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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20776/2026

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GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];A Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata confermata la decisione del Giudice di pace, che ha condannato l'imputato in ordine al reato continuato di cui all'art. 612 cod. pen.; Letta la memoria tempestivamente proposta nell'interesse dell'imputato, con la quale sono state ribadite le ragioni dell'impugnazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in riferimento alla valutazione d'attendibilità della persona offesa, si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione, non consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge per aver il Tribunale fondato il giudizio di responsabilità penale dell'imputato su una prova assunta in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 197 lett.

B) cod. proc. pen. per essere la parte civile imputata in procedimento connesso, è inammissibile per genericità, poiché non è specificato se la documentazione dei procedimenti pendenti a carico della persona offesa siano stati stati portati a conoscenza del Giudice di pace prima o dopo l'escussione di questa: in tema di prova dichiarativa, invero, l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624 - 01); deduzione preventiva qui non dedotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];A Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata confermata la decisione del Giudice di pace, che ha condannato l'imputato in ordine al reato continuato di cui all'art. 612 cod. pen.; Letta la memoria tempestivamente proposta nell'interesse dell'imputato, con la quale sono state ribadite le ragioni dell'impugnazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in riferimento alla valutazione d'attendibilità della persona offesa, si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione, non consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge per aver il Tribunale fondato il giudizio di responsabilità penale dell'imputato su una prova assunta in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 197 lett. B) cod. proc. pen. per essere la parte civile imputata in procedimento connesso, è inammissibile per genericità, poiché non è specificato se la documentazione dei procedimenti pendenti a carico della persona offesa siano stati stati portati a conoscenza del Giudice di pace prima o dopo l'escussione di questa: in tema di prova dichiarativa, invero, l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624 - 01); deduzione preventiva qui non dedotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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