CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 34382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26434/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] N.10, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E SOCI e rappresentat a e difes a dall'a vvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla VIA S. [OSCURATO:PERSONA] n. 1, pr esso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta no e difend ono unitamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1368/2019,depositata i l 05/07/2019 R . G . n. 78/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Milano, decidendo con sentenza n. 1368/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 28318/2018, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] (assistente di volo, già dipendente Alitalia LAI, poi Alitalia CAI) al riconoscimento di un'anzianità di servizio decorrente dal 1° giugno 2001 e, per l'effetto, condannato parte resistente [OSCURATO:PERSONA] italiana S.p.A. al pagamento delle differenze retributive dalla data di assunzione (13 gennaio 2009), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 2.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società, affidato a 3 motivi, illustrati da successiva memoria; resiste la lavoratrice con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione o falsa interpretazione degli artt. 2909, 2112 c.c. nonché degli accordi quadro stipulati il 14.9 e il 31.10.2008, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non essere stato considerato dal Giudice di rinvio che essa società non era stata informata della sentenza del Tribunale di Roma, anteriore all’assunzione, dichiarativa della nullità del termine di contratto stipulato in precedenza con Alitalia; 2.con il secondo, omesso esame di atti decisivi per il giudizio in ordine alla sentenza resa dal Tribunale di Roma tra Alitalia LAI e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per non avere il Giudice di rinvio considerato che CAI non era stata parte di tale giudizio; 3.con il terzo, violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1369, 1418, e degli accordi quadro stipulati il 14.9. e il 31.10.2008, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., sostenendo erronea applicazione da parte del Giudice di rinvio dei criteri di interpretazione circa il riconoscimento dell’anzianità di servizio degli ex-dipendenti LAI assunti da CAI; 4.i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti collegati all’applicazione da parte del Giudice del rinvio dei principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente, sono inammissibili; 5.la citata sentenza di questa Corte inter partes n. 28318/2018, richiamata nella sentenza qui impugnata, ha affermato, in particolare: -che “con sentenza depositata il 18.1.2017, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto qui rileva, aveva ritenuto che l'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo al trattamento da applicare al personale già dipendente di imprese del [OSCURATO:PERSONA], dovesse interpretarsi nel senso che per «trattamento economico corrispondente a quello previsto per il numero di anni di anzianità riconosciuti presso ciascuna azienda del [OSCURATO:PERSONA] al momento della cessazione del rapporto» dovesse intendersi quello corrispondente all'anzianità effettivamente riconosciuta al lavoratore, con esclusione di quella riveniente dalla declaratoria giudiziale di nullità di un contratto a termine precedentemente stipulato tra una di tali aziende e il medesimo lavoratore, e aveva conseguentemente rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] volte a conseguire le differenze retributive vantate sul presupposto della maggiore anzianità posseduta”;-che, con il secondo motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente aveva lamentato “violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c., nonché degli accordi quadro stipulati il 14.9.2008 e il 31.10.2008, per non avere la Corte territoriale considerato che, pur accedendo all'interpretazione della clausola che essa aveva fatto propria, la domanda di riconoscimento della maggiore anzianità doveva ritenersi fondata, in quanto la declaratoria di nullità del termine dei contratti precedentemente stipulati con Alitalia -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era nel caso di specie intervenuta in data anteriore alla stipula degli accordi quadro”; - che tale motivo era manifestamente fondato, in quanto, “essendo incontroverso tra le parti che l'accertamento della nullità dei contratti a termine stipulati tra l'odierna ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è intervenuto in data 9.7.2008, ossia anteriormente alla stipula degli accordi quadro dianzi menzionati, il carattere dichiarativo di tale pronuncia, pacificamente ritenuto da questa Corte quanto meno fino all'entrata in vigore dell'art. 32, l. n. 183/2010(cfr. Cass. S. U.n. 7471 del 1994 e innumerevoli successive conformi), imponeva di assumere che l'anzianità di servizio posseduta dall'odierna ricorrente alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a far data dal 1°.6.2001 (così il dispositivo della sentenza del Tribunale di Roma n. 12668/2008, debitamente trascritto a pag. 5 del ricorso per cassazione) le fosse stata «effettivamente riconosciuta», giusta il significato attribuito dai giudici di merito alla clausola negoziale in discorso”; 6.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens , comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Cass. n. 27155/2017, conf. a Cass. n. 6086/2014, Cass. n. 22095/2007); 7.inoltre, in ragione della struttura “chiusa” propria del giudizio di rinvio, cioè della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e più precisamente fino all’ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, in particolare quelle dell’art. 372 c.p.c.), il giudice di rinvio, al fine di procedere al giudizio nei termini rimessigli dalla cassazione con rinvio, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti – senza violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento –soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento, non era stata possibile l’allegazione, a meno che la nuova attività assertiva ed istruttoria sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di cassazione in sede di rinvio (Cass. n. 7281/2011, n. 16294/2003); 8.le questioni devolute con il ricorso all’origine del presente giudizio (tra le quali l’interpretazione degli accordi sindacali circa il riconoscimento della precedente anzianità di servizio e l’efficacia della sentenza dichiarativa della nullità del termine, oggetto dei motivi di impugnazione, e tutte collegate a fatti antecedenti il ricorso introduttivo del giudizio) sono già state trattate nel giudizio rescindente, ed il giudice del rinvio ne ha dato atto uniformandosi a quanto statuito da questa Corte, secondo quanto disposto dall’art. 384, comma 2, c.p.c.; 9.la regolazione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, segue il principio della soccombenza, con distrazione in favoredel procuratore di parte controricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par