare i diversi reati quale espressione di un unico disegno criminoso. Si tratta invero di fatti diversi nel tempo di commissione, avvenuti in territori altrettanto differenti e con modalità non assimilabili tra loro salvo, come detto, la comune offensività del patrimonio. Nè v'è prova che il ricorrente si sia preventivamente rappresentato e abbia così deciso di attuare, tale sequenza criminosa, che appare dimostrativa, al contrario, di una scelta di vita diretta ad acquisire — con modalità diverse — illeciti
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