CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19535/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa pluriaggravata ascritto all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, con argomentazioni in fatto e aspecifiche, in quanto reiterative di profili di censura già prospettati in appello e già vagliati e adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale, esso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione della vicenda fattuale mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno congruamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 della impugnata sentenza, ove sono stati indicati i plurimi elementi ritenuti decisivi ai fini della individuazione del coefficiente doloso in capo al Guastaldi, sottolineando come, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la condotta riparatoria da questi intrapresa post- delictum assuma rilievo solo in punto di quantificazione della pena, non implicando un'eliminazione dell'accertato intento truffaldino con cui sin dall'inizio si è agito); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in C 2686,00 oltre accessori di legge. Così deciso, in data 15 a