CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16971/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/06/2021 della Corte di appello di Ancona che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena (principale) di due anni di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 08/02/2019 del Tribunale di Macerata per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (capi C e D della rubrica). 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli indizi di reato. Osserva che l'assenza delle quietanze attestanti i versamenti e dei documenti comprovanti i rapporti commerciali tra la propria impresa e la società «[OSCURATO:SOCIETA].» non prova l'inesistenza di tali rapporti risolvendosi, piuttosto, in una ingiustificata inversione dell'onere della prova. Non rileva nemmeno la mancata registrazione del marchio "AQL", comunque presente sulle tute dei piloti e delle motociclette del team [OSCURATO:PERSONA], che non rende per ciò solo inesistenti le prestazioni oggetto delle fatture in contestazione, laddove la presenza del logo lascia pensare l'esatto contrario, l'adempimento, cioè, della prestazione pubblicitaria. Non viene nemmeno specificata l'entità dell'imposta evasa; non lo indica la rubrica, non lo affermano i Giudici di merito. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in relazione alla pendenza del procedimento tributario per i medesimi fatti. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per indeterminatezza della confisca disposta dalla gravata sentenza. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.11 primo ed il terzo motivo costituiscono la letterale riedizione, rispettivamente, del primo e del quarto motivo di appello; 3.2.manca, all'evidenza, qualsiasi correlazione tra i vizi (genericamente) denunciati e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato; 3.3.secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425 - 01); 3.4.è dunque inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente dìsattesi dalla corte di merìto, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42406 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708 - 01; Sez. 6, n. 12 del 29/10(1996, dep. 1997, Rv. 206507 - 01); 3.5.il secondo motivo pone questioni di fatto non dedotte in appello e che dunque non possono essere devolute per la prima volta in questa sede. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Amm