CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19681/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamentedomiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, è elettivamentedomiciliato;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difesodagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diPatti, e presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 72,elettivamente domiciliato;- Controricorrente e ricorrente incidentale –- avverso la sentenza n. 1821/16/2019 emessa dalla Commissionetributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] enotificata in data 4 settembre 2019;Numero registro generale 38080/2019Numero sezionale 4828/2026Numero di raccolta generale 19681/2026Data pubblicazione 13/06/2026udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1.[OSCURATO:PERSONA] della Visitazione di [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso diaccertamento notificato dal Comune di Bologna in relazione alla Tari per ilperiodo di imposta annualità 2014, deducendo la carenza di motivazionedell’atto impugnato, l’erronea applicazione dell’art. 1, comma 646, dellalegge 27 dicembre 2013 n. 147 e la non corretta applicazione della tariffa.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bologna accoglieva ilricorso, riconoscendo che l’avviso impugnato era privo di sufficientiindicazioni in ordine ai criteri applicati e ai calcoli eseguiti dall’enteimpositore al fine di pervenire alla determinazione del maggior tributo.Affermava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato un’area tassabile pari a 400mq. e che risultava dimostrato che le superfici rimanenti erano inidoneealla produzione di rifiuti o erano esenti da imposizione perchéoggettivamente inagibili e di fatto inutilizzate, ovvero perché utilizzate perl’esercizio del culto e pertanto escluse dall’applicazione della tassa.3. La Corte distrettuale dell’[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza inepigrafe indicata, accoglieva in parte il gravame del Comune di Bologna,rilevando la corretta motivazione dell’avviso di accertamento, recante leindicazioni relative alla superficie assoggettata a tassazione e alla tariffaapplicata a mq.Affermava inoltre che:- Il calcolo della superficie non poteva basarsi su quellodeterminato per adesione agli accertamenti ante 2012, avendo ilMonastero impugnato gli accertamenti riferiti agli anni successivi;- L’esonero dal pagamento dell’imposta non poteva riguardare ilocali adibiti ad attività ricettiva e di alloggi, mensa e servizi variper le monache, certamente suscettibili di produrre rifiuti,diversamente da quelli destinati all’esercizio del culto e allefunzioni strettamente religiose;Numero registro generale 38080/2019Numero sezionale 4828/2026Numero di raccolta generale 19681/2026Data pubblicazione 13/06/2026- Dal sopralluogo disposto dalla Commissione tributaria provincialeera emerso che i rifiuti non potevano essere prodotti sull’interasuperficie del monastero, in quanto abitato e utilizzato soltantoda sei persone, con l’occupazione di solo sei celle sulle cinquantadisponibili; ne conseguiva che la tassazione poteva riguardareesclusivamente una superficie pari a mq. 440, corrispondenteall’effettiva utilizzazione degli spazi del monastero da parte dellepersone occupanti la struttura;- La tariffa applicabile era quella indicata dal Comune, non potendofarsi riferimento alla diversa tariffa relativa alle residenze civili,invocata dal contribuente, attesa la differente utilizzazione delmonastero di clausura rispetto a un immobile adibito a civileabitazione.Per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale dell’[OSCURATO:PERSONA], il Comune di Bologna ha proposto ricorso,articolato in due motivi.Il contribuente si è costituito con controricorso ritualmentenotificato, proponendo anche ricorso incidentale affidato a tre motivi.Il Comune di Bologna depositava controricorso al ricorso incidentale.3. Con atto depositato il 3 giugno 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], peril Comune di Bologna e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per conto degliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Patti, per ilcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] della Visitazione di S. Maria, hanno dichiaratodi rinunciare al ricorso principale e al ricorso incidentale, ai sensi degliartt. 306, 390 e ss. cod. proc. civ., non avendo più interesse a coltivare lerispettive impugnazioni della sentenza, avendo raggiunto in data 27 aprile2021 un accordo sulla tassazione TARI, anche in relazione all’annualità2014.Hanno quindi chiesto congiuntamente dichiararsi l’estinzione delprocedimento con integrale compensazione delle spese.Numero registro generale 38080/2019Numero sezionale 4828/2026Numero di raccolta generale 19681/2026Data pubblicazione 13/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Deve essere dichiarato estinto il giudizio, sia con riferimento alricorso principale proposto dal Comune di Bologna, sia con riguardo alricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] della Visitazione di S. Maria.1.1. Invero, i ricorrenti hanno depositato nel fascicolo telematico«dichiarazione di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale aisensi dell’art. 390 c.p.c.», sottoscritta dai rispettivi difensori, muniti diapposita procura speciale.2. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità ai sensidell’art. 391, quarto comma, c.p.c. .3. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione delgiudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante nonvittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versatoall'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre2018, n. 25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732). P.Q.MDichiara il giudizio di cassazione estinto, ex art. 391 cod. proc. civ.,per rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]