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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 28431/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]2:ese, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.355 cod. proc. pen., confermava il decreto del 16 marzo 2022 con il quale il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro probatorio di rubriche, agende, documentazione di rapporti bancari, memorie elettroniche di computer e chiavette ubs, appartenenti o nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio di cui agli artt. 319 e 320 cod. pen., per avere, tra dicembre 2020 e febbraio 2021, nella veste di amministratore della Malfitano s.r.I., promesso o consegnato denaro o altre utilità a [OSCURATO:PERSONA], responsabile Anas e responsabile per l'appalto di lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza della tangenziale di Catania, nonché a [OSCURATO:PERSONA], direttore di quei lavori, i quali avevano omesso di segnalare irregolarità nella esecuzione del contratto, avevano suggerito soluzioni tecniche per evitare la risoluzione del medesimo contratto, adoperandosi presso altri funzionari per sbloccare l'incasso della seconda anticipazione.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Pizzo, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti sette motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e

321. cod. pen., 253 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame, con motivazione apparente, omesso di effettuare la verifica della idoneità degli indicati elementi indiziari (analizzati solo sotto l'aspetto quantitativo) ad integrare gli estremi del delitto ipotizzato, nonostante tutti gli atti compiuti dai funzionari pubblici fossero stati rispettosi della disciplina in materia di appalti pubblici e non vi sia prova della dazione o premessa di denaro o altra utilità da parte dell'indagato.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., per avere il Tribunale di Roma, con motivazione apparente, ritenuto l'esistenza di indizi di reità in ordine alla configurabilità dell'atto contrario ai doveri di ufficio consistente nell'avere tollerato la sostituzione della impresa consorziata esecutrice dei lavori e della mancanza di requisiti in capo alla società Malfitano subentrata alla [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di esecuzione del contratto, benché gli indicati requisiti dovessero sussistere solo in capo al [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario dell'appalto (che, a differenza di quanto asserito dalla polizia giudiziaria, era un consorzio stabile a norma di legge) e non anche in capo ad una società consorziate.

2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., per avere il Tribunale del riesame, con motivazione assente, ritenuto l'esistenza di indizi di reità in ordine alla configurabilità dell'atto contrario ai doveri di ufficio consistente nell'avere tollerato la sostituzione della consorziata designata [OSCURATO:SOCIETA]. con la Malfitano s.r.I., sostituzione operata dal [OSCURATO:PERSONA] che era del tutto legittima, in caso di sopravvenute esigenze organizzative e imprenditoriali, in base alla normativa vigente in materia di appalti; situazione che avrebbe in ogni caso escluso la possibilità di una risoluzione del contratto da parte dell'ente appaltante.

2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., per avere il Tribunale di Roma, con motivazione assente, ritenuto l'esistenza di indizi di reità in ordine alla configurabilità dell'atto contrario ai doveri di ufficio consistente nell'acquisto, da parte della società Malfitano, di barriere dalla società Ticopter: benché fosse stato dimostrato dalla difesa che la Malfitano si era rivolta per l'approvvigionamento alla società [OSCURATO:PERSONA], e che solo perché quest'ultima non disponeva di 'varchi amovibili', si era vista costretta a formulare una offerta alla Ticopter, indicata dal personale della Marcegaglia e non da alcun funzionario pubblico. 2.5.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., 35, comma 18, d.lgs. n. 50 del 2016, per avere il Tribunale dei riesame, con motivazione assente, ritenuto l'esistenza di indizi di reità in ordine alla corifigurabilità dell'atto contrario ai doveri di ufficio consistente nell'asserito sblocco delle anticipazioni sui lavori da eseguire, atto in ogni caso dovuto (il cui compimento, per tali ragioni, era stato sollecitato dal [OSCURATO:PERSONA]), aspetto questo di cui non vi è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato.

2.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., 35, comma 18, d.lgs. cit., per avere il Tribunale di Roma, con motivazione apparente, ritenuto l'esistenza di indizi di reità in ordine alla indebita dazione o promessa di denaro o altra utilità, a tal fine ingiustificatamente valorizzando il contenuto di una intercettazione dal significato tutt'altro che univoco, nel corso della quale gli interlocutori avevano fatto riferimento a regalie di beni alimentari di modesto valore ("uova fresche").

2.7. Violazione di legge, anche per motivazione meramente apparente, per avere il Tribunale del riesame omesso di indicare quale fosse il periculum in mora giustificativo della misura reale e quale fosse la finalità di un sequestro, che non aveva interessato i funzionari pubblici coindagati e aveva avuto in realtà una funzione meramente esplorativa, come desumibile dal generico riferimento alle res contenitore senza alcuna indicazione delle res contenute.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.[OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato.

2. I primi sei motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono manifestamente infondati o sono stati presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale il sequestro probatorio deve essere motivato in relazione all'esistenza del fumus commissí delicti, inteso come astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziarma (in questo senso, tra le altre, Sez.

U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657).

Ai fini della legittimità di tale misura reale, dunque, non occorre una verifica approfondita sulla concreta fondatezza dell'accusa, ma il controllo circa la concreta possibilità di sussumere - secondo regole di congruenza - il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera affermazione della esistenza dell'illecito da parte del rappresentante della pubblica accusa e tanto meno la prospettazione della necessità dell'effettuazione di investigazioni meramente esplorative in relazione ad notítía criminis (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 37639 del 13/03;2019, Bufano, Rv. 277061; Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, Pesci, Rv. 271643).

Di tale regula furis il Tribunale del riesame di Roma ha fatto corretta applicazione, esponendo in maniera analitica i risultati delle indagini fin qui espletate e la concreta possibilità, sulla base di criteri di congruenza logica, che gli elementi di conoscenza a disposizione potessero integrare gli estremi del delitto per il quale si procede.

I giudici di merito hanno chiarito come gli atti contrari ai doversi di ufficio posti in essere dai pubblici agenti - il funzionario dell'Anas responsabile del procedimento e il direttore dei lavori appaltati - avessero riguardato, in particolare, per un verso l'aver tollerato l'avvenuta viola2:ione da parte del consorzio vincitore dell'appalto della violazione di regole che avrebbero potuto portare alla risoluzione del contratto (dato che la società corsorziata Sibar, che nell'offerta era stata indicata come la ditta esecutrice dei lavori in quanto in possesso delle relative attestazioni soa e della capacità tecnica di settore, era stata sostituita dalla società Malfitano, amministrata dal Pizzo, che quelle attestazioni non aveva): circostanza riscontrata, in via di iniziale ricostruzione investigativa, dal tenore di quelle conversazioni captate dagll inquirenti - messe in debito risalto nell'ordinanza impugnata e significativamente sottaciute nel ricorso - che avevano comprovato come il legale rappresentante del Consorzio avesse chiesto all'amministratore della Sibar di non uscire dal consorzio per non compromettere l'aggiudicazione (questione di cui il primo aveva pure discusso con il Pizzo proprio segnalando come la Malfitano non avesse i requisiti richiesti dal Bando, e come di tale aspetto problematico fossero stati pure interessati i funzionari dell'Anas).

E, per altro verso, come la consegna di "utilità" dal Pizzo e da altro privato a pubblici funzionari avesse fatto immediatamente seguito, come dimostrato in via indiziaria dal contenuto di altre intercettazioni, alla ricezione da parte del Consorzio dell'importo per l'anticipazione dei lavori che era stata appena liquidata dall'Anas.

In tale contesto, appaiono prive di pregio e in parte pure aspecifiche - per l'omesso effettivo confronto con il contenuto argomentativo del provvedimento gravato - le doglianze difensive, tutte finalizzate a sostenere l'infondatezza della notizia di reato in ragione di un'asserita legittimità formale dell'operato del [OSCURATO:PERSONA]; ovvero caratterizzate nel proporre una diversa lettura delle emergenze procedimentali, in specie del contenuto di talune intercettazioni, che è operazione afferente a presunti vizi di motivazione, pacificamente non deducibili, in base a quanto disposto dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., con il ricorso per cassazione avverso alle ordinanze in materia di misure reali.

3. Il settimo e ultimo motivo del ricorso è infondato.

Priva di rilevanza è la circostanza che il provvedimento di sequestro probatorio avrebbe avuto come destinatario il privato„ indicato nell'imputazione come uno dei corruttori, e non anche i due pubblici funzionari menzionati nell'addebito come soggetti corrotti.

Il Tribunale di Roma ha, inoltre, replicato in maniera adeguata alla doglianza formulata dall'impugnante circa la necessità di una correlazione tra il mezzo di ricerca della prova attivato e le finalità investigative che si intendono perseguire, dunque in ordine all'indispensabile collegamento che deve essere rappresentato circa la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa.

Difetto motivazionale che è insussistente laddove si consideri che il giudice del riesame ha confermato il provvedimento genetico della misura facendo riferimento alla natura delle cose di cui era stato disposto il sequestro e implicitamente alle caratteristiche di quanto specificamente ricercato.

Aspetto, questo, del quale la difesa si è infruttuosamente doluta, segnalando come il Tribunale si fosse limitato ad mero riferimento alle 'res contenitore' senza alcuna indicazione delle 'res contenute': laddove invece il rinvio operato dalla ordinanza impugnata all'originario decreto di perquisizione e sequestro è funzionale allo scopo, tenuto conto che in tale secondo provvedimento il Pubblico Ministero aveva precisato che la ricerca delle cose da sequestrare avrebbe dovuto specificamente riguardare le annotazioni, i messaggi e gli appunti contenuti in rubriche o agente di lavoro attinenti alla vicenda corruttiva oggetto di indagine; nonché la documentazione bancaria concernente il possibile transito del prezzo o del profitto del reato.

La motivazione dell'ordinanza oggetto del ricorso risulta pure congrua, laddove si ricordi come, secondo l'indirizzo interpretativo oramai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, anche nell'applicazione delle misure cautelari reali devono occorre rispettare i principi di proporzionalità ed adeguatezza, sicché è illegittimo il sequestro a fini probatori di dispositivi elettronici che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (così, ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, Sentenza n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949; Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Lillo, Rv. 272539).

La questione della ricerca meramente esplorativa del mezzo di ricerca della prova attivato è stata posta dalla difesa dell'indagato in termini generici, senza considerare che il provvedimento impugnato fa, sul punto, rinvio al decreto di perquisizione e sequestro nel quale il Pubblico Ministero aveva puntualizzato come la polizia giudiziaria avrebbe dovuto cercare la documentazione innanzi indicata nella copia forense delle memorie elettroniche eventualmente acquisite: a tal fine provvedendo, nel contraddittorio con i difensori delle parti interessate, ad acquisire quelle copie e ad estrarre i soli dati di rilevanza probatoria, disponendo, all'esito, la restituzione dei dispositivi e delle copie forensi agli aventi diritto.

Profili motivazionali con i quali il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi.

4. Segue la condanna del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]2:ese, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.355 cod. proc. pen., confermava il decreto del 16 marzo 2022 con il quale il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro probatorio di rubriche, agende, documentazione di rapporti bancari, memorie elettroniche di computer e chiavette ubs, appartenenti o nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio di cui agli artt. 319 e 320 cod. pen., per avere, tra dicembre 2020 e febbraio 2021, nella veste di amministratore della Malfitano s.r.I., promesso o consegnato denaro o altre utilità a [OSCURATO:PERSONA], responsabile Anas e responsabile per l'appalto di lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza della tangenziale di Catania, nonché a [OSCURATO:PERSONA], direttore di quei lavori, i quali avevano omesso di segnalare irregolarità nella esecuzione del contratto, avevano suggerito soluzioni tecniche per evitare la risoluzione del medesimo contratto, adoperandosi presso altri funzionari per sbloccare l'incasso della seconda anticipazione. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Pizzo, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti sette motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321. cod. pen., 253 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame, con motivazione apparente, omesso di effettuare la verifica della idoneità degli indicati elementi indiziari (analizzati solo sotto l'aspetto quantitativo) ad integrare gli estremi del delitto ipotizzato, nonostante tutti gli atti compiuti dai funzionari pubblici fossero stati rispettosi della disciplina in materia di appalti pubblici e non vi sia prova della dazione o premessa di denaro o altra utilità da parte dell'indagato. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., per avere il Tribunale di Roma, con motivazione apparente, ritenuto l'esistenza di indizi di reità in ordine alla configurabilità dell'atto contrario ai doveri di ufficio consistente nell'avere tollerato la sostituzione della impresa consorziata esecutrice dei lavori e della mancanza di requisiti in capo alla società Malfitano subentrata alla [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di esecuzione del contratto, benché gli indicati requisiti dovessero sussistere solo in capo al [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario dell'appalto (che, a differenza di quanto asserito dalla polizia giudiziaria, era un consorzio stabile a norma di legge) e non anche in capo ad una società consorziate. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., per avere il Tribunale del riesame, con motivazione assente, ritenuto l'esistenza di indizi di reità in ordine alla configurabilità dell'atto contrario ai doveri di ufficio consistente nell'avere tollerato la sostituzione della consorziata designata [OSCURATO:SOCIETA]. con la Malfitano s.r.I., sostituzione operata dal [OSCURATO:PERSONA] che era del tutto legittima, in caso di sopravvenute esigenze organizzative e imprenditoriali, in base alla normativa vigente in materia di appalti; situazione che avrebbe in ogni caso escluso la possibilità di una risoluzione del contratto da parte dell'ente appaltante. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., per avere il Tribunale di Roma, con motivazione assente, ritenuto l'esistenza di indizi di reità in ordine alla configurabilità dell'atto contrario ai doveri di ufficio consistente nell'acquisto, da parte della società Malfitano, di barriere dalla società Ticopter: benché fosse stato dimostrato dalla difesa che la Malfitano si era rivolta per l'approvvigionamento alla società [OSCURATO:PERSONA], e che solo perché quest'ultima non disponeva di 'varchi amovibili', si era vista costretta a formulare una offerta alla Ticopter, indicata dal personale della Marcegaglia e non da alcun funzionario pubblico. 2.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., 35, comma 18, d.lgs. n. 50 del 2016, per avere il Tribunale dei riesame, con motivazione assente, ritenuto l'esistenza di indizi di reità in ordine alla corifigurabilità dell'atto contrario ai doveri di ufficio consistente nell'asserito sblocco delle anticipazioni sui lavori da eseguire, atto in ogni caso dovuto (il cui compimento, per tali ragioni, era stato sollecitato dal [OSCURATO:PERSONA]), aspetto questo di cui non vi è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato. 2.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., 35, comma 18, d.lgs. cit., per avere il Tribunale di Roma, con motivazione apparente, ritenuto l'esistenza di indizi di reità in ordine alla indebita dazione o promessa di denaro o altra utilità, a tal fine ingiustificatamente valorizzando il contenuto di una intercettazione dal significato tutt'altro che univoco, nel corso della quale gli interlocutori avevano fatto riferimento a regalie di beni alimentari di modesto valore ("uova fresche"). 2.7. Violazione di legge, anche per motivazione meramente apparente, per avere il Tribunale del riesame omesso di indicare quale fosse il periculum in mora giustificativo della misura reale e quale fosse la finalità di un sequestro, che non aveva interessato i funzionari pubblici coindagati e aveva avuto in realtà una funzione meramente esplorativa, come desumibile dal generico riferimento alle res contenitore senza alcuna indicazione delle res contenute. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. I primi sei motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono manifestamente infondati o sono stati presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale il sequestro probatorio deve essere motivato in relazione all'esistenza del fumus commissí delicti, inteso come astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziarma (in questo senso, tra le altre, Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657). Ai fini della legittimità di tale misura reale, dunque, non occorre una verifica approfondita sulla concreta fondatezza dell'accusa, ma il controllo circa la concreta possibilità di sussumere - secondo regole di congruenza - il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera affermazione della esistenza dell'illecito da parte del rappresentante della pubblica accusa e tanto meno la prospettazione della necessità dell'effettuazione di investigazioni meramente esplorative in relazione ad notítía criminis (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 37639 del 13/03;2019, Bufano, Rv. 277061; Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, Pesci, Rv. 271643). Di tale regula furis il Tribunale del riesame di Roma ha fatto corretta applicazione, esponendo in maniera analitica i risultati delle indagini fin qui espletate e la concreta possibilità, sulla base di criteri di congruenza logica, che gli elementi di conoscenza a disposizione potessero integrare gli estremi del delitto per il quale si procede. I giudici di merito hanno chiarito come gli atti contrari ai doversi di ufficio posti in essere dai pubblici agenti - il funzionario dell'Anas responsabile del procedimento e il direttore dei lavori appaltati - avessero riguardato, in particolare, per un verso l'aver tollerato l'avvenuta viola2:ione da parte del consorzio vincitore dell'appalto della violazione di regole che avrebbero potuto portare alla risoluzione del contratto (dato che la società corsorziata Sibar, che nell'offerta era stata indicata come la ditta esecutrice dei lavori in quanto in possesso delle relative attestazioni soa e della capacità tecnica di settore, era stata sostituita dalla società Malfitano, amministrata dal Pizzo, che quelle attestazioni non aveva): circostanza riscontrata, in via di iniziale ricostruzione investigativa, dal tenore di quelle conversazioni captate dagll inquirenti - messe in debito risalto nell'ordinanza impugnata e significativamente sottaciute nel ricorso - che avevano comprovato come il legale rappresentante del Consorzio avesse chiesto all'amministratore della Sibar di non uscire dal consorzio per non compromettere l'aggiudicazione (questione di cui il primo aveva pure discusso con il Pizzo proprio segnalando come la Malfitano non avesse i requisiti richiesti dal Bando, e come di tale aspetto problematico fossero stati pure interessati i funzionari dell'Anas). E, per altro verso, come la consegna di "utilità" dal Pizzo e da altro privato a pubblici funzionari avesse fatto immediatamente seguito, come dimostrato in via indiziaria dal contenuto di altre intercettazioni, alla ricezione da parte del Consorzio dell'importo per l'anticipazione dei lavori che era stata appena liquidata dall'Anas. In tale contesto, appaiono prive di pregio e in parte pure aspecifiche - per l'omesso effettivo confronto con il contenuto argomentativo del provvedimento gravato - le doglianze difensive, tutte finalizzate a sostenere l'infondatezza della notizia di reato in ragione di un'asserita legittimità formale dell'operato del [OSCURATO:PERSONA]; ovvero caratterizzate nel proporre una diversa lettura delle emergenze procedimentali, in specie del contenuto di talune intercettazioni, che è operazione afferente a presunti vizi di motivazione, pacificamente non deducibili, in base a quanto disposto dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., con il ricorso per cassazione avverso alle ordinanze in materia di misure reali. 3. Il settimo e ultimo motivo del ricorso è infondato. Priva di rilevanza è la circostanza che il provvedimento di sequestro probatorio avrebbe avuto come destinatario il privato„ indicato nell'imputazione come uno dei corruttori, e non anche i due pubblici funzionari menzionati nell'addebito come soggetti corrotti. Il Tribunale di Roma ha, inoltre, replicato in maniera adeguata alla doglianza formulata dall'impugnante circa la necessità di una correlazione tra il mezzo di ricerca della prova attivato e le finalità investigative che si intendono perseguire, dunque in ordine all'indispensabile collegamento che deve essere rappresentato circa la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa. Difetto motivazionale che è insussistente laddove si consideri che il giudice del riesame ha confermato il provvedimento genetico della misura facendo riferimento alla natura delle cose di cui era stato disposto il sequestro e implicitamente alle caratteristiche di quanto specificamente ricercato. Aspetto, questo, del quale la difesa si è infruttuosamente doluta, segnalando come il Tribunale si fosse limitato ad mero riferimento alle 'res contenitore' senza alcuna indicazione delle 'res contenute': laddove invece il rinvio operato dalla ordinanza impugnata all'originario decreto di perquisizione e sequestro è funzionale allo scopo, tenuto conto che in tale secondo provvedimento il Pubblico Ministero aveva precisato che la ricerca delle cose da sequestrare avrebbe dovuto specificamente riguardare le annotazioni, i messaggi e gli appunti contenuti in rubriche o agente di lavoro attinenti alla vicenda corruttiva oggetto di indagine; nonché la documentazione bancaria concernente il possibile transito del prezzo o del profitto del reato. La motivazione dell'ordinanza oggetto del ricorso risulta pure congrua, laddove si ricordi come, secondo l'indirizzo interpretativo oramai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, anche nell'applicazione delle misure cautelari reali devono occorre rispettare i principi di proporzionalità ed adeguatezza, sicché è illegittimo il sequestro a fini probatori di dispositivi elettronici che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (così, ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, Sentenza n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949; Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Lillo, Rv. 272539). La questione della ricerca meramente esplorativa del mezzo di ricerca della prova attivato è stata posta dalla difesa dell'indagato in termini generici, senza considerare che il provvedimento impugnato fa, sul punto, rinvio al decreto di perquisizione e sequestro nel quale il Pubblico Ministero aveva puntualizzato come la polizia giudiziaria avrebbe dovuto cercare la documentazione innanzi indicata nella copia forense delle memorie elettroniche eventualmente acquisite: a tal fine provvedendo, nel contraddittorio con i difensori delle parti interessate, ad acquisire quelle copie e ad estrarre i soli dati di rilevanza probatoria, disponendo, all'esito, la restituzione dei dispositivi e delle copie forensi agli aventi diritto. Profili motivazionali con i quali il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi. 4. Segue la condanna del rico
Decreto Cassazione n. 28431/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris