CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 06563/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso 14766/2020 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con troricorrente- avverso la sentenza n.6808/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 17/12/2019 R.G. n. 6836/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di Napoli, accogliendo parzialmente l'appello di [OSCURATO:PERSONA], docente di religione nella scuola pubblica, contro la sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi n. 125 del 2013, ha condannato il MIUR a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in ragione dell'avvenuta reiterazione, per oltre 36 mesi, di contratti a tempo determinato; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso; la controricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo parte ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 2 e 3 della legge n. 186 del 2003, nonché dell'art. 3 Cost., rimarcando, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, la peculiarità dei contratti di assunzione dei docenti di religione e del sistema di cui alla legge n. 186 del 2003, in sé coerente con le regole eurounitarie e tale da giustificare la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del corpo docente; il motivo addebita, in sintesi, alla corte distrettuale di avere erroneamente esteso ai docenti di religione i medesimi principi affermati dal giudice di legittimità per i docenti delle materie curriculari, sul presupposto, sostenuto dal MIUR, che il fabbisogno di personale da utilizzare per l'insegnamento della religione sarebbe legato a plurime variabili e che ciò giustificherebbe la previsione della quota del 30% da coprire mediante contratti a tempo determinato di durata annuale; la doglianza è infondata in quanto questa S.C., con plurime concordanti decisioni - rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C- 282/19 - da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio; in tali decisioni, alle quali si fa riferimento - richiamandosi, in particolare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., Cass. n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 - sono stati enunciati i principi di seguito trascritti: "nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. Igs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"; "i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso"; negli stessi termini delle due massime sopra citate, vanno ricordate poi anche Cass., nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022; la pronuncia della Corte territoriale è coerente con tali principi e il presente ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate di questa S.C. e, pertanto, deve essere rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo, da distrarre in favore dei difensori della controricorrente, che hanno reso la prescritta dichiarazione; nulla è a disporsi con riguardo al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni ad esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l'Amministrazione ricorrente (vedi, per tutte, Cass., SU, n. 9938/2014; Cass., SU, n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna il MIUR a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3.500,00 per compensi, oltre ad C 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, co